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Ai lavoratori indicati nel precedente art. 1, che siano stati assunti o per i quali il rapporto di lavoro sia stato risolto durante l'anno, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno, computandosi per mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Testo in vigore dal 15 aprile 1953 al 16 dicembre 2010
