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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.850 milioni in ragione d'anno, viene fatto fronte, per il semestre 1 luglio-31 dicembre 1967, per lire 1.650 milioni, con riduzione dello stanziamento del capitolo 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1967 e, per lire 775 milioni, con le maggiori entrate del capitolo 142 - proventi del servizio dei conti correnti - dello stato di previsione delle entrate della Amministrazione predetta, per lo stesso anno. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 maggio 1969, n.250
1La L. 2 maggio 1969, n.250 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'onere annuo previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, e' ridotto da lire 4.850.000.000 a lire 3.800.000.000".
Testo in vigore dal 15 giugno 1969 al 16 dicembre 2010
