Ordinanza n. 186/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 877/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13,
comma secondo, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (disciplina del
lavoro a domicilio) promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di
Orvieto il 13 giugno, il 1 dicembre (due ordinanze) 1979 e il 31 maggio
1980, rispettivamente iscritte al n. 599 del registro ordinanze 1979 e
ai nn. 101, 102 e 679 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 del 1979 e nn. 105 e 325 del
1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Orvieto con le ordinanze in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,
secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (disciplina del
lavoro a domicilio), nella parte in cui non prevede la non punibilità
dell'intermediario o del mediatore che abbia reso al giudice o agli
organi di polizia dichiarazioni veritiere e utili ai fini della
individuazione e della punizione del soggetto committente lavoro
irregolare a domicilio, e punisce allo stesso modo l'intermediario o
mediatore e il committente, in riferimento agli artt. 2,3,35 primo
comma, 36, 38 secondo comma e 41 secondo comma della Costituzione.
Considerato che è giurisprudenza della Corte che, salvo che non si
cada in palese irrazionalità, non è censurabile la norma che,
prevedendo un'ampia possibilità di determinazione tra un minimo e un
massimo, consenta di adeguare la pena al caso concreto (cfr. da ultimo
sent. n. 170/82);
che la nuova legge sulle modifiche al sistema penale ha
ulteriormente accresciuto i poteri discrezionali del giudice,
prevedendo sanzioni alternative (cfr. ord. n. 90, 96, 99/83);
che le censure mosse dal giudice a quo cadono espressamente in
considerazioni di politica criminale, materia certamente riservata al
legislatore (per il rigetto di critiche a scelte discrezionali del
legislatore, cfr. da ultimo ord. n. 64/83).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per innanzi la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge 18 dicembre
1973, n. 877, sollevata dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli
artt. 2, 3, 35 primo comma, 36, 38, secondo comma e 41 secondo comma
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte