Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1956 al 22 dicembre 2008. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui al precedente art. 1, i beni delle associazioni, dei comitati e delle societa', regolari ed irregolari, sono considerati come appartenenti ad un unico soggetto, ancorche' non abbiano personalita' giuridica. Qualora si tratti di societa' in liquidazione al cui capitale partecipi direttamente o indirettamente lo Stato, l'indennizzo non potra' superare, per quanto riguarda detta partecipazione, l'ammontare delle passivita' accertate alla data, dell'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-11-08;1325~art2 · fonte del testo