Ordinanza n. 216/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
3, 58, 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni degli immobili urbani) e 657 del codice di procedura civile,
promossi con ordinanze emesse il 26 aprile 1983 dal Pretore di Torre
Annunziata, il 21 giugno 1983 dal Pretore di Bari, il 10 giugno 1983
dal Pretore di Napoli, il 18 maggio 1983 dal Pretore di Menaggio, il 5
luglio 1983 dal Pretore di Bari, il 15 gennaio 1983 dal Pretore di
Gallarate (n. 6 ordinanze), il 23 febbraio 1983 dal Pretore di
Gallarate, il 18 luglio 1983 dal Pretore di Menaggio, il 22 giugno 1983
dal Pretore di Camerino, il 15 luglio 1983 dal Pretore di Ruvo di
Puglia (n. 15 ordinanze), il 21 febbraio 1983 dal Pretore di Matera (n.
2 ordinanze), il 31 agosto 1983 dal Pretore di Napoli (n. 2 ordinanze),
il 18 luglio e 20 settembre 1983 dal Pretore di Napoli (n. 4
ordinanze), iscritte rispettivamente ai nn. 692, 693, 694, 697, 734, da
753 a 759, 770, 777, da 798 a 812, 864, 865, da 1063 a 1068 del
registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 25, 39, 46, 32, 60, 67, 95 del 1984.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Balzani Ferdinando e Giannetti Luigi, avente ad oggetto licenza per
finita locazione, il Pretore di Torre Annunziata, con ordinanza del 26
aprile 1983 (reg. ord. n. 692 del 1983), sollevava questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58, 65 l. 27 luglio 1978
n. 392;
che il Pretore dubitava che le dette norme, in quanto permettono al
locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza
dover provare un suo interesse, prevalente su quello del conduttore, al
mantenimento del rapporto stesso, ledessero il "diritto all'abitazione"
di quest'ultimo, configurabile alla stregua delle seguenti norme della
Costituzione:
- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nonché
l'adempimento dei doveri di solidarietà;
- art. 3, che sancisce il principio di eguaglianza ed affida alla
Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli alla parità dei
cittadini;
- artt. 30 e 31, che, prescrivendo il diritto-dovere dei genitori
di mantenere, istruire ed educare i figli e tutelando la famiglia,
presupporrebbero la garanzia di condizioni di vita adeguate allo
svolgimento di questo compito;
- art. 32, in quanto la lesione del diritto all'abitazione porrebbe
in pericolo la salute del conduttore:
- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica e la
proprietà privata solo in funzione dell'utilità sociale, della
sicurezza, libertà e dignità umana;
- art. 47, che, parlando di accesso del risparmio popolare alla
proprietà della casa, configurerebbe anch'esso il diritto
all'abitazione;
che il Pretore richiamava altresì l'art. 25 della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948) per cui
riteneva di poter fare riferimento anche all'art. 10 Cost.;
che analoghe questioni venivano sollevate dai Pretori di Bari con
ordinanza del 21 giugno 1983, in causa Marone c. Cavallaro (ord. n. 693
del 1983); di Napoli 10 giugno 1983, s.p.a. G.A.I. c. Ciampagna; 31
agosto 1983 s.r.l. Gorgeous c. Longo, idem c. Marmorino; 18 luglio 1983
s.p.a. Nazionale sviluppo c. Stefanile; 20 settembre 1983 Pacifico c.
Ruggiero, Gagliocco c. Salzano, Nasti c. Salamida (reg. ord. n. 694 e
da 1063 a 1068 del 1983); di Menaggio con ordinanza del 18 maggio 1983,
in causa Gobbi c. Spina (reg. ord. n. 697 del 1983); di Bari con
ordinanza del 5 luglio 1983, in causa Mastrolonardo Mongelli c.
Zaccaria (reg. ord. n. 734 del 1983); di Gallarate con ordinanze del
15 gennaio 1983, Giavini c. Mazzucchelli, Giavini c. Ruggiero, Giavini
c. Baldan, Giavini c. Armiraglio, Gottardi c. Temporiti, Taddeo c.
Malacrida; 23 febbraio 1983, Daidone c. Castiglioni (reg. ord. n. da
753 a 759 del 1983); di Menaggio con ordinanza 18 luglio 1983, in causa
Vezzolo c. Lombardo (reg. ord. n. 770 del 1983); di Camerino con
ordinanza 22 giugno 1983, in causa Pioli c. Lupidi (reg. ord. n. 777
del 1983); di Ruvo di Puglia con ordinanze 15 luglio 1983, Mastrolilli
c. Leo, Del Vecchio c. Di Virgilio, De Nicolò c. Cataldi, Mastrolilli
c. Patrocinio, Ciliberti c. Di Modugno, Mastrolilli c. Rottame, Di
Terlizzi c. Amato, Paparella c. Gargano, Lovino c. Marinelli,
Columella c. Campanale, Morgese c. Del Vecchio, Cantatore c. Testini,
Chieco c. Chiapperini, De Simone c. Mangiatordi (reg. ord. n. da 798 a
812 del 1983); di Matera con ordinanze 21 febbraio 1983 in cause
Corleto c. Clementelli e Andrulli c. Camerino (reg. ord. nn. 864 e 865
del 1983);
che secondo il Pretore di Napoli, il potere di giovarsi del termine
finale del rapporto di locazione, quando il locatore sia non un piccolo
proprietario ma "una società o impresa di lucro", sarebbe univocamente
diretto a fini di speculazione e quindi il suo esercizio si
presenterebbe come abuso del diritto di proprietà della casa, con
conseguente violazione, ancora, dell'art. 42 Cost.;
che il Pretore di Gallarate impugna anche l'art. 657 cod. proc.
civ., il quale permette al locatore di conseguire la disponibilità
dell'immobile senza dover provare una giusta causa di scioglimento del
contratto;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle
cause relative alle ordinanze nn. 692, da 753 a 758 e da 1063 a 1068,
richiamando la sent. di questa Corte n. 252 del 1983 e chiedendo che le
questioni fossero dichiarate manifestamente infondate.
Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità o
connessione;
che tutte le questioni sono state già decise dalla Corte con
sentenza 28 luglio 1983 n. 252, in cui si è rilevato che la
previsione, di cui agli artt. 1, 3, 58 e 65 l. n. 392 del 1978, della
locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il
conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilità
dell'immobile alla scadenza del termine senza dovere provare una giusta
causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della
cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non è
configurabile come "presupposto";
che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta
previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra
locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non,
stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la
discrezionalità del legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31
Cost., avendo le norme impugnate un'attinenza soltanto indiretta col
regime della famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost., in quanto i limiti
dell'utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette
l'iniziativa economica e la proprietà privata, sono stati
discrezionalmente apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia
stato leso alcun altro principio costituzionale; con l'art. 47 Cost.,
che è inteso a favorire l'acquisto della proprietà dell'abitazione e
non a tutelare il conduttore;
che le osservazioni della citata sentenza relative all'art. 31
Cost. valgono evidentemente anche con riguardo agli artt. 30 e 32, i
quali, tutelando rispettivamente lo status dei genitori e dei figli e
il diritto alla salute attengono solo indirettamente alle norme
impugnate;
che sempre nella citata sentenza sono state dichiarate infondate le
questioni relative all'art. 657 cod. proc. civ. poiché le relative
censure non costituiscono che la ripetizione di quanto già dedotto sul
piano del diritto sostanziale;
che le dette questioni sono state dichiarate manifestamente
infondate con le ordinanze nn. 352 e 364 del 1983, 49 e 74 del 1984;
che nella citata sentenza n. 252 del 1983 si è fatto riferimento
altresì all'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948), rilevandosi, anche sulla base
della detta norma, come l'abitazione costituisca un bene primario da
tutelare adeguatamente in sede di legislazione ordinaria ma che nemmeno
ciò tuttavia permette di considerare l'abitazione quale indispensabile
presupposto dei diritti fondamentali;
che la detta considerazione - insieme a quelle relative
all'insindacabilità delle scelte politiche espresse nel complesso
della legge n. 392 del 1978 - concerne chiaramente anche il riferimento
all'art. 10 Cost., prospettato dal Pretore di Torre Annunziata;
che, come si osserva sempre nella sentenza n. 252 del 1983,
eventuali limiti alla proprietà privata possono essere posti dal
legislatore ordinario secondo valutazioni discrezionali dell'utilità
sociale, le quali non possono essere censurate nel giudizio di
legittimità costituzionale, rivelandosi di conseguenza la manifesta
infondatezza anche dell'impugnazione del Pretore di Napoli relativa
alla pretesa necessità, ex art. 42 Cost., di un differente trattamento
normativo tra piccoli proprietari e società o imprese locatrici (v. in
senso analogo anche la sent. 5 aprile 1984 n. 89, paragrafo 8).
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudici
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 3, 58, 65 l. 27 luglio 1978 n. 392 e 657
cod. proc. civ., sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 30, 31,
32, 41, 42, 47 Cost. dai Pretori di Torre Annunziata, Bari, Napoli,
Menaggio, Gallarate, Camerino, Ruvo di Puglia e Matera con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte