Ordinanza n. 175/1998
Altra decisione · depositata il 20/05/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 84, 85,
169, secondo comma, 208 e 309 del codice di procedura civile e
dell'articolo 104, secondo comma, del regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile), promossi con cinque ordinanze, la prima emessa il 20 giugno
1995, e le altre quattro il 24 agosto 1995 dal pretore di Milano,
rispettivamente iscritte ai nn. 278, 557, 558, 559 e 560 del registro
ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 22 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso di una causa civile, avente a oggetto
l'opposizione a un decreto ingiuntivo, all'udienza dell'11 maggio
1995, fissata per l'escussione di alcuni testimoni, i difensori delle
parti dichiaravano di aderire allo sciopero degli avvocati;
che il pretore di Milano, trovandosi nella necessità di decidere
se le parti fossero o meno decadute dall'assunzione delle prove
orali, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 208 del codice di procedura civile, nella parte in cui
preclude al giudice la declaratoria di decadenza in caso di
astensione dei procuratori delle parti dalle udienze, attuata in
difformità dalle prescrizioni e modalità di cui alla legge n. 146
del 1990;
che, secondo il rimettente, la Corte costituzionale avrebbe
escluso, sin dal 1975, che la "protesta" dei difensori possa
qualificarsi ai sensi dell'art. 40 o dell'art. 41 della Costituzione;
che, peraltro, la situazione di fatto sarebbe tale da integrare
il pericolo paventato dalla Corte con la sentenza n. 114 del 1994,
essendosi verificata la "paralisi dell'esercizio della funzione
giurisdizionale, con conseguente grave compromissione di fondamentali
principi";
che la "protesta" non costituirebbe legittimo impedimento
all'assunzione di testimonianze;
che, infatti, l'astensione dalle udienze andrebbe qualificata
come sciopero, in base alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge), la quale detta varie
prescrizioni, fra cui il congruo preavviso e le limitazioni di
durata, nella specie non sussistenti;
che, interpretando la "protesta" dei lavoratori autonomi, quali
sono da considerare nell'espletamento della loro professione gli
avvocati e i procuratori legali, s'imporrebbe il controllo delle
modalità di esercizio di essa alla luce dei principi costituzionali
tendenti a garantire il rispetto dei diritti della persona;
che pur risultando negativo siffatto riscontro, l'art. 208 del
codice di procedura civile non consente di dichiarare la decadenza
dall'acquisizione di prove, atteso che tale effetto deriva solo dalla
mancata presentazione delle parti all'udienza fissata per
l'escussione dei testi, nulla prevedendo con riguardo al caso in
esame;
che la disposizione censurata sarebbe lesiva dell'art. 3, perché
disciplinerebbe in modo identico due situazioni diverse;
che violerebbe altresì l'art. 97, recando danno al buon
andamento dell'amministrazione giudiziaria per le oggettive
difficoltà che crea al giudice nell'organizzazione delle già scarse
risorse del proprio ufficio, e l'art. 101, secondo comma, della
Costituzione, permettendo alle parti di disporre, dei tempi e dei
modi del processo, senza alcun controllo da parte del giudice;
che, di fatto, si rimetterebbe la decadenza al diritto
potestativo delle parti e dei loro difensori;
che la questione sarebbe rilevante, perché solo se fondata il
pretore potrebbe dichiarare l'intervenuta decadenza delle parti
dall'assunzione di ulteriori prove orali;
che nel corso di altra causa civile, avente a oggetto il
risarcimento dei danni da sinistro stradale, i difensori affermavano
di astenersi dall'udienza, in data 17 maggio 1995, e il pretore di
Milano sollevava, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 208 del codice di procedura civile e dell'art. 104, secondo
comma, delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice, di
cui al regio decreto n. 1368 del 1941, con la stessa motivazione
dell'ordinanza che precede;
che nel corso di due ulteriori cause civili, avendo i difensori
delle parti aderito all'astensione dalle udienze proclamata dagli
organismi associativi degli avvocati e procuratori legali, il pretore
di Milano - accertata la rilevanza - sollevava, in riferimento agli
artt. 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 309 del codice di procedura
civile nella parte in cui impedisce al giudice di ordinare la
cancellazione della causa dal ruolo, qualora l'astensione dalle
udienze dei procuratori sia attuata in difformità dalle prescrizioni
e modalità di cui alla legge n. 146 del 1990;
che, in combinato disposto con l'art. 181, primo comma, del
codice di procedura civile, l'art. 309 prevede la cancellazione della
causa dal ruolo quale conseguenza della mancata comparizione delle
parti ad una udienza successiva alla prima;
che, tuttavia, nel caso esaminato i procuratori delle parti
sarebbero comparsi solo fisicamente, senza compiere alcuna istanza o
attività processuale;
che, pertanto, la disposizione censurata violerebbe - per le
medesime ragioni illustrate sopra - gli artt. 3, 97 e 101, secondo
comma, della Costituzione;
che, infine, nel corso di una causa civile avente a oggetto
l'opposizione a un decreto ingiuntivo, i sostituti dei difensori
delle parti, non muniti di procura scritta, dichiaravano, all'udienza
del 16 maggio 1995, di aderire all'astensione in corso degli avvocati
e procuratori legali;
che il pretore di Milano, con ordinanza del 24 agosto 1995,
sollevava tre distinte questioni di legittimità costituzionale in
rapporto di subordinazione conseguenziale;
che, innanzitutto, il rimettente dubita, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell'art. 84 del codice di procedura civile nella parte in cui
"consente al procuratore di farsi sostituire mediante delega orale
anziché scritta";
che, in base quanto premesso dal giudice a quo, la disposizione
denunciata riflette una prassi, immemorabile, instauratasi negli
uffici giudiziari;
che il vulnus ai precetti costituzionali consisterebbe, in primo
luogo, nell'ingiustificata disparità di trattamento fra la parte
sostanziale del processo - la quale deve sempre conferire per
iscritto la procura alle liti - e il suo procuratore, che può invece
farsi sostituire in udienza da qualsiasi collega senza l'osservanza
della forma prescritta; e, in secondo luogo, per l'opposta previsione
contenuta nell'art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile, con l'espressa e ineludibile richiesta, per la
prova delegata, della procura scritta;
che, inoltre, si profilerebbe un contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, perché la citata interpretazione precluderebbe alla
parte di esercitare il diritto inviolabile alla difesa tecnica
mediante la designazione scritta del sostituto del proprio difensore
impedito;
che la questione sarebbe rilevante, perché - qualora venisse
riconosciuta illegittima la prassi delle "deleghe orali" - la causa
andrebbe cancellata dal ruolo, non essendo comparsi all'udienza né
le parti, né difensori nominati con atto scritto;
che, il pretore di Milano ha sollevato, con la stessa ordinanza,
altra questione, relativa all'art. 309 del codice di procedura
civile, in relazione ai medesimi parametri e con le stesse
motivazioni esposte al paragrafo 3;
che infine ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 85 e 169, secondo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui non consentono di depositare
personalmente il fascicolo di causa a chi si sia costituito in
giudizio mediante un procuratore che aderisca alla protesta
collettiva, e per converso non permettono al giudice di fissare un
termine per l'effettuazione del deposito;
che, ad avviso del rimettente, non è censurabile la scelta del
procuratore di non depositare il fascicolo, sebbene esponga il
proprio assistito alle conseguenze d'un giudizio sfavorevole per la
impossibilità che siano valutate le prove documentali: di qui, la
rilevanza della questione;
che l'astensione dalle udienze di uno dei difensori non può,
infatti, essere attratta nella previsione di cui all'art. 115 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che regola
il grave impedimento, ma può esserlo, piuttosto, in quella dell'art.
85 che disciplina la rinuncia alla procura compiuta dal difensore,
non essendo l'astensione degli avvocati dalle udienze esercizio d'un
diritto costituzionale (qual'è lo sciopero), bensì soltanto una
libera scelta, ovvero una volontaria omissione, civilisticamente
qualificabile come rinuncia al mandato;
che l'art. 85 del codice di procedura civile - non imponendo al
giudice la verifica della conoscenza, acquisita dal litigante, circa
l'astensione del proprio procuratore dall'udienza - si porrebbe in
contrasto con quei precetti costituzionali che permettono alla parte
di provvedere in altro modo alla propria difesa;
che vi sarebbe lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione per
le medesime ragioni in precedenza indicate;
che, in particolare, ove non sia ravvisata disparità di
trattamento dalla Corte, si dovrebbe sospettare di illegittimità
costituzionale la disposizione processuale nel suo insieme, in quanto
non riconosce efficacia alla rinuncia al mandato difensivo e non
impone che ne sia data tempestiva notizia alla parte prima
dell'udienza in cui sarà dichiarata; e in tal caso, non essendo
possibile valutare se la parte sia stata adeguatamente posta in
condizione di provvedere alla sostituzione, risulterebbe preclusa al
giudice anche la possibilità di disporre un rinvio utile alla parte
per esplicare in concreto le proprie difese (la disciplina dettata
per le ipotesi di morte o impedimento del procuratore ex art. 301 del
codice di procedura civile costituirebbe il tertium comparationis);
che analoghe considerazioni varrebbero per l'art. 169, secondo
comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui vieta la
fissazione di un termine, successivo all'udienza di discussione,
perché avvenga il deposito del fascicolo non effettuato dal
difensore, senza distinguere fra le possibili ragioni del mancato
adempimento;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza o per l'inammissibilità delle questioni sollevate.
Considerato che vengono all'esame della Corte le questioni di
legittimità costituzionale:
degli artt. 208 del codice di procedura civile, 104, secondo
comma, delle disposizioni per l'attuazione di esso, di cui al regio
decreto n. 1368 del 1941, e 309 del medesimo codice, sollevate per
lesione degli artt. 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione;
dell'art. 84 del codice di procedura civile, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
degli artt. 85 e 169, secondo comma, del codice di procedura
civile, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 41, secondo comma, della
Costituzione;
che tutte le ordinanze di rimessione presuppongono una
valutazione dell'astensione degli avvocati dalle udienze ai sensi
delle previsioni contenute nella legge n. 146 del 1990;
che questa Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, successiva
alle cinque ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990,
nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva
dall'attività giudiziaria degli avvocati, l'obbligo di un congruo
preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non
prevede, altresì, gli strumenti idonei ad assicurare le prestazioni
essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali
nell'ipotesi di inosservanza;
che con detta sentenza, e le successive ordinanze nn. 106 e 105
del 1998 e 318 e 273 del 1996, si è già chiarito come la libertà
dei professionisti non sia assoluta, spettando al giudice il potere
di bilanciare i valori in conflitto, sì da far recedere - se del
caso - quella libertà a fronte di valori costituzionalmente
rilevanti;
che, pertanto, appare opportuno disporre la restituzione degli
atti al medesimo giudice, affinché, alla luce del nuovo quadro
normativo, valuti se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte