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La concessione della gratifica e' a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta', per gli immobili locati, di rivalersi del maggior onere sui conduttori, secondo quanto e' previsto dall'art. 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

Testo in vigore dal 15 aprile 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;215~art3 · fonte del testo