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Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, e' dovuta, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilita' della retribuzione globale di fatto in denaro, costituita:

  • a)dal salario base;
  • b)dall'indennita' di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;
  • c)dall'indennita' di contingenza di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323;
  • d)dalle eventuali indennita' speciali corrisposte a carattere continuativo. Detta gratifica dev'essere corrisposta entro il 23 dicembre di ogni anno.

Testo in vigore dal 15 aprile 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;215~art1 · fonte del testo