Art. 24 — Personale della Banda musicale della Polizia dello Stato
Fermo restando quanto previsto dalle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, al personale della Banda musicale della Polizia dello Stato, appartenente alla III parte A e B, alla II parte A e B ed alla I parte B compete l'indennita' mensile pensionabile nella misura prevista rispettivamente per il perito tecnico principale e per il perito tecnico capo al maturare delle anzianita' previste dalla tabella G per il conseguimento del trattamento stipendiale dei livelli retributivi VI-bis e VII.
Testo vigente dal 11 agosto 1990
