Ordinanza n. 175/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 81Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 11legge 46/1958
- art. 1legge 252/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma
terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili
e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre
1978 dalla Corte dei Conti - sez. III giur.le sul ricorso proposto da
Marangolo Olga Margherita, iscritta al n. 94 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del
1980;
udito, nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con ordinanza 11 dicembre 1978 la Corte dei conti ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3, 29, 31, 36 e 38 Cost., dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello
Stato), nella parte in cui prescrive che, ai fini della concessione
della pensione di riversibilità alla vedova, il matrimonio contratto
dal pensionato dopo il compimento del 65 anno di età debba essere
durato almeno due anni.
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 3 del 1975 ha già
dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 Cost.,
la questione di legittimità costituzionale della normativa del tutto
identica previgente al T.U. n. 1092 del 1973, contenuta nell'art. 11,
secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ("Nuove norme sulle
pensioni a carico dello Stato") modificato dall'art. 1 della legge 14
maggio 1969, n. 252;
che non vengono addotte ragioni nuove che inducano a discostarsi da
tale decisione, neppure sotto l'ulteriore profilo della violazione
dell'art. 36 Cost., con il quale sono compatibili, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, limiti alla reversibilità della
pensione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 81, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato"), sollevata
con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29,
31, 36 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte