Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1962 al 22 dicembre 2008. 257 parole tolte, 16 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ai titolari di beni di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, a quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, nonche' a quelli di cui all'art. 2, punto secondo, lettere a) e b), dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo col decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, verra' liquidato e corrisposto, a valere sull'importo previsto dall'art. 2, punto secondo, lettera b), e punto terzo, del citato Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, un indennizzo calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:
tolto: a) 35 sino al valore di 200.000 lire;
tolto: b) 20 sul valore eccedente le 200.000 lire e fino a 2.000.000 di lire. c) sui valori eccedenti i 2 milioni verra' applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo stabilita l'entita' degli stanziamenti necessari per le liquidazioni degli indennizzi di cui alle lettere a) e b). Il Ministro per il tesoro determinera' il coefficiente di maggiorazione definitivo per le liquidazioni di cui alla presente lettera e, in attesa, fissera' con propri decreti, i coefficienti di maggiorazione provvisori per la concessione di acconti oltre quelli gia' liquidati. COMMA SOPPRESSOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 tolto: OTTOBRE 1962 aggiunto: AGOSTO 2008, N.tolto: 1469. In attesa della determinazione di tale coefficiente, il Ministero del tesoro concedera' acconti in base a un coefficiente di rivalutazione non superiore a 5. Dagli indennizzi come sopra calcolati vanno detratte le anticipazioni corrisposte ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1131. aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-11-08;1325~art1 · fonte del testo