Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1953 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Per l'anno 1952 la gratifica di cui all'art. 1 deve essere corrisposta entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 15 aprile 1953 al 16 dicembre 2010
