Ordinanza n. 163/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28
e 30 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari),
promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal Tribunale di Modena
nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Azienda agricola
Ramondini e Golinelli Enio ed altri, iscritta al n. 768 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, prima serie speciale dell'anno 1986.
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento tra la s.p.a. Azienda
agricola Ramondini e Golinelli Enio ed altri, ed avente per oggetto la
cosiddetta conversione della mezzadria in affitto, il Tribunale di
Modena con ordinanza del 16 gennaio 1984 (reg. ord. n. 768 del 1985)
sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26,
28 e 30 l. 3 maggio 1982 n. 203, ritenendo che l'istituto suddetto
ledesse posizioni costituzionalmente tutelate del concedente, quali il
diritto a non essere irrazionalmente trattato in maniera deteriore
rispetto al mezzadro (art. 3 Cost.), il diritto al lavoro (art. 4
Cost.), il diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e il
diritto di proprietà (artt. 42 e 44 Cost.).
Considerato che tutte le questioni debbono essere dichiarate
manifestamente infondate in quanto già decise con sentenza n. 138 del
1984 (v. anche le ordinanze nn. 88 e 250 del 1985).
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 30 l. 3 maggio 1982 n. 203,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 44 Cost. dal
Tribunale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte