Ordinanza n. 1072/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 3Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 7Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 3legge 75/1980
- art. 7legge 177/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato"), come modificato dalla l. 20 marzo 1980, n.
75, e art. 3 stesso d.P.R., come modificato dall'art. 7, comma primo,
della l. 29 aprile 1976, n. 177 ("Collegamento delle pensioni del
settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del
trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle
casse pensioni degli istituti di previdenza"), con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 luglio 1987 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ferrati
Angelo ed altri contro E.N.P.A.S. iscritta al n. 207 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da De
Angelis D'Ossat Sylva contro E.N.P.A.S. iscritta al n. 223 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
con ordinanze 15 luglio 1987 (R.O. n. 207 del 1988) e 24 giugno 1987
(R.O. n. 223 del 1988), ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale: a) dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,
come mod. dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui esclude
la computabilità dell'indennità integrativa speciale dalla base di
computo dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., in riferimento agli
artt. 3, 36 e 38 Cost.; b) degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1032, (come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29
aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75), nella parte in
cui limitano all'80 per cento della retribuzione annua (comprensiva
della tredicesima mensilità) la base di computo dell'indennità di
buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. in riferimento all'art. 3 Cost.;
Considerato che i giudizi vanno riuniti, stante l'identità della
questionii sollevate;
che questa Corte con la sentenza 25 febbraio 1988, n. 220 ha
già dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032 così come modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29
aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in
cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di
calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, in
riferimento all'art. 3 Cost.;
che, con la stessa sentenza, questa Corte ha dichiarato
inammissibile, censurandosi una scelta riservata alla
discrezionalità legislativa, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032, così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile
1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75 - nella parte in cui
escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo
dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento
che tali questioni sono già state dichiarate, rispettivamente,
manifestamente infondate con ordinanza 10 giugno 1988, n. 639 e
manifestamente inammissibili con la stessa ordinanza e con ordinanza
21 luglio 1988, n. 869;
che, le questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe
sono identiche a quelle già decise;
che non sono state addotti argomenti nuovi;
Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti di giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato"), come mod. dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui
esclude l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo
dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevate dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanze 15
luglio 1987 (R.O. n. 207 del 1988) e 24 giugno 1987 (R.O. n. 223 del
1988), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1032, (come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29
aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75), nella parte in
cui limitano all'80 per cento della retribuzione annua la base di
calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali,
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con
ordinanza 15 luglio 1987 (R.O. n. 207 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1072 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte