Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia
Art. 25 — Liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo)
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Per il personale militare e delle forze di polizia, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, non e' richiesto il parere previsto dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Testo in vigore dal 11 agosto 1990 al 15 gennaio 1991
