La concessione della gratifica natalizia di cui al predetto art. 1 e' a carico del proprietario dell'immobile il quale ha facolta', per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.

Testo vigente dal 30 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-22;947~art3 · fonte del testo