Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1953 al 16 dicembre 2010. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, e' dovuta, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilita' della retribuzione globale di fatto in denaro, costituita:
tolto: a) dal salario base;
tolto: b) dall'indennita' di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;
tolto: c) dall'indennita' di contingenza di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323;
tolto: d) dalle eventuali indennita' speciali corrisposte a carattere continuativo. Detta gratifica dev'essere corrisposta entro il 23 dicembre di ogni anno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-21;215~art1 · fonte del testo