Ordinanza n. 127/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 446Codice di procedura penale
- art. 555Codice di procedura penale
- art. 461Codice di procedura penale
- art. 464Codice di procedura penale
- art. 3Codice di procedura penale
- art. 33legge 479/1999
- art. 446legge 87/1953
- art. 555legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
usata come parametro
citata
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 628Codice penale
- art. 589Codice penale
- art. 446legge 479/1999
- art. 461legge 479/1999
- art. 464legge 479/1999
- art. 37legge 479/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale:
degli artt. 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre
1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di
procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di
esercizio della professione forense) e 446, comma 1, del codice di
procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti
penali, con ordinanze emesse il 6 aprile 2000 dal tribunale di
Sciacca e il 29 giugno 2000 dal tribunale di La Spezia,
rispettivamente iscritte ai nn. 509 e 560 del registro ordinanze
2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e
42, 1ª serie speciale, dell'anno 2000;
degli artt. 446, comma 1, e 555, comma 2, del codice di
procedura penale, come modificati dall'art. 33, comma 1, lettera a),
e 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, promossi, nell'ambito di
diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 25 maggio (due
ordinanze) e il 6 giugno 2000 dal tribunale di Torino, iscritte ai
nn. 526, 623 e 651 del registro ordinanze 2000, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 45, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000;
dell'art. 461 (recte dell'art. 464, comma 3) del codice di
procedura penale, come modificato dall'art. 37 della legge
16 dicembre 1999, n. 479, promossi, nell'ambito di diversi
procedimenti penali, con ordinanze emesse il 18 gennaio 2000 (due
ordinanze) dal tribunale di Genova, iscritte ai nn. 570 e 679 del
registro ordinanze 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 42 e 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 aprile 2000 il tribunale
di Sciacca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 33 [comma 1, lettera a)], della legge
16 dicembre 1999, n. 479, recante, tra l'altro, "Modifiche alle
disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale", nella
parte in cui, modificando l'art. 446, comma 1, del codice di
procedura penale, "non prevede che i soggetti rinviati a giudizio in
processi transitati per l'udienza preliminare nel periodo compreso
fra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000 possano avvalersi della
facoltà di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento";
che con ordinanza del 29 giugno 2000 il tribunale di La
Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,
e 25, secondo comma, della Costituzione, analoga questione di
legittimità costituzionale, censurando l'art. 446, comma 1, cod.
proc. pen., come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a), della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, "nella parte in cui non salvaguarda,
con riferimento ai giudizi in corso, la facoltà dell'imputato di
chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento";
che entrambi i rimettenti premettono che in dibattimento,
immediatamente dopo l'accertamento della regolare costituzione delle
parti, gli imputati - rinviati a giudizio con decreti del giudice
dell'udienza preliminare emessi prima dell'entrata in vigore della
legge n. 479 del 1999 - hanno avanzato richiesta di applicazione
della pena e che il pubblico ministero ha prestato il consenso;
che a parere dei giudici a quibus la richiesta di
patteggiamento non è ammissibile perché la retrodatazione del
termine ultimo per la presentazione della richiesta di patteggiamento
alla fase dell'udienza preliminare, conseguente alla modifica
apportata all'art. 446 cod. proc. pen. dall'art. 33 della legge
n. 479 del 1999, sarebbe, in assenza di disposizioni transitorie e in
virtù del principio tempus regit actum norma di natura processuale
di immediata applicazione;
che i rimettenti ritengono che la preclusione alla
proponibilità in dibattimento della richiesta di applicazione della
pena, in quanto immediatamente applicabile ai processi in corso, sia
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata
disparità di trattamento tra imputati rinviati a giudizio prima del
2 gennaio 2000, a seconda che l'udienza dibattimentale sia stata
fissata precedentemente o successivamente al 2 gennaio, nonché per
l'intrinseca irragionevolezza della disciplina che, incidendo sulla
situazione sostanziale dell'imputato, frustra ogni affidamento sulla
certezza del diritto (solo r.o. n. 560 del 2000);
che tale disciplina violerebbe inoltre l'art. 24 Cost.,
perché rappresenta un ingiustificato mutamento delle regole del
processo in corso, tale che l'imputato, che sino al 31 dicembre 1999,
in base alla legge vigente sulla quale faceva affidamento, aveva
facoltà di avanzare richiesta di applicazione della pena fino
all'apertura del dibattimento di primo grado, si trova ad essere
decaduto da tale facoltà senza aver potuto conoscere il termine
entro il quale avrebbe dovuto formulare la richiesta;
che sarebbe quindi violato anche l'art. 25 della Costituzione
(solo r.o. n. 560 del 2000), perché viene istituita "una decadenza
con effetto retroattivo, in ordine all'esercizio di un diritto
dell'imputato avente riflessi [...] non solo processuali, ma anche
sostanziali in relazione alla quantificazione della pena, al
contenuto del provvedimento sanzionatorio e agli altri effetti
penali";
che con tre ordinanze, emesse il 25 maggio e il 6 giugno
2000, il tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, cod. proc.
pen. (r.o. nn. 526, 623 del 2000), anche in combinato disposto con
l'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. (r.o. n. 651 del 2000), nella
parte in cui non prevede che la richiesta di applicazione della pena
ex art. 444 cod. proc. pen. possa essere presentata fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento;
che la questione riguarda sia "processi aventi ad oggetto
reati (quale quello di cui all'art. 628 c.p.) divenuti dal 2 gennaio
2000 di competenza del tribunale in composizione monocratica con
citazione non diretta, nel caso in cui l'udienza preliminare sia
stata tenuta prima del 2/1/2000" (r.o. n. 526 del 2000), sia
"processi aventi ad oggetto reati (quale quello di cui all'art. 589
c.p.) di competenza del tribunale in composizione monocratica,
divenuti dal 2 gennaio 2000 a citazione non diretta, nel caso in cui
il decreto di citazione a giudizio sia stato emesso prima del
2/1/2000 (cioè prima dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999
e quindi senza previa udienza preliminare)" (r.o. nn. 623 e 651 del
2000);
che nelle ordinanze di rimessione si evidenzia che in tutti i
giudizi a quibus gli imputati, con il consenso del pubblico
ministero, avevano avanzato richiesta di applicazione di pena nella
fase degli atti introduttivi del dibattimento;
che a parere del tribunale rimettente le modifiche apportate
dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina del termine entro cui
deve essere presentata la richiesta di patteggiamento impongono, in
"assenza di disposizioni transitorie relative alla disciplina
introdotta" da tale legge, di ritenere inammissibile la richiesta;
che la preclusione alla presentazione della richiesta di
applicazione della pena fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento sarebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, Cost., in quanto (r.o. n. 526 del 2000) l'imputato
rinviato a giudizio a seguito di udienza preliminare celebrata prima
della data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 è
privato della possibilità di richiedere il patteggiamento in
dibattimento, senza essere stato in grado di prevedere il mutamento
di disciplina, mentre (r.o. nn. 623 e 651 del 2000) l'imputato tratto
a giudizio con decreto di citazione emesso e notificato prima di tale
data è addirittura privato della possibilità di richiedere il
patteggiamento in dibattimento per effetto di modifiche normative
(previsione dell'udienza preliminare per il reato a lui contestato e
termine sino a tale udienza per la richiesta ex art. 444 cod. proc.
pen.) intervenute in pendenza dei termini precedentemente previsti
per la proposizione della richiesta di applicazione della pena;
che, inoltre, in entrambe le situazioni gli imputati
patirebbero una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a
chi è stato rinviato o citato a giudizio nelle medesime condizioni,
ma con udienza dibattimentale fissata prima dell'entrata in vigore
della legge n. 479 del 1999, in relazione alla possibilità,
essenziale per l'effettivo esercizio del diritto di difesa, di optare
per il rito speciale;
che con due ordinanze in data 18 gennaio 2000 il tribunale di
Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 461 cod. proc. pen. [recte
art. 464, comma 3, cod. proc. pen.], come modificato dalla legge
16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui prevede, anche per i
procedimenti instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di
condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 479
del 1999, e pendenti a tale data in fase dibattimentale, che
l'imputato, a pena di decadenza, debba chiedere l'applicazione della
pena ex art. 444 cod. proc. pen. con l'atto di opposizione;
che il tribunale di Genova premette che in udienza gli
imputati hanno presentato richiesta di applicazione della pena, ma
che la richiesta deve ritenersi tardiva, in quanto l'art. 464, comma
3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 37 della legge n. 479
del 1999, non consente più, in assenza di norme transitorie, di
chiedere l'applicazione di pena in dibattimento;
che, a parere del rimettente, per i procedimenti instaurati a
seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla
data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, e pendenti a
tale data in fase dibattimentale, la preclusione sarebbe in contrasto
con l'art. 3 Cost., in quanto determinerebbe una irragionevole
omologazione del trattamento dell'imputato che ha formulato
opposizione a decreto penale durante la vigenza della precedente
normativa rispetto all'imputato che presenta invece opposizione sotto
il vigore della nuova normativa, "poiché ad ambedue non è concesso
proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice del
dibattimento, benché il primo potesse prima farlo ed ora soltanto
tale facoltà gli è preclusa";
che nei giudizi relativi alle questioni iscritte ai nn. 560,
526, 570 e 679 del r.o. del 2000 è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili o infondate.
Considerato che oggetto delle questioni di legittimità
costituzionale è la immediata operatività della disciplina dei
termini di decadenza per la presentazione della richiesta di
applicazione della pena, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999,
n. 479, con riferimento alle ipotesi di rinvio a giudizio a seguito
di udienza preliminare (art. 446 del codice di procedura penale),
ovvero di citazione a giudizio per quei reati per i quali dal
2 gennaio 2000 è invece prevista l'udienza preliminare (artt. 446 e
555, comma 2, cod. proc. pen.), nonché di citazione a giudizio a
seguito di opposizione a decreto penale di condanna (art. 464 cod.
proc. pen.);
che, malgrado la diversità delle norme censurate, identica
è la sostanza delle questioni, che si riferiscono al nuovo sistema
dei termini di presentazione della richiesta di applicazione della
pena, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che i rimettenti lamentano che i nuovi termini di decadenza,
in assenza di un'apposita disciplina transitoria, si applicano, in
base al principio tempus regit actum indiscriminatamente ad ogni
situazione processuale in corso, e hanno, quindi, efficacia
retroattiva, nonostante i termini stessi si siano già consumati
quando era ancora in vigore la normativa precedente;
che infatti, con riferimento alla ipotesi di rinvio a
giudizio a seguito di udienza preliminare, alla stregua del testo
originario dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., le parti potevano
formulare la richiesta di applicazione della pena sino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mentre,
dopo le modifiche introdotte alla disposizione in esame dall'art. 33,
comma 1, lettera a), della legge n. 479 del 1999, la richiesta deve
essere formulata sino alla presentazione delle conclusioni del
pubblico ministero e dei difensori nell'udienza preliminare, a norma
degli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, cod. proc. pen;
che, con riferimento alle ipotesi di decreto che dispone il
giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna,
secondo l'originaria formulazione dell'art. 464 cod. proc. pen., se
entro il termine di quindici giorni l'imputato si fosse limitato a
proporre opposizione, senza presentare alcuna specifica richiesta, il
giudice avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato e
l'opponente avrebbe quindi potuto formulare richiesta di applicazione
della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (v.
sentenza n. 114 del 1997), mentre il nuovo testo dell'art. 464 cod.
proc. pen. esclude che tale richiesta, ove non sia stata formulata
con l'atto di opposizione, possa essere presentata nel giudizio
conseguente all'opposizione;
che dalle ordinanze di rimessione emerge che tutte le
questioni di legittimità costituzionale si riferiscono a situazioni
di fatto in cui la nuova disciplina è entrata in vigore (il
2 gennaio 2000) in un momento compreso tra la data della vocatio in
jus nelle varie forme sopra descritte, e la data della celebrazione
del dibattimento;
che, in base all'accezione del principio tempus regit actum
da cui muovono i rimettenti, tale circostanza comporterebbe che i
nuovi termini di decadenza per la formulazione della richiesta di
applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti la
dichiarazione di apertura del dibattimento, dovrebbero ritenersi già
consumati, così da precludere l'accesso al procedimento speciale;
che il presupposto interpretativo dei rimettenti
determinerebbe la conseguenza paradossale che imputati, rinviati a
giudizio in presenza di un quadro normativo che consentiva loro di
formulare richiesta di applicazione della pena sino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento, si troverebbero, nel
momento della celebrazione del dibattimento stesso,
nell'impossibilità di formulare la richiesta, in quanto in base alla
nuova disciplina, applicata con effetti retroattivi, i relativi
termini finali sarebbero già scaduti;
che, al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di
affermare (ordinanza n. 560 del 2000) che le innovazioni apportate
dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina delle indagini
preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio ed ai rapporti
tra tali fasi processuali - in particolare, per quanto qui interessa,
alle modalità introduttive e alla sede di celebrazione dei
procedimenti speciali - hanno anche determinato la trasformazione del
sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta
di applicazione della pena e la loro anticipazione a momenti
precedenti il dibattimento, nell'ottica di un diverso bilanciamento
tra incentivazione dei riti alternativi ed esigenze di più economica
e razionale utilizzazione delle risorse processuali;
che quindi, "anche in mancanza di qualsiasi norma
transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le
fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del
giudizio dibattimentale, cui è strettamente collegata la mutata
disciplina dei procedimenti speciali, conduce necessariamente ad
escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare
procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo
già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in
vigore della legge n. 479 del 1999" (v. ordinanza n. 560 del 2000);
che pertanto le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 33 comma 1, lettera a), della legge n. 479 del 1999 e degli
artt. 446, comma 1, 555, comma 2, e 464, comma 3, cod. proc.
pen. vanno dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, lettera a), della
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di
procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in
materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al
giudice di pace e di esercizio della professione forense) e
dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma,
della Costituzione, dal tribunale di Sciacca e dal tribunale di La
Spezia, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 446, comma 1, e 555, comma 2,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3,
primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale
di Torino, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale di Genova, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte