Ordinanza n. 152/1974
Altra decisione · depositata il 29/05/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 9Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 8Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 5Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 4Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10 (Autorizzazione alla
emissione di azioni al portatore nella Regione Trentino-Alto Adige),
promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1973 dal tribunale di Trento
sul ricorso di Stelzer Mario, iscritta al n. 248 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205
dell'8 agosto 1973.
Visti gli atti d'intervento dei Presidenti delle Giunte provinciali
di Trento e di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
udito l'avv. Feliciano Benvenuti, per le Provincie di Trento e di
Bolzano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 aprile 1973 il tribunale di
Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10, di
"Autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione
Trentino-Alto Adige", per contrasto con l'art. 9, n. 8, ed in relazione
anche agli artt. 8, 5 e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di
approvazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
che sono intervenute in giudizio dinanzi a questa Corte le
Provincie autonome di Trento e di Bolzano.
Considerato che, dopo l'emanazione dell'ordinanza, è entrato in
vigore il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che, in attuazione del
principio formulato nell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge di
delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, dispone
all'art. 74 che tutte le azioni emesse da società aventi sede nel
territorio della Repubblica debbano essere nominative, prevedendo
altresì la conversione di quelle al portatore precedentemente emesse;
che si rende, pertanto, necessario che il giudice a quo riesamini
la rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla
stregua delle norme statali sopravvenute in materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte