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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.850 milioni in ragione d'anno, viene fatto fronte, per il semestre 1 luglio-31 dicembre 1967, per lire 1.650 milioni, con riduzione dello stanziamento del capitolo 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1967 e, per lire 775 milioni, con le maggiori entrate del capitolo 142 - proventi del servizio dei conti correnti - dello stato di previsione delle entrate della Amministrazione predetta, per lo stesso anno. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 4 agosto 1967 al 15 giugno 1969

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;621~art3 · fonte del testo