[1]La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto sino al 30 novembre 1979.

[2]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 dicembre 1979, n. 610

1

La L. 6 dicembre 1979, n. 610, ha disposto (con l'art. 1) che il termine del 30 novembre 1979, di cui al presente articolo e' prorogato fino al 29 febbraio 1980.

Testo vigente dal 8 dicembre 1979

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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