Sentenza n. 185/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1981 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5Codice di procedura civile
- art. 38Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 3Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 1d.P.R. 759/1965
- art. 1legge 374/1979
- art. 4legge 75/1980
- art. 1legge 610/1979
- art. 6legge 75/1980
- art. 3legge 1268/1964
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 3legge 374/1979
- art. 57d.l. 163/1979
- art. 24legge 374/1979
- art. 38legge 374/1979
- art. 102legge 374/1979
- art. 6legge 177/1976
- art. 3legge 75/1980
- art. 55d.l. 163/1979
- art. 3d.l. 163/1979
- art. 4d.l. 163/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma primo del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (Nuove norme sui
trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema
finanziario di gestione dei relativi fondi in applicazione della legge
5 dicembre 1964 n. 1268), degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre
1973 n 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),
degli artt. 55, ultimo comma, e 57, commi primo e secondo, del d.l. 29
maggio 1979 n. 163 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato), dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374
(Corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 1979
al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e
in quiescenza, dei trattamenti economici già previsti in favore dello
stesso personale dal d.l. 29 maggio 1979 n. 163), degli artt. 3, ultimo
comma, 4, ultimo comma, e 6, commi primo e secondo, l. 20 marzo 1980 n.
75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 l. 6 dicembre 1979 n.
610, in materia di trattamento economico del personale civile e
militare dello Stato in servizio e in quiescenza; norme in materia di
computo della 13ª mensilità e di riliquidazione dell'indennità di
buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 l. 29
aprile 1976 n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo
sociale e riapertura dei termini per la opzione) e dell'art. 5 del
codice di procedura civile (Momento determinante della giurisdizione e
della competenza), promossi con ordinanze emesse dai Pretori di Roma il
14 gennaio 1978 (n. 4 ordinanze), Bari l'8 marzo e il 22 febbraio 1978,
Roma l'11 maggio 1978, Bari il 4 ottobre 1978, Roma il 18 ottobre 1978,
Teramo il 29 novembre 1978, Roma l'8 novembre e il 4 dicembre 1978 e il
17 gennaio e il 5 febbraio 1979, Bologna il 18 giugno 1979, Parma l'11
giugno 1979, Roma il 2 ottobre 1979, Torino il 19 e il 20 giugno 1979,
Modena l'8 ottobre 1979, Roma il 9 ottobre 1979; dal Tribunale di
Bologna il 20 giugno 1979; dai Pretori di Udine il 14 e il 7 dicembre
1979, Sassari il 19 dicembre 1979, Roma il 10 gennaio 1980, Bologna il
23 aprile 1980; dal Tribunale di Avellino il 29 aprile 1980 (n. 4
ordinanze); dai Pretori di Siena il 2 maggio 1980 (n. 4 ordinanze), S.
Maria Capua Vetere il 31 marzo 1980, Benevento il 20 giugno 1980,
Modena il 28 maggio 1980, Livorno il 12 maggio 1980 (n. 3 ordinanze),
Pistoia il 25 e il 4 luglio 1980, Como il 27 giugno 1980; dal Tribunale
di Frosinone il 4 (n. 2 ordinanze) e il 18 giugno 1980 (n. 13
ordinanze); dal Pretore di La Spezia il 20 maggio 1980 e dal Tribunale
di Frosinone il 17 dicembre 1980 (n. 11 ordinanze), rispettivamente
iscritte ai numeri 129, 130, 131, 132, 310, 311, 477, 648 e 654 R.O.
1978, ai numeri 18, 78, 82, 214, 259, 660, 777, 888, 924, 925, 928,
1016 e 1021 R.O. 1979, ai numeri 51, 149, 158, 208, 421, 472, 473, 474,
475, 481, 482, 483, 484, 545, 557, 568, 574, 575, 576, 687, 697, 718,
736 a 750 e 777 R.O. 1980 ed ai numeri 167 a 177 R.O. 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 128 e 264
del 1978, numeri 3, 52, 59, 80, 87, 126, 161, 332 e 345 del 1979,
numeri 36, 43, 50, 71, 78, 131, 152, 194, 215, 256, 277, 291, 298, 311,
318, 345 e 357 del 1980 ed ai numeri 13 e 70 del 1981.
Visti gli atti di costituzione di Raspini Gioacchino e Foulques
Gilberto, di Bari Petroni Ida, di Duni Mario ed altri e dell'ENPAS;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi gli avvocati Gioacchino Raspini per se medesimo e per
Foulques Gilberto, Luciano Ventura per Bari Petroni Ida, e Mario Duni
per se medesimo ed altri;
uditi gli avvocati dello Stato Emilio Sernicola e Sergio Laporta
per l'ENPAS e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso depositato il 7 marzo 1979, Malferrari Tovoli
Virginia, già dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione,
chiese che l'ENPAS, poi costituitosi in giudizio, fosse condannato a
corrisponderle la somma di lire 623.488 quale differenza fra
l'ammontare, previo computo della tredicesima mensilità, della
indennità di buonuscita e la somma liquidatale, oltre gli interessi
legali.
Con ordinanza 18 giugno 1979, comunicata il 27 giugno e notificata
il 2 luglio, pubblicata nella G.U. n. 332 del 5 dicembre 1979 e
iscritta al n. 660 R.O. 1979, l'adito Pretore di Bologna ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3
comma primo, 24 commi primo e secondo, 38 commi primo e secondo e 102
comma primo Cost., la questione di legittimità degli artt. 55, ultimo
comma e 57 comma secondo d.l. 29 maggio 1979 n. 163 sul riflesso che a)
la improducibilità di interessi e la estinzione dei giudizi pendenti
con compensazione di spese provocano una situazione deteriore ai
dipendenti statali e la consecutiva violazione dell'art. 3, b) suonano
attentato agli artt. 24 e 38 l'affievolimento della tutela
giurisdizionale e la eliminazione dei crediti accessori di interessi,
c) l'art. 102, comma primo è offeso dalla dichiarazione d'estinzione
d'ufficio dei processi pendenti, nella quale è da vedersi, sempre a
giudizio del Pretore, una inammissibile ingerenza nella sfera di
autonomia valutativa demandata al potere giudiziario.
Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,
depositato il 22 dicembre 1979 e illustrato con deduzioni depositate il
16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha sollecitato
la restituzione degli atti al giudice a quo a seguito della 1. 20 marzo
1980 n. 75 e, nel merito, ha argomentato per la infondatezza della
proposta questione diffondendosi, tra l'altro, sulla legittimità della
esclusione, dal calcolo della indennità di buonuscita, della
tredicesima mensilità.
2. - Con ricorso depositato il 27 aprile 1979, Senetiner Renato,
già dipendente dello Stato (Genio Civile) e poi della Regione
Emilia-Romagna, premesso che l'ENPAS, non costituitosi in giudizio,
aveva provveduto a due liquidazioni della indennità di buonuscita, la
prima senza tener conto della tredicesima mensilità e la seconda con
notevole ritardo, chiese la condanna dell'Ente al pagamento della somma
di lire 1.214.240, nel calcolare la quale si tenesse conto della
tredicesima mensilità, con la svalutazione monetaria, e degli
interessi legali.
Con ricorso depositato il 27 aprile 1979, Benecchi Giovanni, già
dipendente dello Stato, chiese condannarsi l'ENPAS al pagamento della
somma di lire 331.394 quale differenza tra la indennità di buonuscita
calcolata con il computo della tredicesima mensilità e il percepito.
Riuniti i due processi, l'adito Pretore di Parma, con ordinanza 11
giugno 1979, comunicata il 22 giugno 1979 e notificata il successivo 12
settembre, pubblicata nella G.U. n. 345 del 19 dicembre 1979 e iscritta
al n. 777 R.O. 1979, premesso che poteva formare oggetto di incidente
di costituzionalità un decreto legge in corso di conversione, ha
sollevato d'ufficio e giudicato non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 24, comma primo, 3, comma primo, e 77 cap.
Cost., la questione di legittimità dell'art. 57 cap. d.l. 29 maggio
1979 n. 163, nella parte in cui dispone che "...sono dichiarati estinti
d'ufficio"... "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed aventi ad oggetto la materia del precedente art.
54...", sulla base di motivazione che non si distacca da quella poi
adottata dal Pretore di Bologna nell'ordinanza 18 giugno 1979 (R.O.
660/1979) se non nella censura per difetto dell'estremo delle
straordinarie necessità e urgenza, che si risolverebbe in violazione
dell'art. 77, comma secondo Cost.
Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,
depositato il 7 gennaio 1980 e illustrato nelle deduzioni depositate il
16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato riproduce le
argomentazioni svolte nell'incidente sollevato con la ordinanza 18
giugno 1979 dal Pretore di Bologna e contesta la fondatezza della
denunciata violazione del l'art. 77 comma secondo e, ancor prima,
l'ammissibilità per essere la valutazione delle ragioni di urgenza e
necessità riservata al controllo politico del Parlamento.
3. - Con ricorso depositato l'11 aprile 1979, Aimone Pierino, già
dipendente del Ministero della Difesa presso il distretto militare di
Torino con ultima qualifica di coadiutore principale di seconda classe
sino al 1 febbraio 1974, lamentò il ritardo con cui si era proceduto
alla liquidazione della indennità di buonuscita senza computarvi la
tredicesima mensilità, e, pertanto, chiese la condanna dell'ENPAS, poi
non costituitosi in giudizio, al pagamento della differenza e degli
interessi legali con la rivalutazione monetaria.
Analoghe richieste venivano avanzate da Gagliano Angelo con ricorso
depositato il 28 marzo 1979, cui ha replicato l'ENPAS mediante comparsa
depositata il 4 maggio 1979, e da Guerra Gabriele con ricorso
depositato il 28 marzo 1979, cui ha replicato l'ENPAS mediante comparsa
depositata il 4 maggio 1979.
L'adito Pretore di Torino, riuniti i tre ricorsi, ha, con ordinanza
19 giugno 1979, comunicata il 3 luglio 1979 e notificata il 18 ottobre
1979, pubblicata nella G.U. n. 43 del 13 febbraio 1980 e iscritta al n.
924 R.O. 1979, giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 3 cap., 24 comma primo e 38 Cost., la questione
di legittimità dell'art. 57 comma secondo d.l. 29 maggio 1979 n. 163,
sulla base di motivi non diversi da quelli esposti nella ordinanza 18
giugno 1979 del Pretore di Bologna (R.O. 660/1979).
Non diverge nella motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza 19
giugno 1979 del Pretore di Torino l'ordinanza 20 giugno 1979 resa dallo
stesso ufficio nella controversia promossa da Pastorini Fausto con
ricorso, depositato il 10 maggio 1979, contro l'ENPAS, comunicata il 3
luglio 1979 e notificata il 18 ottobre 1979, pubblicata nella G.U. n.
43 del 13 febbraio 1980 e iscritta al n. 925 R.O. 1979.
Nei due incidenti nessuna delle parti si è costituita avanti la
Corte; ha invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio
dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atti, depositati il
28 febbraio 1980 e integrati con deduzioni depositate il 16 aprile
1981.
4. - Il Tribunale di Bologna, investito dell'appello proposto con
atto, depositato il 13 febbraio 1979, contro la sentenza 20 gennaio
1979 del Pretore di Bologna dall'ENPAS nei confronti di Federico
Domenico, ha, con ordinanza 20 giugno 1979, comunicata il 14 luglio
1979 e notificata il 16 novembre 1979, pubblicata nella G.U. n. 71 del
12 marzo 1980 e iscritta al n. 1021 R.O. 1979, giudicato rilevante e
non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 commi primo
e secondo, e 25 comma primo Cost., la questione di legittimità dei
commi primo e secondo dell'art. 57 d.l. 29 maggio 1979 n. 163 sul
riflesso che sarebbero offesi il principio del giudice naturale
precostituito per legge e il diritto di difesa del cittadino.
Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,
depositato il 28 febbraio 1980 e illustrato con le deduzioni depositate
il 16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha
riprodotto argomenti già esposti in precedenti atti d'intervento.
5. - Pronunciando sulle opposizioni ai pignoramenti (praticati con
atti notificati ad istanza di Palange Lucio, D'Angelo Agostino,
Persichetti Ferdinando e altri cinque creditori a titolo di
integrazione della indennità di buonuscita inizialmente corrisposta),
spiegate dall'ENPAS, il Pretore di Roma, con ordinanza 2 ottobre 1979
(notificata il 9 e comunicata l'11 dello stesso mese, pubblicata nella
G.U. n. 36 del 6 febbraio 1980 e iscritta al n. 888 R.O. 1979), ha
sollevato d'ufficio e giudicato non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 77 e 113 Cost., la questione di
legittimità dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 nella parte in cui ha
sanato gli effetti derivati dall'applicazione dell'art. 57 del non
convertito d.l. 29 maggio 1979 n. 163 sul riflesso che a) l'art. 1 l.
374/1979 configura, nella sostanza, una vera e propria legge di
conversione, pur contenuta dal successivo art. 3 negli effetti al 30
novembre 1979, e si appalesa in contrasto con l'art. 77, i cui limiti
sarebbero superati "con il trasparente intento di salvare l'intero
testo normativo, ormai inefficace nella sua totalità", b) la
violazione degli artt. 24 e 113 deriva da ciò che gli ex dipendenti
dello Stato che, come gli opposti, erano assistiti da pronunce
giudiziarie favorevoli non passate in giudicato sono privati degli
effetti di tali pronunce, c) né il riconoscimento legislativo della
computabilità della tredicesima nella indennità di buonuscita
equilibra tale sacrificio perché l'inefficacia della pronuncia si
estende agli interessi e alla condanna nelle spese.
Avanti la Corte è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei
ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto, depositato il 21
febbraio 1980 e integrato con deduzioni depositate il 16 aprile 1981,
in cui a sostegno della conclusione d'infondatezza richiama le
argomentazioni svolte nell'incidente sollevato con ordinanza 18 giugno
1979 dal Pretore di Bologna (n. 660 R.O. 1979) e la sent. 89/1966 della
Corte.
Nessuna delle parti è comparsa.
6. - Con ordinanza 9 ottobre 1979 (comunicata il successivo 18 e
notificata il 3 dicembre ddlo stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 71
del 12 marzo 1980 e iscritta al n. 1016 R.O. 1979), resa nel corso dei
procedimenti di espropriazione di crediti, sperimentati da Epifani
Giovanni, Lettieri Daniele, Aiello Antonio, che, alla stessa guisa
dell'interveniente Cardilli Sebastiano, agivano nei confronti del
debitore diretto ENPAS sulla base di sentenza provvisoriamente
esecutiva di condanna al pagamento di differenze d'indennità di
buonuscita, il Pretore di Roma, premesso che trattavasi di scrutinare
se tra gli effetti del decaduto d.l. 25 maggio 1979 n. 163, mantenuti
fermi dalla l. 13 agosto 1979 n. 374, fosse da comprendere la
caducazione della efficacia esecutiva di sentenze non passate in
giudicato, ha risolto il dubbio in senso positivo, ma, in luogo di
dichiarare estinti i processi espropriativi, ha ritenuto che l'art. 1
l. 374/1979, in tal guisa interpretato, suoni violazione dell'art. 77
Cost. perché dettato dal "trasparente intento di salvare l'intero
testo normativo, ormai inefficace nella sua totalità, con evidente
superamento da parte delle Camere dei limiti delle loro attribuzioni",
nonché degli artt. 24 e 113 della Carta costituzionale, i quali
sarebbero violati perché il venir meno della efficacia esecutiva
delle sentenze, rese nella materia previdenziale della indennità di
buonuscita, priva in guisa definitiva i creditori degli interessi e del
rimborso delle spese giudiziali, e, infine, dell'art. 3 perché il
trattamento riservato alle sentenze de quibus è deteriore rispetto
alla disciplina delle altre sentenze in materia previdenziale; ha
pertanto giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 77 e 113 Cost., la questione di
legittimità dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374, nella parte in cui
ha sanato l'effetto derivato dall'applicazione dell'art. 57 del non
convertito d.l. 163/1979, consistente nella proclamata inefficacia dei
provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato.
Avanti la Corte nessuna delle parti è comparsa; ha invece spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,
depositato il 27 marzo 1980 e integrato con deduzioni depositate il 16
aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per
l'inammissibilità, a seguito dell'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n.
75, della questione e in subordine per la infondatezza, giustificata da
ciò chbe rientra nei poteri del Parlamento la disciplina dei rapporti
sorti sulla base di decreto legge decaduto, e si è richiamata, per gli
altri aspetti della questione, a quanto dedotto nell'incidente
sollevato con ordinanza 18 giugno 1979 dal Pretore di Bologna (n. 660
R.O. 1979).
7. - Con due ordinanze, l'una resa sotto la data del 7 dicembre
1979 (comunicata il successivo 29 e notificata il 4 febbraio 1980,
pubblicata nella G.U. n. 131 del 14 maggio 1980 e iscritta al n. 149
R.O. 1980) nella controversia promossa da Mazzitelli Giovanni e altri
59 già dipendenti dell'Amministrazione Postelegrafonici con ricorso
depositato il 24 marzo 1979 contro l'Istituto Postelegrafonici,
costituitosi con memoria depositata il 18 maggio 1979 per mezzo
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, e l'altra resa
sotto la data del 14 dicembre 1979 (notificata il 28 dicembre 1979 e
comunicata il successivo 29, pubblicata nella G.U. n. 78 del 19 marzo
1980 e iscritta al n. 51 R.O. 1980) nelle controversie con separati
ricorsi poi riuniti promosse contro l'ENPAS, rimasto contumace, da
Mondini Carlo e da altri sette aventi diritto alla indennità di
buonuscita, il Pretore di Udine, premesso che nelle more dei giudizi
era sopravvenuto il d.l. 29 maggio 1979 n. 163, il cui art. 57 comma
secondo (da reputarsi compreso nella "sanatoria" operata con la l.
374/1979 a seguito della mancata conversione del decreto legge)
prevedeva l'estinzione dei giudizi pendenti in tema di computo della
tredicesima mensilità con compensazione di spese, che l'imposizione di
un certo esito ai giudizi in corso viola il principio della divisione
dei poteri, che il divieto di prosecuzione dei giudizi non consentiva
di conseguire traverso l'attività giurisdizionale il pagamento degli
interessi legali, che l'imposta compensazione delle spese implica un
sacrificio patrimoniale privo di contropartita, che, infine, si
verifica ingiustificata disuguaglianza tra chi abbia ottenuto sentenza
passata in giudicato e chi non l'abbia ottenuta, ha giudicato rilevante
e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42
comma primo, 70, 101 Cost., la questione di legittimità degli artt. 57
comma secondo d.l. 29 maggio 1979 n. 163, e 1 l. 13 agosto 1979 n. 374
(nella ordinanza 14 dicembre 1979: n. 364).
Avanti la Corte nessuna delle parti è comparsa; e invece
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atti,
rispettivamente depositati il 27 marzo e il 21 febbraio 1980 e
integrati con deduzioni depositate il 16 aprile 1981, in cui
l'Avvocatura generale dello Stato insta per l'inammissibilità, a
seguito della sopravvenuta legge 20 marzo 1980 n. 75 (art. 6), e, in
subordine, per l'infondatezza della proposta questione.
8. - Con ricorso 20 aprile 1977 Robaud Anna Maria, collocata a
riposo dal Ministero della Pubblica istruzione con la qualifica di
dirigente generale dal 28 giugno 1973, premesso che l'ENPAS le aveva
liquidato la indennità di buonuscita senza computare la tredicesima
mensilità, chiese che il Pretore di Roma condannasse l'ente intimato
alla corresponsione della somma di lire 2.153.333, derivante
dall'aggiunta della tredicesima mensilità, e accessori. Nel
contraddittorio dell'ENPAS, costituitosi mediante comparsa 3 settembre
1977, l'adito Pretore ha giudicato rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 36 comma primo
Cost., la questione di legittimità dell'art. 38 d.P.R. 29 dicembre
1973 n. 1032 con ordinanza 14 gennaio 1978, notificata il 17 gennaio
1978, comunicata il successivo 27, pubblicata nella G.U. 10 maggio 1978
n. 128 e iscritta al n. 129 R.O. 1978.
Avanti la Corte si è costituita per l'ENPAS l'Avvocatura generale
dello Stato la quale è anche intervenuta per il Presidente del
Consiglio dei ministri con atto depositato il 24 maggio 1978,
illustrato con deduzioni depositate il 16 aprile 1981.
Con ricorso s.d. Caruso Gaetano, collocato a riposo dal Ministero
delle Poste e Telecomunicazioni con la qualifica di dirigente generale
dal 1 aprile 1973, premesso che l'ENPAS gli aveva liquidato
l'indennità di buonuscita senza computare la tredicesima mensilità,
chiese che il Pretore di Roma condannasse l'ente intimato alla
corresponsione della somma di lire 2.422.500, derivante dall'aggiunta
della tredicesima mensilità. Nel contraddittorio dell'ENPAS,
costituitosi mediante comparsa 3 settembre 1977, l'adito Pretore ha
giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 3 comma primo e 36 comma primo Cost., la questione di
legittimità dell'art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, con
ordinanza 14 gennaio 1978, notificata il 17 gennaio 1978, comunicata il
successivo 24, pubblicata nella G.U. n. 128 del 10 maggio 1978 e
iscritta al n. 130 R.O. 1978.
Avanti la Corte si è costituita per l'ENPAS con atto depositato il
24 maggio 1978 l'Avvocatura generale dello Stato la quale è anche
intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 24 maggio 1978, illustrato con deduzioni depositate il 6
aprile 1981.
Con ricorso s.d. Ziluca Fabrizio, Briguglio Carmelo, Torti Mazzi
Maria e altri tredici dipendenti ministeriali, premesso che l'ENPAS non
aveva computato nella indennità di buonuscita la tredicesima
mensilità, chiesero che il Pretore di Roma dichiarasse l'obbligo
dell'ente intimato di pagare l'indennità di buonuscita in base a nuovo
calcolo che comprendesse nella retribuzione annua anche la tredicesima
mensilità. Nel contraddittorio dell'ENPAS costituitosi con memoria 14
gennaio 1978, l'adito Pretore ha giudicato rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 36
comma primo Cost., la questione di legittimità dell'art. 38 d.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1032, con ordinanza 14 gennaio 1978, notificata il 17
gennaio 1978, comunicata il successivo 24, pubblicata nella G.U. n. 128
del 10 maggio 1978 e iscritta al n. 131 R.O. 1978.
Avanti la Corte si è costituita per l'ENPAS con atto depositato il
24 maggio 1978 l'Avvocatura generale dello Stato, la quale è anche
intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 24 maggio 1978, illustrato con memoria depositata il 16
aprile 1981.
Con ricorso 26 febbraio 1977 Robaud Vincenzo, collocato a riposo
dal Ministero della Pubblica Istruzione con la qualifica di dirigente
generale dal 28 giugno 1973, premesso che nel calcolo della indennità
di buonuscita non era stata computata la tredicesima mensilità, chiese
che il Pretore di Roma condannasse l'intimato ente a corrispondergli, a
integrazione di quanto già corrisposto a titolo d'indennità di
buonuscita, la somma lorda di lire 2.153.333 e accessori.
Nel contraddittorio dell'ENPAS costituitosi con memoria 14 gennaio
1978, l'adito Pretore ha giudicato rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 36 comma primo
Cost., la questione di legittimità dell'art. 38 d.P.R. 29 dicembre
1973 n. 1032, con ordinanza 14 gennaio 1978, notificata il 17 gennaio
1978, comunicata il successivo 24, pubblicata nella G.U. n. 128 del 10
maggio 1978 e iscritta al n. 132 R.O. 1978.
Avanti la Corte si è costituita per l'ENPAS con memoria depositata
il 24 maggio 1978 l'Avvocatura generale dello Stato la quale è anche
intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 24 maggio 1978, illustrato con memoria depositata il 16
aprile 1981.
Vuoi le motivazioni delle quattro ordinanze pretorili vuoi gli atti
dell'ENPAS e del Presidente del Consiglio dei ministri hanno identico
contenuto.
Il Pretore di Roma ha osservato che la natura del rapporto di
impiego dei dipendenti statali non esibisce caratteristiche che
razionalmente giustifichino trattamento divergente dalla evoluzione
legislativa e giurisprudenziale che ha introdotto nell'ordinamento il
principio della computabilità, ai fini del trattamento di fine lavoro,
di ogni compenso avente i requisiti della determinatezza, continuità e
obbligatorietà.
Per l'Avvocatura generale dello Stato, invece, non si appalesano
violati dalla diversa disciplina positiva dell'impiego statale l'art. 3
perché diverse sono le situazioni dei dipendenti statali e degli altri
lavoratori né l'art. 36 perché questa norma non copre tutto il
terreno del trattamento economico del dipendente, richiamando a
sostegno di tali proposizioni e delle relative motivazioni le sentt.
19/1970, 82/1973, 13 e 43/1977 di questa Corte.
9. - Con ricorso depositato il 31 maggio 1977, De Robertis Giuseppe
dipendente del Ministero del Lavoro, collocato a riposo con la
qualifica di primo dirigente di 2ª classe a far tempo dal 1 febbraio
1976, premesso che l'indennità di buonuscita gli era stata corrisposta
dall'ENPAS solo il 1 febbraio 1977 senza computare la tredicesima
mensilità, chiese che il Pretore di Bari dichiarasse il suo diritto
alla tredicesima mensilità nel computo dell'indennità di buonuscita e
al risarcimento del danno da svalutazione monetaria e agli interessi
legali sulla somma che gli sarebbe giudizialmente liquidata.
Nel contraddittorio dell'ENPAS costituitosi con memoria depositata
il 5 novembre 1977, l'adito Pretore ha giudicato rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la
questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 3 e 38
d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nella parte in cui riesce esclusa dal
computo della indennità di buonuscita la tredicesima mensilità, con
ordinanza 8 marzo 1978, notificata e comunicata il 4 aprile 1978,
pubblicata nella G.U. n. 264 del 20 settembre 1978 e iscritta al n. 310
R.O. 1978.
Avanti la Corte si è costituita con atto depositato il 26 giugno
1978 per l'ENPAS l'Avvocatura generale dello Stato la quale è anche
intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 26 giugno 1978, illustrato con memoria depositata il 16
aprile 1981.
Con ricorso depositato il 5 dicembre 1977, Militello Onofrio, già
dipendente del Ministero Difesa Esercito presso la Direzione Lavori
Genio di Bari, premesso che nel computo della indennità di buonuscita
non gli era stata calcolata la tredicesima mensilità, chiese che il
Pretore di Bari condannasse l'ENPAS al pagamento dei ratei della
tredicesima mensilità ad integrazione della indennità di buonuscita e
ai danni da svalutazione monetaria. Nel contraddittorio dell'ENPAS,
costituitosi con memoria 30 gennaio 1978, l'adito Pretore ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e
36 Cost., la questione di legittimità del combinato disposto degli
artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 nella parte in cui esclude
dal calcolo dell'indennità di buonuscita la tredicesima mensilità,
con ordinanza 22 febbraio 1978, comunicata il 15 e notificata il 19
marzo 1978, pubblicata nella G.U. n. 264 del 20 settembre 1978 e
iscritta al n. 311 R.O. 1978.
Avanti la Corte si è costituita con atto depositato il 26 giugno
1978 per l'ENPAS l'Avvocatura generale dello Stato, la quale è anche
intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 26 giugno 1978 e illustrato con memoria depositata il 16
aprile 1981.
Mentre il Pretore rinvia nella ordinanza di più recente data alla
precedente ordinanza, l'Avvocatura generale dello Stato si limita a
richiamare per l'ENPAS le considerazioni svolte nell'atto d'intervento,
cui si rimette nella memoria.
Il Pretore di Bari sottolinea la natura retributiva della
tredicesima mensilità e il diverso regime vigente quanto alla sua
computabilità nel trattamento di fine lavoro sia per altri dipendenti
di enti pubblici sia per i lavoratori privati inferendone la violazione
L'Avvocatura generale dello Stato, che convalida la conclusione di
infondatezza della proposta questione ponendo in rilievo le
caratteristiche dell'impiego statale, che lo differenziano da altre
categorie di impiegati pubblici e privati in ordine al trattamento di
fine rapporto, all'uopo richiamando le sentenze 19/1970 e 82/1973 della
Corte, menziona nella memoria depositata il 16 aprile 1981 la
sopravvenuta legge 20 marzo 1980 n. 75, che per un verso ammette il
computo della tredicesima nella indennità de qua e per altro verso
prevede ampia sanatoria delle situazioni pregresse rendendo, sempre ad
avviso della Avvocatura, necessaria la restituzione degli atti al
Pretore per la rinnovazione del giudizio di rilevanza.
10. - Con separati ricorsi 18 maggio 1977, 5 e 1 luglio 1977 poi
riuniti, Raspini Gioacchino, Foulques Gilberto e Materi Paolo, già
magistrati di Cassazione, chiesero la condanna dell'ENPAS, a sensi di
legge costituitosi, al pagamento di quanto dovuto ai medesimi a seguito
del computo, peraltro non effettuato dall'Ente, della tredicesima
mensilità nell'indennità di buonuscita e, in preliminare,
sollevarono la questione di legittimità, in riferimento all'art. 3
Cost., degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032.
Questione giudicata rilevante e non manifestamente infondata
dall'adito Pretore di Roma con ordinanza 11 maggio 1978, comunicata il
23 maggio 1978 e notificata il successivo 9 giugno, pubblicata nella
G.U. n. 3 del 3 gennaio 1979 e iscritta al n. 477 R.O. 1978,
richiamando la sent. 116/1976 con la quale questa Corte ebbe a
dichiarare illegittimo per violazione dell'art. 3 l'art. 9 commi primo
e secondo D.l.C.p.S.. 4 aprile 1947 n. 207 (trattamento giuridico ed
economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni
dello Stato) nella parte in cui disponeva che l'indennità dovuta in
caso di cessazione del rapporto di impiego fosse commisurabile alla
sola retribuzione, e ponendo in evidenza una qualche sostanziale
affinità tra indennità di anzianità e indennità di buonuscita.
Avanti la Corte si sono costituiti il Raspini e il Foulques con
atto depositato il 20 gennaio 1979 e illustrato con memoria depositata
il 15 aprile 1981, in cui hanno arricchito di altre argomentazioni la
motivazione del Pretore, e per l'ENPAS con atto depositato il 27 luglio
1978 l'Avvocatura generale dello Stato, la quale è anche intervenuta
per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 27
luglio 1978 e illustrato con memoria depositata il 16 aprile 1981, in
cui, ribadita in preliminare l'esigenza di restituire gli atti al
Pretore per la rinnovazione, a seguito della sopravvenuta l. 20 marzo
1980 n. 75, del giudizio di rilevanza, ha riproposto quanto già
dedotto nell'incidente sollevato dal Pretore di Bari con ordinanza 22
febbraio 1978 (supra 9).
11. - Con ricorso depositato il 27 maggio 1978, Bari Petroni Ida,
già dipendente dei Monopoli di Stato collocata a riposo il 30 giugno
1972, chiese condannarsi l'ENPAS, nei modi di legge costituitosi, al
pagamento della somma di lire 309.127 per il rateo della tredicesima
mensilità non computata nella liquidazione della indennità di
buonuscita e al pagamento degli interessi vuoi sul rateo vuoi sulla
indennità liquidata, ma corrispostale soltanto nel settembre 1972.
Con ordinanza 4 ottobre 1978, notificata il 18 e comunicata il 26
dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 52 del 21 febbraio 1979 e
iscritta al n. 648 R.O. 1978, l'adito Pretore di Bari ha, sulla base
dei motivi esposti nella ordinanza 22 febbraio 1978, giudicato
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità,
in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1032 nella parte in cui si esclude dal calcolo
dell'indennità di buonuscita la tredicesima mensilità.
Avanti la Corte si sono costituiti l'ENPAS con atto depositato il
28 novembre 1978 e la Bari Petroni con atto, depositato il 13 marzo
1979 e illustrato con memoria depositata il 16 aprile 1981, in cui
deduce che la interpretazione delle norme impugnate, accolta dalla
Corte di cassazione, induce a reputare inammissibile la questione di
costituzionalità anche alla stregua della sopravvenuta l. 20 marzo
1980 n. 75 e, in ipotesi, insiste per la fondatezza.
L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi per l'ENPAS con
atto depositato il 28 novembre 1978 e intervenuta per il Presidente del
Consiglio dei ministri con atto, depositato il 28 novembre 1978 e
illustrato con memoria depositata il 16 aprile 1981, se concorda con la
Bari Petroni nel reputare necessaria, a seguito della sopravvenuta
legge 75/1980, la restituzione degli atti al giudice a quo, ripropone
quanto già esposto nell'incidente sollevato dallo stesso Pretore di
Bari con ordinanza 22 febbraio 1978 (supra 9).
12. - Con ricorso depositato il 5 luglio 1978, Ferrarini Giorgio,
collocato a riposo con la qualifica di 1 dirigente del Ministero del
Tesoro, e Pascucci Venilia, collocata a riposo con la qualifica di
coadiutore principale del Ministero Difesa, hanno chiesto condannarsi
l'ENPAS, nei modi di legge costituitosi, alla riliquidazione della
indennità di buonuscita con il computo della tredicesima mensilità e
sulla base del 100% (e non dell'80%) dello stipendio e al pagamento
degli interessi e con la rivalutazione monetaria del dovuto. Con
ordinanza 18 ottobre 1978, notificata il 21 e comunicata il 26 dello
stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 59 del 28 febbraio 1979 e
iscritta al n. 654 R.O. 1978, l'adito Pretore di Roma, richiamata
l'ordinanza 11 maggio 1978 resa dallo stesso Pretore nella controversia
Raspini e altri contro l'ENPAS (R.O. 477/1978), ha sollevato d'ufficio
e giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità,
in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre
1973 n. 1032.
Avanti la Corte si è costituita con atto, depositato il 28
novembre 1978, per l'ENPAS l'Avvocatura generale dello Stato,
intervenuta anche per il Presidente del Consiglio dei ministri, con
atto sotto la stessa data depositato e illustrato con memoria
depositata il 16 aprile 1981, riproducendo argomentazioni prospettate e
conclusioni formulate nell'incidente sollevato dallo stesso Pretore
l'11 maggio 1978 (supra 10).
13. - Con ricorso depositato il 4 aprile 1978, D'Alfonso Alfonso,
collocato a riposo dal Ministero di Grazia e Giustizia a far tempo
dall'8 gennaio 1973, chiese condannarsi l'ENPAS, costituitosi con atto
6 giugno 1978, al pagamento della differenza tra la indennità di
buonuscita già corrispostagli e l'indennità calcolata con il computo
della tredicesima mensilità, con la rivalutazione monetaria e gli
interessi a far tempo dal 31 maggio 1973.
Con ordinanza 29 novembre 1978, comunicata e notificata il 12
dicembre dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 80 del 21 marzo
1979 e iscritta al n. 18 R.O. 1979, l'adito Pretore di Teramo, ritenuta
la irrazionalità del deteriore trattamento dei dipendenti statali
rispetto agli altri dipendenti pubblici, ha giudicato rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost.,
l'art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, interpretato nel senso della
non computabilità della tredicesima mensilità nella indennita di
buonuscita.
Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,
depositato l'8 gennaio 1979 e illustrato con le deduzioni depositate il
16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha insistito
nell'istanza di restituzione degli atti a motivo della sopravvenuta l.
20 marzo 1980 n. 75 e, in subordine, nella conclusione d'infondatezza
della proposta questione che ha affidato agli argomenti esposti in
scritti versati in altri incidenti.
14. - Con ricorso depositato il 5 luglio 1978, De Vita Antonio,
collocato in pensione con la qualifica di direttore aggiunto di
divisione del Ministero Difesa-Esercito, chiese condannarsi l'ENPAS,
non costituitosi, alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita
sulla base del 100% con gli interessi legali e con la rivalutazione
monetaria a far tempo dalla maturazione del diritto.
Con ordinanza 8 novembre 1978, comunicata il 22 novembre 1978 e
notificata il 12 gennaio 1979, pubblicata nella G.U. n. 87 del 28 marzo
1979 e iscritta al n. 78 R.O. 1979, l'adito Pretore di Roma, richiamata
l'ordinanza 11 maggio 1978 resa dallo stesso Pretore nella controversia
tra Raspini e altri e l'ENPAS (R.O. 477/1978), ha sollevato d'ufficio e
giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità, in
riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre
1973 n. 1032 nella parte in cui, ai fini del calcolo dell'indennità di
buonuscita, l'ultima retribuzione è presa in considerazione (non nella
sua integrità ma) nella misura dell'80%.
Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,
depositato l'11 dicembre 1978 e illustrato con deduzioni depositate il
16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha insistito
nella istanza di restituzione degli atti e, in subordine, nella
conclusione d'infondatezza della questione che - malgrado la
prospettazione di diversa violazione del principio di uguaglianza - ha
affidato agli argomenti esposti in scritti versati in altri incidenti.
Con ricorso depositato il 5 luglio 1978, Bonifazi Roberto,
collocato in pensione con la qualifica di dirigente superiore del
Ministero degli Interni, chiese condannarsi l'ENPAS, costituitosi con
memoria depositata il 23 novembre 1978, alla riliquidazione
dell'indennità di buonuscita sulla base del 100% degli emolumenti, con
gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far tempo dalla
maturazione del diritto.
Con ordinanza 4 dicembre 1978, comunicata il 27 dicembre dello
stesso anno e notificata il 20 gennaio 1979, pubblicata nella G.U. n.
87 del 28 marzo 1979 e iscritta al n. 82 R.O. 1979, l'adito Pretore di
Roma, richiamata l'ordinanza li maggio 1978 resa dallo stesso Pretore
nella controversia tra Raspini e altri e l'ENPAS (R.O. 477/1978), ha
riprodotto motivazione e dispositivo della ordinanza 8 novembre 1978
dell'ufficio medesimo.
Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,
depositato il 27 gennaio 1979 e illustrato con memoria depositata il 16
aprile 1981, il cui contenuto è mutuato dagli scritti versati
nell'incidente sollevato con ordinanza 8 novembre 1978 dello stesso
Pretore di Roma.
Con ricorso depositato il 15 luglio 1978, Donato Domenico,
collocato in pensione con la qualifica di dirigente superiore del
Ministero delle Finanze, chiese condannarsi l'ENPAS, costituitosi con
memoria 4 gennaio 1979, alla riliquidazione dell'indennità di
buonuscita sulla base del 100% degli emolumenti con gli interessi
legali e la rivalutazione monetaria a far tempo dalla maturazione del
diritto.
Con ordinanza 17 gennaio 1979, notificata il 19 e comunicata il 25
dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 126 del 9 maggio 1979 e
iscritta al n. 214 R.O. 1979, l'adito Pretore di Roma, richiamata
l'ordinanza 11 maggio 1978 resa dallo stesso Pretore nella controversia
tra Raspini e altri e l'ENPAS (R.O. 477/1978), ha riprodotto
motivazione e dispositivo della ordinanza 8 novembre 1978 dell'ufficio
medesimo.
Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,
depositato il 20 febbraio 1979 e illustrato nella memoria depositata il
16 aprile 1981, il cui contenuto è mutuato dagli scritti versati
nell'incidente, sollevato con ordinanza 8 novembre 1978 dello stesso
Pretore.
Con ricorso depositato il 5 luglio 1978, Plaustro Antonio,
collocato in pensione con la qualifica di dirigente generale del
Ministero Poste e Telegrafi, chiese condannarsi l'ENPAS, costituitosi
con memoria depositata il 1 febbraio 1979, alla riliquidazione
dell'indennità di buonuscita sulla base del 100% degli emolumenti con
gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far tempo dalla
maturazione del diritto.
Con ordinanza 5 febbraio 1979, notificata il 12 e comunicata il 13
dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 161 del 13 giugno 1979 e
iscritta al n. 259 R.O. 1979, l'adito Pretore di Roma, richiamata
l'ordinanza 11 maggio 1978 resa dallo stesso Pretore nella controversia
tra Raspini e altri e l'ENPAS (R.O. 477/1978), ha riprodotto
motivazione e dispositivo dell'ordinanza 8 novembre 1978 dell'ufficio
medesimo.
Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,
depositato il 27 febbraio 1979 e illustrato con memoria depositata il
16 aprile 1981, il cui contenuto è mutuato dagli scritti versati
nell'incidente sollevato con ordinanza 8 novembre 1978 dello stesso
Pretore di Roma.
15. - Con ricorso depositato il 21 giugno 1978, La Barbera
Giovanni, collocato in pensione con la qualifica di 1 dirigente imposte
dirette, chiese condannarsi l'ENPAS, costituitosi con memoria
depositata l'11 settembre 1978, a corrispondergli il maggior importo
dovutogli a titolo di indennità di buonuscita commisurata sulla base
del 100% degli emolumenti.
Con ordinanza 8 ottobre 1979, notificata il 16 e comunicata il 18
dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 50 del 20 febbraio 1980 e
iscritta al n. 928 R.O. 1979, l'adito Pretore di Modena, richiamata la
ordinanza 11 maggio 1978 del Pretore di Roma, ha soggiunto che il
deteriore trattamento del dipendente statale non è giustificato dal
concorso dello Stato alla formazione del fondo di previdenza per essere
la indennità di anzianità dell'impiego privato, pur commisurata
all'intera mensilità retributiva, a totale carico del datore di lavoro
e, pertanto, ha sollevato d'ufficio e giudicato non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., la questione di
legittimità dell'art. 1 comma primo d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 nella
parte in cui limitava all'80% dell'ultimo stipendio annuo del
dipendente statale l'aliquota da prendersi a base per la determinazione
della misura dell'indennità di buonuscita (e non già la
commisurazione dell'indennità all'ultimo stipendio, paga o
retribuzione annui), in luogo di quella concernente il combinato
disposto degli artt. 3 comma secondo e 38 comma primo d.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1032 prospettata dal La Barbera.
Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,
depositato il 22 dicembre 1979 e illustrato con memoria depositata il
16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale ha riprodotto argomenti
esposti in precedenti interventi.
16. - Con ricorso 18 maggio 1979, Zigliara Marongiu Aurora, già
dipendente del Ministero delle Finanze, chiese condannarsi l'ENPAS,
costituitosi con memoria depositata il 28 novembre 1979, al pagamento
della differenza tra le somme dovutele sulla base del 100% dell'ultimo
stipendio a titolo d'indennità di buonuscita e quelle liquidatele, con
la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Con ordinanza 19 dicembre 1979, notificata l'8 gennaio 1980 e
comunicata il 5 febbraio 1980, pubblicata nella G.U. n. 131 del 14
maggio 1980 e iscritta al n. 158 R.O. 1980, l'adito Pretore di Sassari,
richiamata la sentenza 116/1976 della Corte e ricordati nel campo
dell'impiego privato la legge 18 dicembre 1960 n. 1561 nonché gli
artt. 2120 e 2121 cod. civ. sulla scia della ordinanza 11 maggio 1978
del Pretore di Roma (R.O. 477/1978), ha giudicato rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 3 e
38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 per violazione dell'art. 3 Cost..
Avanti la Corte, nella non comparizione delle parti, è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 21
febbraio 1980 e illustrato nella memoria depositata il 16 aprile 1981,
in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha riprodotto argomenti
esposti in precedenti interventi.
17. - Con separati ricorsi poi riuniti, Duni Mario, Duni Bianca,
Novelli Domenico e Oliva Guido chiesero, nel contraddittorio dell'ENPAS
a sensi di legge costituitosi, condannarsi l'Ente al pagamento della
differenza tra quanto dovuto ai medesimi a seguito del computo della
tredicesima mensilità e sulla base del 100% dell'ultimo stipendio
percepito e quanto liquidato, in via gradata della differenza tra
quanto dovuto a seguito del computo della tredicesima mensilità e il
liquidato, e, infine, della differenza tra quanto dovuto sulla base del
100% dell'ultimo stipendio percepito e il liquidato.
Con ordinanza 10 gennaio 1980, notificata il 21 e comunicata il 28
dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 152 del 4 giugno 1980 e
iscritta al n. 208 R.O. 1980, l'adito Pretore di Roma, ritenuta
l'inapplicabilità delle disposizioni del d.l. 29 maggio 1979 n. 163,
che deferivano alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r. le controversie
in materia d'indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato e
delle aziende autonome sancendo l'estinzione di diritto dei giudizi
pendenti su tale materia e la compensazione delle spese tra le parti,
per la mancata conversione e delle "sanatorie" previste nell'art. 1 l.
13 agosto 1979 n. 374, fruendo delle argomentazioni svolte nella
ripetuta ordinanza 11 maggio 1978 dello stesso Pretore di Roma (R.O.
477/1978), ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità dell'art. 1
comma primo d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759, nella parte in cui esclude
ogni compenso costante, diverso dallo stipendio, dal computo della
indennità di buonuscita, che commisura (non al 100% ma) all'80% di un
dodicesimo dello stipendio annuo.
Avanti la Corte si sono costituite le parti private con atto 20
marzo 1980, ampiamente illustrato nella memoria 16 aprile 1981, in cui,
precisato che la questione sollevata dal Pretore potrebbe essere
risolta in via interpretativa sol limitatamente all'inclusione della
tredicesima nell'indennità di buonuscita, e che la qualifica
previdenziale di detta indennità sarebbe venuta meno a seguito del
d.P.R. 1032/1973, che ne sancisce la natura retributiva, richiamano gli
scritti versati nel giudizio a quo concludendo per la declaratoria
d'incostituzionalità della disposizione impugnata.
Nell'atto d'intervento, depositato il 24 giugno 1980 e illustrato
nella memoria depositata il 16 aprile 1981, il Presidente del Consiglio
dei ministri si richiama ad argomenti svolti in precedenti incidenti.
18. - Con ricorso depositato il 23 settembre 1978, Calzolari Anna,
Veggetti Francesca e altri otto già dipendenti del Ministero delle
Finanze (Monopoli di Stato), premesso che l'ENPAS aveva liquidato le
indennità di buonuscita, ai medesimi dovute senza computare la
tredicesima mensilità, chiesero condannarsi l'Ente, poi non
costituitosi in giudizio, al pagamento delle differenze tra quanto
dovuto previo computo della tredicesima mensilità e il percepito con
la rivalutazione monetaria.
Identiche le richieste avanzate da Bellavia Aldo con ricorso
depositato il 27 aprile 1979, Gabrielli Rina con ricorso depositato il
20 agosto 1979, Vozza Girolamo con ricorso depositato il 22 maggio
1979, Bambini Denise con ricorso depositato il 7 marzo 1979, Di
Gregorio lolanda con ricorso depositato il 7 marzo 1979, Casarini
Clementina con ricorso depositato il 7 marzo 1979, Pieralisi Petropoli
Maria Gentile e altre tre già dipendenti del Ministero della Pubblica
Istruzione con ricorso depositato il 3 maggio 1979, Sgrò Carmine con
ricorso depositato il 21 maggio 1979, Marmocchi Mario ed altri otto
già dipendenti del Ministero delle Finanze (Monopoli di Stato) con
ricorso depositato il 23 settembre 1978 e Franceschi Ivo con ricorso
depositato l'8 gennaio 1979.
Riuniti i ricorsi, l'adito Pretore di Bologna, con ordinanza 23
aprile 1980, notificata il 2 maggio e comunicata il 5 maggio dello
stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 194 del 16 luglio 1980 e iscritta
al n. 421/1980, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
Cost., dell'art. 6 commi primo e secondo l. 20 marzo 1980 n. 75 sul
riflesso che a) il primo comma con privare della giurisdizione il
giudice ordinario non solo viola l'art. 113, ma sarebbe intrinsecamenie
contraddiitono in quanto demanda il provvedimento d'estinzione del
processo al giudice privato della giurisdizione, b) il contrasto del
secondo comma con l'art. 24 risulta dalla motivazione, letteralmente
trascritta, della ordinanza 2 ottobre 1979 del Pretore di Roma (R.O.
888/1979) e dal rilievo che estinzione del processo e compensazione
delle spese lederebbero il diritto d'azione, e) la violazione, infine,
dell'art. 3 e del principio di uguaglianza scaturirebbe dal diverso
trattamento riservato ai dipendenti statali con attribuire alla
giurisdizione esclusiva dei t.a.r. le controversie previdenziali di cui
sono parti (in tali sensi richiama il Pretore la sent. 139/1979 di
questa Corte).
Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,
depositato il 4 agosto 1980 e illustrato con memoria depositata il 16
aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha posto in
rilievo che la norma impugnata, con attribuire ai t.a.r. la cognizione
delle controversie, ha composto il conflitto tra la Cassazione, il
Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, che la violazione del
principio di uguaglianza, che sarebbe perpetrata, con privilegiare,
rispetto al giudice ordinario, la giurisdizione amministrativa, è
stata ritenuta infondata dalla Corte con sent. 43/1977, che né
l'estinzione del processo né la compensazione delle spese impingerebbe
sul diritto d'azione che può essere esercitato avanti i t.a.r.
19. - Pronunciando sull'appello dell'ENPAS avverso la sentenza 19
luglio 1978 resa dal Pretore di Avellino nelle controversie promosse da
De Pasquale Carmelo e Mariucci Filippo, il Tribunale di Avellino, con
ordinanza 29 aprile 1980, notificata il 10 e comunicata il 12 maggio
dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 215 del 6 agosto 1980 e
iscritta al n. 472 R.O. 1980, ha giudicato rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento
agli articoli 3, 24 e 104 Cost., dell'art. 6 comma secondo legge 20
marzo 1980 n. 75, nonché dell'art. 4 ultimo comma della stessa legge
anche in riferimento all'art. 38 Cost., sulla base di argomenti già
svolti in altre ordinanze di rimessione.
Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,
depositato il 26 agosto 1980 e illustrato nelle deduzioni depositate il
16 aprile 1981, il cui contenuto non diverge dagli scritti versati
nell'incidente sollevato dal Pretore di Bologna con la ordinanza 23
aprile 1980 (R.O. 421/1980). Identiche nella motivazione e nel
dispositivo sono le ordinanze rese dallo stesso Tribunale sotto la
medesima data nelle controversie promosse contro l'ENPAS da Bucci
Gennaro (R.O. 473/1980), da Cannizzaro Alfredo (R.O. 474/1980) e da
Sirignano Gabriele (R.O. 475/1980) e identico il contenuto degli
scritti depositati dall'Avvocatura generale dello Stato per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
20. - Con ricorso depositato il 13 marzo 1980, Castellini Leila,
già dipendente del Ministero delle Finanze con mansioni di assistente
principale, chiese condannarsi l'ENPAS, poi non costituitosi in
giudizio, al pagamento della somma dovuta a titolo di conguaglio della
indennità di buonuscita calcolata con il computo della tredicesima
mensilità, con la rivalutazione monetaria, e degli interessi.
Con ordinanza 2 maggio 1980, comunicata il 15 e notificata il 17
maggio dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 256 del 17
settembre 1980 e iscritta al n. 481 R.O. 1980, l'adito Pretore di Siena
ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità, in riferimento agli artt. 3, 24 comma primo, 38 e 102
comma primo Cost., dell'art. 6 comma secondo l. 20 marzo 1980 n. 75,
per il quale "i giudizi pendenti alla data della entrata in vigore
della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione della
tredicesima mensilità di cui al precedente art. 3 sono dichiarati
estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I
provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi
di effetto", sulla base di motivazione non divergente da altre
ordinanze di rimessione.
Identici al contenuto di scritti versati in altri incidenti sono
l'atto di intervento e la memoria depositati dall'Avvocatura generale
dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Identica la motivazione delle ordinanze rese dallo stesso Pretore
sotto la medesima data nelle controversie promosse contro l'ENPAS. da
Lazzeroni Giulio (n. 482 R.O. 1980), da Nuti Palmira (n. 483 R.O. 1980)
e da Breschi Aldo (n. 484 R.0. 1980), così come gli scritti
dell'Avvocatura generale dello Stato riproducono le difese redatte per
l'incidente iscritto al n. 481 R.O. 1980.
21. - Con ricorso depositato il 17 gennaio 1980, Colasanti Antonio,
già dipendente del Ministero della Difesa con la qualifica di
coadiutore superiore, chiese condannarsi l'ENPAS, poi non costituitosi
in giudizio, al pagamento della differenza tra l'ammontare
dell'indennità di buonuscita, determinata con il computo della
iredicesima mensilità, e il percepito e degli interessi vuoi sul
percepito per il ritardato pagamento di questo vuoi sulla differenza.
Con ordinanza 31 marzo 1980, comunicata il 16 aprile e notificata
il 12 giugno dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 277 dell'8
ottobre 1980 e iscritta al n. 545 R.O. 1980, il Pretore di S.M. Capua
Vetere ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 3 comma primo, 24 commi primo e secondo, e 102
comma primo Cost., dell'art. 6 comma secondo l. 20 marzo 1980 n. 75,
nonché, anche in riferimento all'art. 38 Cost., dell'art. 4 ultimo
comma della stessa legge, riecheggiando motivazioni di altre ordinanze
di rimessione.
Identiche agli scritti versati in altri incidenti sono le difese
dell'Avvocatura generale dello Stato intervenuta avanti questa Corte
per il Presidente del Consiglio dei ministri; nessuna delle parti è
comparsa.
22. - Con ordinanza 20 giugno 1980, comunicata il 25 giugno e
notificata il 7 luglio dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 277
dell'8 ottobre 1980 e iscritta al n. 557 R.O. 1980, resa su separati
ricorsi proposti contro l'ENPAS, rimasto contumace, da De Rienzo
Francesco, Avella Pietro, Bocciero Raffaele e Coviello Orlando, poi
riuniti, il Pretore di Benevento ha ritenuto irrilevante la questione
di costituzionalità dell'art. 6 comma primo l. 20 marzo 1980 n. 75, ma
ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 24 comma primo, 102 comma primo, 3 comma primo, e 38 comma
secondo Cost., la questione di legittimità del secondo comma dello
stesso articolo nella parte in cui "i giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la
riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della
tredicesima mensilità di cui al precedente art. 3 sono dichiarati
estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti", sulla
base di motivazione con particolare intensità incentrata sulla
mancata tutela giurisdizionale del diritto agli interessi legali.
Identiche agli scritti versati in altri incidenti sono le difese
dell'Avvocatura generale dello Stato intervenuta avanti questa Corte
per il Presidente del Consiglio dei ministri; nessuna delle parti è
comparsa.
23. - Con ordinanza 28 maggio 1980 notificata il 5 giugno e
comunicata il 9 giugno dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 291
del 22 ottobre 1980 e iscritta al n. 568 R.O. 1980, resa nella
contumacia dell'ENPAS, nella controversia promossa da Scapinelli
Lorenzo con ricorso depositato il 29 novembre 1979, il Pretore di
Modena ha giudicato rilevanti e non manifestamente infondate a) la
questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24
comma primo Cost., del primo comma dell'art. 6 l. 20 marzo 1980 n. 75
perché attribuisce ai t.a.r. la cognizione delle controversie in
materia di indennità di buonuscita e di cessazione del rapporto
spettanti ai dipendenti dello Stato e delle aziende autonome collocati
a riposo e b), in subordine, la questione di legittimità, in
riferimento agli artt. 25 comma primo e 24 comma primo Cost., dell'art.
5 cod. proc. civ. perché non si estende alla irrilevanza, nei giudizi
pendenti, delle sopravvenute disposizioni normative modificatrici dei
criteri di giurisdizione, sul riflesso che I) la autonomia delle
prestazioni previdenziali rispetto al rapporto d'impiego non giustifica
l'estensione della giurisdizione esclusiva dei t.a.r. alle controversie
previdenziali, II) l'attribuzione di tali controversie alla
giurisdizione dei t.a.r. riserva ai dipendenti dello Stato e delle
aziende autonome una condizione deteriore rispetto alle omologhe
situazioni degli enti pubblici non economici, III) il principio di
precostituzione del giudice, da intendersi nel senso
dell'applicabilità sua ai giudizi pendenti, coinvolge nella censura
d'illegittimità per violazione degli artt. 24 e 25 anche l'art. 5 cod.
proc. civ., che prevede l'insensibilità di detti giudizi ai soli
mutamenti di fatto sopravvenuti.
Nulla di nuovo negli scritti versati avanti questa Corte
dall'Avvocatura generale dello Stato intervenuta per il Presidente del
Consiglio dei ministri; nessuna delle parti è comparsa.
24. - Con tre ordinanze (comunicate il 28 maggio 1980, notificate
il successivo 5 luglio e pubblicate nella G.U. n. 298 del 29 ottobre
1980), rese sotto la data del 12 maggio 1980 nelle controversie
promosse contro l'ENPAS rimasto contumace da Virgillito Giuseppe (n.
574 R.O. 1980), Sanna Felice (n. 575 R.O. 1980) e Barielloni Osvaldo
(n. 576 R.O. 1980), il Pretore di Livorno ha giudicato rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento al primo comma dell'art. 25
Cost., la questione di legittimità del primo comma dell'art. 6 l. 20
marzo 1980 n. 75, sospettato di "bloccare l'attività dei giudici del
lavoro che avevano emesso numerosissime sentenze".
Nulla di nuovo negli scritti dell'Avvocatura generale dello Stato
intervenuta avanti questa Corte per il Presidente del Consiglio dei
ministri; nessuna delle parti è comparsa.
25. - Provvedendo su separati ricorsi, proposti da Dami Emilio,
Agus Pietro (due ricorsi), eredi Gentile Sandri Bice ed altri tredici,
poi riuniti, nei confronti dell'ENPAS rimasto contumace, il Pretore di
Pistoia, con ordinanza 4 luglio 1980, comunicata il 31 luglio e
notificata il 4 settembre dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n.
318 del 19 novembre 1980 e iscritta al n. 697 R.O. 1980, ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3,
24 comma primo e 42 Cost., la questione di legittimità del secondo
comma dell'art. 6 l. 20 marzo 1980 n. 75, ed ha d'ufficio elevato a
parametri di costituzionalità anche gli artt. 70 e 101 ricalcando la
ordinanza 14 dicembre 1979 del Pretore di Udine (n. 51 R.O. 1980).
Dalla ordinanza non divergono motivazione e dispositivo della
ordinanza 25 luglio 1980 (notificata il 4 agosto e comunicata il 2
settembre dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 345 del 17
dicembre 1980 e iscritta al n. 687 R.O. 1980), resa dallo stesso
Pretore di Pistoia su separati ricorsi proposti contro l'ENPAS, rimasto
coniumace, da Tosi Mario, Forcellini Antonietta, Barletta Oreste,
Quercegrossi Lorenzina, Zuccaro Francesco, Bragaglia Giulio, Scarpelli
Ernesto, Barontini Enzo, Piancastelli Dino, Tronci Alberto, Benedetti
Volfando (due ricorsi), Marmai Luigi (due ricorsi), Caciotti Sbraga
Eda, Magnanelli Vito, rappresentati dallo stesso difensore, poi
riuniti.
Nulla di nuovo negli scritti dell'Avvocatura generale dello Stato
intervenuta avanti questa Corte per il Presidente del Consiglio dei
ministri; nessuna delle parti è comparsa.
26. - Provvedendo su separati ricorsi, depositati il 18 marzo 1980
e notificati il successivo 25 all'ENPAS, nei modi di legge
costituitosi, da Pronesti Alfredo, Manni Franco, Bettiga Giovanni,
Palumbo Salvatore, poi riuniti, con ordinanza 27 giugno 1980
(comunicata il 22 luglio e notificata il 15 settembre 1980, pubblicata
nella G.U. n. 311 del 12 novembre 1980 e iscritta al n. 718 R.O. 1980),
il Pretore di Como, sulla base di motivi già noti, ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità,
in riferimento agli articoli 104 comma primo, 25 comma primo e 3 comma
primo Cost., degli artt. 6 comma primo (rectius: secondo) e 4 ultimo
comma l. 20 marzo 1980 n. 75.
Nulla di nuovo negli scritti dell'Avvocatura generale dello Stato
intervenuta avanti questa Corte per il Presidente del Consiglio dei
ministri; nessuna delle parti è comparsa.
27. - Pronunciando sull'appello, depositato dall'ENPAS sotto la
data del 22 novembre 1979, avverso la sentenza 15-17 ottobre 1979, resa
su ricorso di D'Emilia Alfonso, il Tribunale di Frosinone, con
ordinanza 4 giugno 1980, comunicata il successivo 17 e notificata il 2
settembre 1980, pubblicata nella G.U. n. 357 del 31 dicembre 1980 e
iscritta al n. 736 R.O. 1980, ha giudicato rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo, 38
commi primo e secondo, 24 commi primo e secondo, 102 comma primo
Cost., la questione di legittimità degli artt. 4 ultimo comma e 6
comma secondo l. 20 marzo 1980 n. 75, nonché dell'art. 1 l. 13 agosto
1979 n. 374 per la parte in cui non esclude dalla sanatoria gli effetti
derivanti dagli artt. 55 ultimo comma e 57 comma secondo d.l. 29 maggio
1979 n. 163, riprendendo a guisa di motivazione, le argomentazioni
svolte dal Pretore di Bologna nella ordinanza 18 giugno 1979 (n. 660
R.O. 1979).
Identiche la data e la motivazione della ordinanza resa dallo
stesso Tribunale nella controversia promossa contro l'ENPAS da Nardoni
Giovanni (n. 737 R.O. 1980), mentre identica è la motivazione delle
ordinanze rese sotto la data del 18 giugno 1980 dallo stesso Tribunale
nelle controversie promosse contro l'ENPAS da Giuliani Adriano (n. 738
R.O. 1980), da Spaziani Vincenzo (n. 739 R.O. 1980), da Capasso
Raffaele (n. 740 R.O. 1980), da Campoli Vincenzo (n. 741 R.O. 1980), da
Sarra Enrico (n. 742 R.O. 1980), da Di Sora Viviano (n. 743 R.O. 1980),
da Bartolomucci Getulio (n. 744 R.O. 1980), da Silvino Alfredo (n. 745
R.O. 1980), da Corsetti Antonio (n. 746 R.0. 1980), da Cianotti Pietro
(n. 747 R.O. 1980), da Panfili Augusto (n. 748 R.O. 1980), da
Peschisolido De Marco Maria (n. 749 R.O. 1980), da Capati Antonio (n.
750 R.O. 1980).
Identica è la motivazione (materiale è l'errore commesso
nell'elevare a parametro di costituzionalità l'art. 1 in luogo
dell'art. 3) delle ordinanze rese il 17 dicembre 1980 dallo stesso
Tribunale nelle controversie promosse contro l'ENPAS da Tirocchi Emidio
(n. 167 R.O. 1981), da Torre Giuseppe (n. 168 R.O. 1981), da Cerroni
Luigi (n. 169 R.O. 1981), da Benedetti Fernando (n. 170 R.O. 1981), da
Mazza Vittorio (n. 171 R.O. 1981), da Bianchi Alfredo (n. 172 R.O.
1981), da Sellari Giuseppe (n. 173 R.O. 1981), Guadagnoli Tarquinio (n.
174 R.O. 1981), da Mauri Martini Maria Teresa (n. 175 R.O. 1981), da
Sistopaoli Peritore Virginia (n. 176 R.O. 1981), da Petrini Francesco
(n. 177 R.O. 1981).
Avanti la Corte nessuna delle parti è comparsa; ha invece spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atti
tempestivamente depositati e integrati con memoria in cui l'Avvocatura
generale dello Stato riproduce argomenti già svolti e conclude per la
infondatezza della proposta questione.
28. - Provvedendo con ordinanza 20 maggio 1980 (comunicata il 18
luglio e notificata il 27 settembre dello stesso anno, pubblicata nella
G.U. n. 13 del 14 gennaio 1981 e iscritta al n. 777 R.O. 1980) sul
ricorso di Vitaliano Francesco nella contumacia dell'ENPAS, il Pretore
di La Spezia ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 102 comma primo e 104 comma primo Cost.,
la questione di legittimità dell'art. 6 comma secondo l. 20 marzo 1980
n. 74 (rectius: 75) facendo capo a motivazioni di altre ordinanze di
rimessione.
Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 3 febbraio 1981 e integrato con memoria depositata il 16
aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato, sulla base di
argomentazioni svolte in altri incidenti, conclude per la infondatezza
della questione.
29. - Alle ordinanze di rimessione, assegnate alla pubblica udienza
del 29 aprile 1981, sono state aggiunte altre e la trattazione di tutte
è stata assegnata alla pubblica udienza del 7 ottobre 1981 sotto
quattro numeri di ruolo (10 a 13), in riferimento ai quali il giudice
Andrioli ha svolto distinte relazioni.
Sulle ordinanze del gruppo n. 10 hanno parlato l'avv. Raspini per
sé e Gilberto Foulques, l'avv. Giovanni Duni per Duni Mario e altri e
gli avvocati dello Stato Sernicola e Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri e per l'ENPAS.
Sulle ordinanze del gruppo n. 11 ha parlato l'avvocato dello Stato
Sernicola per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Sulle ordinanze del gruppo n. 12 ha parlato l'avvocato dello Stato
Sernicola per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Sulle ordinanze del gruppo n. 13 ha parlato l'avvocato dello Stato
Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
30.1. - L'art. 1 comma primo d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (nuove
norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul
sistema finanziario di gestione dei relativi fondi, in applicazione
della l. 5 dicembre 1964 n. 1268), per il quale l'aliquota da prendersi
a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita
a carico del Fondo di previdenza per il personale civile e militare
dello Stato, gestito dall'ENPAS, è stabilita, per i casi di cessazione
dal servizio aventi effetto dal 1 marzo 1963 e successivamente (in
virtù del d.P.R. 1032/1973 sino al 31 marzo 1974), in un dodicesimo (a
far tempo dal 1 gennaio 1965 in un ventesimo in virtù dell'art. 3
comma settimo l. 1268/1964) dell'80% dell'ultimo stipendio, paga o
retribuzione, per ogni anno di servizio computabile, è impugnato, con
riferimento al mancato computo della tredicesima mensilità e alla
mancata assunzione a base del calcolo dell'intero importo dell'ultimo
stipendio, per violazione dell'art. 3 comma primo Cost.
30.2. - Gli artt. 3 e 38 comma primo d.P.R. 29 dicembre 1973 n.
1032 (approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato;
G.U. 15 marzo 1974 n. 71), entrato in vigore il 1 aprile 1974, a tenor
dei quali l'indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi della
base contributiva, costituita dall'80% dello stipendio, paga o
retribuzione annui (integrati da indennità e assegni elencati nel
comma primo e, in genere, da assegni e indennità previsti dalla legge
come utili ai fini del trattamento previdenziale), quanti sono gli anni
di servizio computabili, formano oggetto di censura per violazione
degli artt. 3 e 36 Cost. con riferimento al mancato computo della
tredicesima mensilità e alla mancata assunzione a base del calcolo
dell'intero importo dell'ultimo stipendio.
Va sin d'ora rilevato che per l'art. 3 l. 20 marzo 1980 n. 75 è
consentito ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome,
per i quali l'ultimo servizio sia compreso nel periodo 1 giugno 1969-31
marzo 1979, e ai loro superstiti presentare - entro il termine
perentorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa - la
domanda di riliquidazione della indennità di buonuscita integrata
della tredicesima mensilità, peraltro commisurate l'una e l'altra
all'80% dell'ultimo stipendio.
30.3. - Del d.l. 29 maggio 1979 n. 163 (nuovo assetto retributivo
funzionale del personale civile e militare dello Stato), impugnato
nella totalità per violazione dell'art. 77 Cost., formano oggetto di
incidenti a) l'art. 55 ultimo comma, per il quale non danno luogo a
corresponsione di interessi l'indennità di buonuscita e i contributi a
carico del Fondo gestito dall'ENPAS, per violazione degli artt. 3, 24
commi primo e secondo, 38 commi primo e secondo e 102 comma primo
Cost., b) l'art. 57 comma primo, per il quale le controversie in
materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del
rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende
autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r., per
violazione degli artt. 24 commi primo e secondo e 25 comma primo Cost.,
e il comma secondo dello stesso articolo, per il quale i giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e aventi per
oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita sono dichiarati
estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti, per
violazione degli artt. 3 comma primo, 24 commi primo e secondo, 28, 38
commi primo e secondo, 42, 70, 101 e 102 comma primo Cost.
30.4. - Della l. 13 agosto 1979 n. 374 (corresponsione nei mesi di
agosto, settembre, ottobre e novembre 1979 al personale civile e
militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei
trattamenti economici già previsti in favore dello stesso personale
dal d.l. 29 maggio 1979 n. 163) è impugnato l'art. 1, che dà
sanatoria degli effetti derivati dall'applicazione del d.l. 163/1979,
nella sua totalità per violazione dell'art. 77 Cost., e limitatamente
alla parte in cui ha sanato gli effetti derivati dall'applicazione
dell'art. 57 comma secondo d.l. 163/1979 (più precisamente in punto
alla caducazione dei provvedimenti giudiziali non definitivi e alla
estinzione dichiarata d'ufficio dei giudizi pendenti con la
compensazione delle spese tra le parti) per violazione degli artt. 3,
24, 42, 70, 101 e 113 Cost.
30.5. - Della l. 20 marzo 1980 n. 75 (proroga del termine previsto
dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di
trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in
servizio ed in quiescenza, norme in materia di computo della
tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di
buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della
l. 29 aprile 1976 n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al
Fondo sociale e riapertura dei termini per l'opzione) sono impugnati a)
l'art. 4 ultimo comma, per il quale le somme dovute a titolo di
prestazione per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita e per
contributi non danno luogo a corresponsione d'interessi, per
violazione degli artt. 1 comma primo, 3 comma primo, 24 commi primo e
secondo, 38 commi primo e secondo, 102 comma primo e 104 comma primo
Cost., b) l'art. 6 comma primo, per il quale le controversie in materia
di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto
di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome
appartengono alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r., per violazione
degli artt. 3 comma primo, 24 comma primo, 25 comma primo e 113 Cost.,
c) l'art. 6 comma secondo, per il quale i giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore della legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione
della indennità di buonuscita con l'inclusione della tredicesima
mensilità sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle
spese tra le parti e i provvedimenti giudiziali non ancora passati in
giudicato restano privi di effetti, per violazione degli artt. 1 comma
primo, 3 comma primo, 24 commi primo e secondo, 25 comma primo, 38
commi primo e secondo, 42, 70, 101, 102 comma primo, 104 e 113 Cost.
30.6. - L'art. 5 cod. proc. civ. è impugnato in riferimento agli
artt. 24 e 25 Cost. a motivo della mancata considerazione dei mutamenti
dei criteri di giurisdizione sanciti da norme sopravvenute nella
pendenza del giudizio.
30.7. - La connessione e, assai di frequente, la identità di
questioni sottoposte al giudizio della Corte impongono la riunione dei
procedimenti.
31. - La mancata conversione del d.l. 29 maggio 1979 n. 163 ne ha
determinato la caducazione che a sua volta non consente alla Corte di
prendere in esame le questioni riassunte sub 30.3 che sono pertanto da
ritenere inammissibili.
32. - Le questioni riflettenti l'art. 1 comma primo d.P.R. 5
giugno 1965 n. 759, sollevate da dipendenti collocati in quiescenza
anteriormente al 31 marzo 1974, investono collocamenti a riposo che non
sono in tutto disciplinati ratio temporis dall'art. 2 l. 20 marzo 1980
n. 75 e, pertanto, non si giustifica la restituzione degli atti al fine
di rendere possibile la ripetizione del giudizio di rilevanza delle
medesime.
A parametro di illegittimità delle norme che non prevedono il
computo della tredicesima mensilità nella liquidazione della
indennità di buonuscita ed assumono a base del calcolo un multiplo
dell'80% dell'ultimo stipendio è assunto l'art. 3 comma primo, cui il
diverso trattamento riservato ai dipendenti dello Stato destinatari
della legge in esame e ad altri lavoratori privati e no infliggerebbe
offesa.
Questa Corte (da ultimo sent. 26/1980) ha negato in siffatte specie
la sussistenza della violazione del principio di uguaglianza, né sono
addotte nei presenti incidenti ragioni che valgano a porre in dubbio la
validità dell'orientamento.
33. - La doglianza riflettente l'assunzione, a base del calcolo
dell'indennità, dell'80 % dello stipendio annuo provoca la questione
che ha per oggetto gli artt. 3 e 38 comma primo d.P.R. 29 dicembre 1973
n. 1032, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., ma, poiché l'art. 3
l. 75/1980 prevede la riliquidazione della indennità di buonuscita
effettuata sulla base dell'80% dello stipendio annuo, né forma oggetto
di impugnazione l'art. 1 l. 75/1980 che tale base di calcolo recepisce,
s'impone la restituzione degli atti per riesame della rilevanza a
stregua della sopravvenuta normativa.
34. - L'esclusione, dal computo della indennità di buonuscita,
della tredicesima mensilità fornisce materia alle questioni di
legittimità non solo dell'art. 1 d.P.R. 759/1965 (questione sub 32.
giudicata infondata in riferimento all'art. 3 Cost.), ma anche degli
artt. 3 e 38 comma primo d.P.R. 1032/1973 in riferimento all'art. 36
Cost.
Senonché le parti delle controversie di merito, per aver raggiunto
l'ultimo giorno di servizio nel periodo 1 giugno 1969-31 maggio 1979,
sono state ammesse dall'art. 3 l. 75/1980 a conseguire la
riliquidazione dell'indennità previo computo della tredicesima
mensilità, e pertanto s'impone la restituzione degli atti per nuovo
esame anche sotto questo aspetto della questione di legittimità degli
artt. 3 e 38 comma primo d.P.R. 1032/1973.
Né a diverso risultato è dato pervenire per la questione di
legittimità delle or menzionate norme prospettata in riferimento
all'art. 36 Cost.
35. - L'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 è impugnato nella sua
interezza per violazione dell'art. 77 Cost. ravvisata in ciò che nella
sanatoria degli effetti derivati dal d.l. 163/1979 non convertito si
sostanzierebbe eccesso di potere delle Camere, ma la infondatezza della
censura, che era stata rivolta anche all'art. 1 d.l. 163/1979 in corso
di conversione, non ha bisogno di approfondita illustrazione perché il
venir meno degli effetti di decreto legge non convertito non impedisce
di disciplinare, traverso la tecnica della sanatoria, situazioni su cui
incideva il decreto legge decaduto (in tali sensi sent. 75/1967).
36.1. - Le materie della caducazione dei provvedimenti giudiziali
non definitivi e la estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con
compensazione delle spese tra le parti, se disciplinate dall'art. 57
comma secondo d.l. 163/1979 non convertito, che i giudici a quibus
hanno ritenuto oggetto di sanatoria a sensi dell'art. 1 comma primo l.
374/1979, danno origine a questioni di legittimità delle or menzionate
norme per violazione degli artt. 3 comma primo, 24 commi primo e
secondo, 28, 42, 70, 101, 102 comma primo e 113 Cost., e. se
disciplinate dall'art. 6 comma secondo l. 20 marzo 1980 n. 75,
forniscono materia alle questioni di legittimità delle elencate
disposizioni per violazione degli artt. 1 comma primo, 3 comma primo,
24 commi primo e secondo, 25 comma primo, 38 commi primo e secondo, 42,
70, 101, 102 comma primo, 104 comma primo e 113 Cost.
L'art. 6 comma primo legge 75/1980, che attribuisce la cognizione
delle controversie in materia di indennità di buonuscita relative al
personale dello Stato e delle aziende autonome alla giurisdizione dei
t.a.r., forma oggetto d'impugnazione per violazione degli artt. 3 comma
primo, 24 comma primo, 25 comma primo, 104 e 113 Cost.
36.2. - Che la preferenza accordata alla giurisdizione esclusiva
dei t.a.r. a discapito del giudice ordinario implichi in materia di
licenziamenti di dipendenti di enti pubblici non economici violazione
della Carta costituzionale, è stato escluso dalla Corte con sent.
47/1976, né la censura acquista quota se la si corrobora chiamando in
causa la l. 11 agosto 1973 n. 533 le cui disposizioni, seppure con il
prudenziale "in quanto applicabili", sono state innestate - in virtù
dell'art. 31 d.P.R. 24 marzo 1981 n. 145 (ordinamento dell'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) - nel
tronco della giurisdizione esclusiva dei t.a.r. cui è stata attribuita
la cognizione delle controversie di lavoro relative al personale
comunque in servizio presso l'Azienda, perché le controversie
previdenziali, che nel presente incontro vengono in considerazione, non
esigono menomaniente per l'accertamento dei fatti l'utilizzazione di
tecniche di cui la l. 533/1973 somministra messe assai più copiosa di
quel che non sia riuscito ai conditores della l. 6 dicembre 1971 n.
1034 di apprestare
Riaffermato che l'art. 103 comma primo Cost. consente anche al
legislatore ordinario di attribuire la cognizione di diritti agli
organi della giustizia amministrativa, le peculiarità delle
controversie sulla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato
e delle aziende autonome, che si assommano nel carattere documentale
delle stesse, fanno giustizia della quasi totalità dei parametri di
costituzionalità senza risparmio adunati dai giudici a quibus: art. 3
per difetto della identità di posizioni tra i dipendenti aventi
diritto alla indennità di buonuscita e le parti del normale modello di
controversie previdenziali, art. 24 perché la l. 6 dicembre 1971 n.
1034 consente ai primi la difesa dei propri diritti in giudizio anche
se la nomofilachia della Corte di cassazione è limitata alle questioni
attinenti alla giurisdizione (diversamente dialoghizzando anche l'art.
111 comma secondo Cost. non sfuggirebbe alla sanzione della
incostituzionalità), art. 77 per i motivi svolti sub 35., artt. 104 e
113 perché i t.a.r. non hanno le carte in regola con questi precetti
in minor misura dei giudici ordinari.
36.3. - Accomunano l'art. 57 comma secondo d.l. 163/1979, quale
oggetto di sanatoria data dall'art. 1 comma primo l. 74/1979. e l'art.
6 comma secondo l. 75/1980 sul piano dei parametri di costituzionalità
gli artt. 3, 24 comma primo, 25 comma secondo, 38, 42, 70, 101 e 102
cui si aggiungono per il solo art. 6 comma secondo gli artt. 1 comma
primo, 104 e 113 talché la sostanziale qualifica di oggetto continente
che all'art. 6 comma secondo riviene, per un verso rende superflua la
restituzione degli atti al fine di rendere possibile il riesame della
rilevanza della questione di legittimità dell'art. 57 comma secondo,
e, per altro verso, persuade - stante la sostanziale identità di
contenuto delle norme impugnate - a dar la precedenza alla questione di
legittimità della norma di più fresca data. Posto da parte l'art. 1
comma primo Cost. per non essere il lavoro l'unico bene
costituzionalmente garantito, la motivazione delle censure è da
ravvisare nell'avere il legislatore del 1980 individuato nella cosa
giudicata dei provvedimenti giurisdizionali il solo ostacolo idoneo ad
impedire l'applicazione ai giudizi pendenti dell'art. 6 comma primo
della l. 75/1980, del quale si è or ora dimostrata la conformità ai
dettami costituzionali, talché sarebbe stato sufficiente dettare, in
luogo del secondo comma dell'art. 6, una norma dal contenuto proprio
dell'art. 230 r.d. 1368/1941, che manteneva ferma la competenza dei
giudici rite et recte investiti delle controversie pendenti al 21
aprile 1942 (data di entrata in vigore del codice di procedura civile
che prevedesse criteri di competenza contrastanti con quelli
contemplati nelle norme anteriori) ed estenderla - si noti bene - ai
rapporti tra giudici ordinario e amministrativo, non considerati da
quella norma transitoria, per non fornire esca alle complesse
impugnazioni la cui fondatezza è questa Corte chiamata a scrutinare.
Orbene, è da escludere che la ipotizzata ampliatio del disposto
dell'art. 230 abbia vigore di principio costituzionale e che sia
contrario ai molti parametri prospettati il secondo comma dell'art. 6,
la cui lettura - sia lecito precisarlo - non va dissociata dalla
visione dell'art. 2945 comma terzo cod. civ., sulla quale getta luce la
sent. 50/1981 di questa Corte, che, sanzionando l'incostituzionalità
dell'art. 2 comma primo r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, ha dichiarato la
soggezione alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. dei
crediti per rate di stipendio o di pensione dovute dallo Stato (nonché
da qualsiasi altro soggetto di diritto pubblico).
Né il quadro in tal guisa composto, nel quale in ossequio al
dettame della coerente univocità dell'ordinamento positivo va saggiata
la ragionevolezza della proposta impugnazione, viene disarticolaio
dall'art. 310 cod. proc. civ. perché - pur ipotizzata l'estensione del
medesimo ai rapporti tra giudici ordinario e amministrativo - ne
emergono I) il carattere di regola generale dell'inefficacia degli atti
del processo estinto cui si apporta deroga per le sentenze di merito
rese in detto processo e le sentenze della Cassazione regolatrici della
competenza e per le prove raccolte che sono liberamente apprezzate, II)
la compensazione delle spese sostenute dalle parti.
Ciò premesso, è da rilevare che
a) la diversa autorità delle sentenze assistite dalla cosa
giudicata e delle sentenze, che, pur essendo suscettibili
d'impugnazioni ordinarie, sono esecutive, non suona offesa al principio
di uguaglianza per la tangibile diversità che separa le due categorie
di pronunce giudiziali;
b) la stessa ragionevolezza convince che la caducazione,
nell'ambiente normativo che ne occupa, della sentenza esecutiva non
passata in giudicato non offende l'art. 24 Cost.;
c) l'art. 25 comma primo non implica la ibernazione del criterio
(di competenza e) di giurisdizione a favore del giudice che sia stato
investito di una controversia: anche nel campo del processo penale, nel
quale non vanno disgiunti i due primi commi dell'art. 25, questa Corte
(sent. 122/1963, 146/1969) non ha mancato di avvertire che la legge
sopravvenuta non può spogliare della cognizione il giudice che ne è
già investito sol quando la immutazione del criterio olim vigente sia
affidata al criterio discrezionale del giudice stesso. Argomenti che
valgono a destituire di fondamento anche il richiamo dell'art. 70
Cost.;
d) la offesa dell'art. 38 prospettata sul riflesso che la
caducazione delle sentenze esecutive, ma non definitive che ebbero a
riconoscere il computo della tredicesima nella indennità di
buonuscita, offenda il diritto dei già dipendenti al trattamento di
vecchiaia altro non è che variazione della censura di violazione del
principio di uguaglianza del quale già si è constatata la
inconsistenza;
e) il principio victus victori non è tutelato dall'art. 42 che
garantisce la proprietà privata seppur non vuolsi rilevare che in
pendenza del giudizio detto principio non riceve applicazione;
f) l'invocazione degli artt. 101 e 102 è frutto di disattenta
lettura dell'art. 113, perché questa norma non riconosce, a livello
costituzionale, posizioni di preferenza al giudice ordinario rispetto
agli organi di giustizia amministrativa, seppure non vuolsi tornare a
rilevare che il legislatore ordinario può attribuire la tutela di
diritti ai giudici amministrativi, non giù la tutela di interessi
legittimi ai giudici non appartenenti alla giustizia amministrativa.
Per quel che attiene infine agli artt. 104 e 113 è sufficiente
richiamare l'art. 101 comma secondo, valevole per gli organi di
giustizia amministrativa non meno che per i giudici ordinari.
Certo, nulla vietava che il legislatore del 1980 (così come i
conditores delle norme del '79) assicurasse la translatio dei processi
di riliquidazione, pendenti avanti il giudice ordinario, al giudice
amministrativo con fissare un termine per la riassunzione dei processi
medesimi avanti quest'ultimo al fine di assicurare ai già dipendenti
il beneficio dell'art. 2945 comma secondo cod. civ., ma la scelta, ove
l'alternativa, in effetti accolta dal legislatore, sia apprezzata, come
si è testé fatto, nel quadro dell'ordinamento positivo, non avrebbe
dall'un lato arrecato maggiori vantaggi ai già dipendenti e avrebbe
dall'altro lato imposto il superamento dell'arduo ostacolo della
trasmigrazione di controversie dal giudice ordinario ad organi di
giustizia amministrativa (si pensi, ad es., all'appello al Consiglio di
Stato da sentenze pretorili).
36.4. - La or dichiarata infondatezza delle questioni di
legittimità degli artt. 6 comma secondo l. 75/1980 e 57 comma secondo
d.l. 163/1979, quale oggetto di sanatoria data dall'art. 1 comma primo
l. 374/1979, con sancire - sia pure con vigore limitato ai giudizi di
merito in cui sono siate sollevate - la conformità alla Costituzione
delle dichiarazioni d'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti che i
magistrati, che ne sono investiti, andranno ad emanare, preclude la
pronuncia di sentenza di condanna al pagamento degli interessi così
come la caducazione delle sentenze provvisoriamente esecutive coinvolge
anche le sentenze provvisoriamente esecutive di condanna al pagamento
degli interessi indipendentemente dalla conformità o meno alla
Costituzione delle norme dettate con l'art. 57 ultimo comma d.l.
163/1979 e con l'art. 4 ultimo comma l. 75/1980, che prevedono la
improducibilità di interessi.
36.5. - La motivazione svolta sub 36.3. è sufficiente a dire
infondata la questione di legittimità dell'art. 5 cod. proc. civ.,
sospettato di violazione degli artt. 24 e 25 Cost. per non prevedere la
insensibilità della per perpetuatio jurisdictionis ai mutamenti (di
competenza e) di giurisdizione provocati da norme sopravvenute nel
corso del giudizio.
37.1. - La impugnazione ad hoc dell'art. 1 l. 374/1979,
neutralizzando la decadenza del d.l. impone alla Corte di verificare
non solo la fondatezza della questione di legittimità dell'art. 4
ultimo comma l. 75/1980, per il quale non danno luogo a corresponsione
d'interessi le somme dovute a titolo di riliquidazione della indennità
di buonuscita, per violazione degli artt. 1 comma primo, 3 comma primo,
24 commi primo e secondo, 38 commi primo e secondo, 102 comma primo e
104 comma primo Cost., ma anche di scrutinare se siano fondate le
censure di incostituzionalità dell'art. 1 l. 374/1979 nella parte in
cui ha sanato, ad avviso dei giudici a quibus, gli effetti
dell'applicazione dell'art. 55 ultimo comma d.l. 163/1979, non
convertito, per violazione degli artt. 1 comma primo, 3 comma primo, 24
commi primo e secondo, 38 commi primo e secondo, 42, 70, 101, 102 comma
primo e 113 Cost. La reiezione invero della impugnazione dell'art. 57
comma primo (supra 36.3.) non rende irrilevante la questione di
costituzionalità, in parte qua, dell'art. 1 l. 374/1979, se si pon
mente all'art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale 16 marzo 1956 (sent. 82/1979).
37.2. - Se il nucleo centrale delle censure è da ravvisare nel
carattere accessorio degli interessi rispetto alla sorte e, quindi,
nella depauperazione della indennità di buonuscita conseguente alla
privazione degli interessi, chiara se ne deprende la inidoneità degli
artt. 1 comma primo, 3 comma primo, 24 e 102 comma primo Cost. a
fornire materia di discussione: l'art. 1 comma primo per già svolti
rilievi; l'art. 3 comma primo perché la mancata corresponsione degli
interessi è collegata alla riliquidabilità della indennità previo
computo della tredicesima, contenute l'una e l'altra nel termine del 1
giugno 1979; gli artt. 24, 42, 70 e 101 per i motivi esposti sub 36.3.;
gli artt. 102 e 113 perché la privazione degli interessi non è
causalmente collegata all'attribuzione della cognizione delle
controversie sulla sorte alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r.
Rimane l'art. 38 che, sancendo il diritto dei lavoratori alla
assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita, tra l'altro, in
caso di vecchiaia, potrebbe indurre a ritenere che la improduttività
di interessi renda inidonea la indennità di buonuscita pur liquidata
con l'inclusione della tredicesima mensilità, ma della ipotizzata
illazione non è stata fornita prova, pur necessaria perché non
rientra essa in quelle nozioni di comune esperienza che non egent
probatione. Né va dimenticato che nel campo delle attribuzioni
patrimoniali a favore dei lavoratori aventi carattere retributivo
(qualifica fatta propria da alcune ordinanze di rimessione in contrasto
con la giurisprudenza di questa Corte: sent. 115/1979) costituisce jus
receptum la inidoneità dell'art. 36 Cost. a dire garantita la
comprensione, nei trattamenti di fine rapporto, di ogni e qualsiasi
componente della retribuzione (e quindi, in virtù del novellato art.
429 comma terzo cod. proc. civ., degli interessi).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 129 a 132, 310, 311, 477,
648, 654 R.O. 1978, ai nn. 18, 78, 82, 214, 259, 660, 777, 888, 924,
925, 928, 1016, 1021 R.O. 1979, ai nn. 51, 149, 158, 208, 421, 472 a
475, 481 a 484, 545, 557, 568, 574 a 576, 687, 697, 718, 736 a 750, 777
R.O. 1980, ai nn. 167 a 177 R.O. 1981
1) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma, che ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 d.P.R.
29 dicembre 1973 n. 1032 (approvazione del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato) con quattro ordinanze rese sotto la data del 14
gennaio 1978 (nn. 129 a 132 R.O. 1978) in riferimento agli artt. 3
comma primo e 36 comma primo Cost., e al Pretore di Teramo che ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 38
con ordinanza 29 novembre 1978 (n. 18 R.O. 1979) in riferimento
all'art. 3 comma primo Cost.;
2) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bari, che ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38
d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 con ordinanze 8 marzo (n. 310 R.O.
1978), 22 febbraio (n. 311 R.O. 1978) e 4 ottobre 1978 (n. 648 R.O.
1978) in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., e ai Pretori di Roma
(ord. 11 maggio (n. 477 R.O. 1978), 18 ottobre (n. 654 R.O. 1979), 8
novembre (n. 78 R.O. 1979) e 4 dicembre 1978 (n. 82 R.O. 1979), 17
gennaio (n. 214 R.O. 1979) e 5 febbraio 1979 (n. 259 R.O. 1979) e di
Sassari (ord. 19 dicembre 1979 (n. 158 R.O. 1980), che hanno sollevato
la stessa questione di legittimità costituzionale in riferimento
all'art. 3 Cost.;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Pretore di Bologna con ordinanza 18 giugno
1979 (n. 660 R.O. 1979), dal Pretore di Parma con ordinanza 11 giugno
1979 (n. 777 R.O. 1979), dal Pretore di Torino con ordinanze 19 e 20
giugno 1979 (nn. 924 e 925 R.O. 1979) e dal Tribunale di Bologna con
ordinanza 20 giugno 1979 (n. 1021 R.O. 1979);
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 comma primo d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (nuove norme sui
trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema
finanziario di gestione dei relativi fondi, in applicazione della legge
5 dicembre 1964 n. 1268) sollevata dai Pretori di Modena con ordinanza
8 ottobre 1979 (n. 928 R.O. 1979) e di Roma con ordinanza 10 gennaio
1980 (n. 208 R.O. 1980) in riferimento all'art. 3 comma primo Cost.;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 (corresponsione nei mesi di
agosto, settembre, ottobre e novembre 1979 al personale civile e
militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei
trattamenti economici già previsti in favore dello stesso personale
dal decreto-legge 29 maggio 1979 n. 163) sollevata dal Pretore di Roma
con ordinanze 2 e 9 ottobre 1979 (nn. 888 e 1016 R.O. 1979) nella parte
in cui ha sanato gli effetti derivati dall'applicazione dell'art. 57
d.l. 29 maggio 1979 n. 163 (nuovo assetto retributivo funzionale del
personale civile e militare dello Stato) non convertito e in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dal Pretore di Udine con
ordinanze 7 e 14 dicembre 1979 (nn. 149 e 51 R.O. 1980) nella parte in
cui ha sanato gli effetti derivati dall'applicazione degli artt. 55
ultimo comma e 57 comma secondo d.l. 163/1979 non convertito, e in
riferimento agli artt. 3, 24, 42, 70 e 101 Cost., e dal Tribunale di
Frosinone con ordinanze 4 e 18 giugno 1980 (nn. 736 a 750 R.O. 1980) e
17 dicembre 1980 (nn. 167 a 177 R.O. 1981) nella parte in cui ha sanato
gli effetti derivati dall'applicazione degli artt. 55 ultimo comma e
57 comma secondo d.l. 163/1979 non convertito, e in riferimento agli
artt. 3, 24, 38 e 102 comma primo Cost.;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 sollevata dal Pretore di Roma con
ordinanze 2 e 9 ottobre 1979 (nn. 888 e 1016 R.O. 1979) in rifenmento
all'art. 77 Cost.;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 ultimo comma l. 20 marzo 1980 n. 75 (proroga del termine
previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di
trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in
servizio ed in quiescenza, norme in materia di computo della
tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di
buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della
legge 29 aprile 1976 n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi
al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) sollevata dal
Pretore di Como con ordinanza 27 giugno 1980 (n. 718 R.O. 1980) in
riferimento agli artt. 3, 25 e 104 Cost., dal Pretore di S. Maria Capua
Vetere con ordinanza 31 marzo 1980 (n. 545 R.O. 1980) in riferimento
agli artt. 3, 24, 38 e 102 Cost., dal Tribunale di Frosinone con
ordinanze 4 e 18 giugno 1980 (nn. 736 a 750 R.O. 1980) e 17 dicembre
1980 (nn. 167 a 177 R.O. 1981) in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 38
e 102 Cost., e dal Tribunale di Avellino con ordinanze 29 aprile 1980
(nn. 472 a 475 R.O. 1980) in riferimento all'art. 38 Cost.;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 commi primo e secondo l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata dal
Pretore di Bologna con ordinanza 23 aprile 1980 (n. 421 R.O 1980) in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.;
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 comma primo l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata dai Pretori di
Modena con ordinanza 28 maggio 1980 (n. 568 R.O. 1980) in riferimento
agli artt. 3 comma primo e 24 Cost., e di Livorno con ordinanze 12
maggio 1980 (nn. 574 a 576 R.O. 1980) in riferimento all'art. 25 Cost.;
10) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 comma secondo l. 20 marzo 1980 n. 75
sollevata dal Tribunale di Avellino con ordinanze 29 aprile 1980 (nn.
472 a 475 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24 e 104 Cost., dal
Pretore di Como con ordinanza 27 giugno 1980 (n. 718 R.O. 1980) in
riferimento agli artt. 3 comma primo, 25 comma primo e 104 comma primo
Cost., e dal Pretore di S. Maria Capua Vetere con ordinanza 31 marzo
1980 (n. 545 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost.,
dal Pretore di Siena con ordinanze 2 maggio 1980 (nn. 481 a 484 R.O.
1980) e dal Pretore di Benevento con ordinanza 20 giugno 1980 (n. 557
R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 102 Cost., e dal
Tribunale di Frosinone con ordinanze 4 e 18 giugno 1980 (nn. 736 a 750
R.O. 1980) e 17 dicembre 1980 (nn. 167 a 177 R.O. 1981) in riferimento
agli artt. 1, 3, 24, 38 e 102 Cost., dal Pretore di La Spezia con
ordinanza 20 maggio 1980 (n. 777 R.O. 1980) in riferimento agli artt.
3, 24, 102 e 104 Cost., e dal Pretore di Pistoia con ordinanze 4 e 25
luglio 1980 (nn. 697 e 687 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24,
42, 70 e 101 Cost.;
11) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 cod. proc. civ. sollevata dal Pretore di
Modena con ordinanza 28 maggio 1980 (n. 568 R.O. 1980) in riferimento
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte