Ordinanza n. 173/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 449/1997
usata come parametro
citata
- art. 3Costituzione
- art. 4Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo
1998 dal Pretore di Taranto nei procedimenti civili vertenti tra R.C.
ed altri e l'Azienda U.S.L. TA/1 iscritta al n. 437 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di R.C. ed altri, di C.M. e del
S.U.M.A.I., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del
lavoro, con ordinanza emessa il 27 marzo 1998, in un procedimento
cautelare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica), in riferimento agli
artt. 35, 38 e 39 della Costituzione;
che, affermato il carattere preliminare della questione
rispetto all'adozione di qualsiasi ulteriore provveimento esaustivo
della fase cautelare, il giudice rimettente richiama i profili di
illegittimità costituzionale della norma impugnata, individuati in
precedenti provvedimenti emanati inaudita altera parte, di cui
dispone l'allegazione all'ordinanza di rimessione;
che, nel giudizio dinanzi alla Corte, è intervenuto il
Presidnete del Consiglio dei ministri, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, ed ha eccepito in via
pregiudiziale l'inammissibilità della questione, in quanto
l'ordinanza di rimessione non consente di valutarne l'effettiva
rilevanza, sostenendo nel merito che la determinazione dei requisiti
per la definizione del trattamento riservato ai medici specialisti
ambulatoriali convenzionati costituisce il frutto di una scelta
discrezionale del legislatore, conforme ai principi costituzionali e
razionale sul piano logico-sistematico;
che si sono altresì costituiti i ricorrenti nel giudizio
principale, i quali insistono per l'accoglimento della questione, in
quanto la norma impugnata contrasterebbe con gli artt. 3, 4, 35, 36,
38, 39 e 41 della Costituzione, realizzando inoltre un'ingiustificata
disparità di trattamento rispetto agli specialisti ambulatoriali
infracinquantacinquenni ed alti altri medici convenzionati, e
prevedendo l'incompatibilità tra la prosecuzione del rapporto e la
titolarità del trattamento di quiescenza, senza tener conto
dell'entità di quest'ultimo e della sua sufficienza ai fini della
sopravvivenza;
che si è infine copstituito il S.U.M.A.I. - Sindacato
Unitario Medicina Ambulatoriale Italiana, interveniente nel giudizio
principale, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle proposte dai
ricorrenti.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Pretore di Taranto ha ad oggetto l'art. 34, comma 1,
della legge n. 449 del 1997, in riferimento agli artt. 35, 38 e 39
della Costituzione;
che l'ordinanza dio rimessione non costituisce alcuna
menzione dell'oggetto del giudizio principale, né la descrizione
della fattispecie sottoposta all'esame del giudice rimettente, il
quale omesso di specificare le ragioni che lo inducono a dubitare
della legislazione costituzionale della norma impugnata, limitandosi
ad indicare tale disposizione e le norme costituzionali parametro, e
ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione ai fini
della decisione del procedimento cautelare pendente dinanzi a lui;
che tale motivazione, assolutamente carente sia in ordine
alla rilevanza che in ordine alla non manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale, non può ritenersi
integrata da quella dei decreti, precedentemente emessi nel medesimo
procedimento cautelare, di cui ilgiudice a quo ha disposto
l'allegazione all'ordinanza di rimessione, dovendo quest'ultima
risultare autosufficente ai fini dell'individuazione dei terminie dei
profili del giudizio demenadato alla Corte, nonché degli argomenti a
sostegno della denuncia d'illegittimità costituzionale della norma
impugnata (cfr. ordinanza n. 419 del 1997, sentenza n. 79 del 1996);
che pertanto la questione di legittimità costituzionale va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 35, 38 e 39 della
Costituzione, dal Pretore di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte