Ordinanza n. 252/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 537/1993
usata come parametro
citata
- art. 2legge 537/1993
- art. 3legge 537/1993
- art. 23legge 537/1993
- art. 38legge 537/1993
- art. 41legge 537/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), promossi con le ordinanze emesse il 15 novembre
1994 dal Pretore di Cagliari, il 10 ottobre 1994 dal Pretore di
Cosenza, il 18 ottobre dal Pretore di Bologna, sezione distaccata di
Imola, il 7 gennaio 1995 dal Pretore di Busto Arsizio, il 1 dicembre
1994 dal Pretore di Lecco (n. 2 ordinanze) iscritte rispettivamente
ai nn. 11, 55, 61, 141, 177 e 178 del registro ordinanze 1995 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 6, 7, 12,
14, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Madeddu Salvatore, di Tommaso
Tullio Antonio, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei
veterinari (ENPAV) nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 15 novembre 1994 il Pretore di
Cagliari, nel corso di un giudizio promosso da Rosanio Angelo ed
altri medici veterinari per l'accertamento della inesistenza di
qualsiasi obbligo contributivo nei confronti dell'E.N.P.A.V. (Ente
Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari) per gli anni
1991, 1992 e 1993, ha sollevato - con riferimento all'art. 3 Cost. -
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11,
comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537; disposizione questa che -
nell'intento di ristabilire il presupposto dell'imposizione
contributiva nei confronti dei veterinari che avevano esercitato
l'opzione e con il ricorso ad una norma interpretativa dell'art. 32,
comma 1, della legge n. 136 del 1991 - ha ripristinato a carico di
questi ultimi l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V.;
che in analoghi giudizi la medesima disposizione è stata
censurata - anche in riferimento agli artt. 2, 23, 38, 41, primo
comma, 42, secondo e terzo comma, 53, 97, 101, 102 e 104 Cost. - dal
Pretore di Cosenza con ordinanza del 10 ottobre 1994, dal Pretore di
Bologna, sezione distaccata di Imola, con ordinanza del 18 ottobre
1994, dal Pretore di Busto Arsizio con ordinanza del 7 gennaio 1995,
dal Pretore di Lecco con due ordinanze del 1 dicembre 1994;
che in particolare l'art. 11, comma 26, cit. viene censurato
nella parte in cui nei confronti dei veterinari (iscritti all'albo
professionale, ma che svolgevano esclusivamente attività di lavoro
dipendente od autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria), i
quali avevano optato per la cancellazione dall'E.N.P.A.V., ripristina
con effetto retroattivo - mediante una disposizione (solo)
formalmente interpretativa dell'art. 32, comma 1°, della legge n. 136
del 1991, ma in realtà innovativa - l'obbligo di iscrizione
all'E.N.P.A.V. con conseguente nullità di diritto dei provvedimenti
di cancellazione già adottati a seguito dell'esercitata rinuncia e
conseguenziale obbligo di versare i contributi previdenziali anche
per il periodo pregresso;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata;
che si è costituito l'E.N.P.A.V. chiedendo che la questione di
costituzionalità sia dichiarata inammissibile od infondata;
che si sono costituite anche alcune parti private chiedendo che
la disposizione censurata sia dichiarata incostituzionale;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di
oggetto;
che con sentenza n. 88 del 1995 questa Corte ha già ritenuto
non fondate analoghe questioni di costituzionalità dell'art. 11,
comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537 sollevate con riferimento
agli artt. 2, 3, 38, 53, 101, 102 e 104 Cost.;
che - quanto agli ulteriori parametri invocati dai giudici
rimettenti - non può dirsi violato l'art. 23 Cost. perché la
censura è testualmente esplicata soltanto con riferimento alla
capacità contributiva del veterinario (obbligatoriamente) assicurato
e quindi con riferimento, in realtà, soltanto all'art. 53 Cost.,
profilo già esaminato nella citata pronuncia, mentre la riserva di
legge prescritta dall'art. 23 Cost. risulta, comunque, rispettata
nella fattispecie;
che neppure possono dirsi violati sia l'art. 41, primo comma,
Cost. atteso che l'obbligatorietà della iscrizione all'E.N.P.A.V.
non viola in alcun modo l'autonomia privata essendo giustificata dal
fine di assicurare la tutela previdenziale di tutti gli iscritti, sia
l'art. 97 Cost. perché l'iscrizione obbligatoria non è senza causa
e non vi è quindi alcuna indiretta lesione del buon andamento
dell'ente, avendo il veterinario iscritto comunque diritto alle
prestazioni erogate dall'ente medesimo;
che, infine, nemmeno è violato l'art. 42, secondo e terzo
comma, Cost. perché - a prescindere dalla pertinenza del parametro -
sussiste comunque l'esigenza di tutela previdenziale della categoria
che giustifica l'obbligo contributivo;
che pertanto le questioni sono sotto ogni profilo manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26,
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 38, 41,
comma 1, 42, commi 2 e 3, 53, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione,
dai Pretori di Cagliari, di Cosenza, di Bologna, sezione distaccata
di Imola, di Busto Arsizio, di Lecco con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte