Ordinanza n. 252/1997
Altra decisione · depositata il 18/07/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7-terlegge 416/1989
- art. 7-quaterlegge 416/1989
- art. 7-quinquieslegge 416/1989
- art. 7-sexieslegge 416/1989
- art. 7-septieslegge 416/1989
- art. 15legge 400/1988
- art. 7legge 489/1995
- art. 7-septieslegge 22/1996
- art. 7legge 477/1996
- art. 7legge 376/1996
- art. 7legge 269/1996
- art. 7-quinquieslegge 269/1996
usata come parametro
citata
- art. 7legge 132/1996
- art. 8legge 132/1996
- art. 9legge 132/1996
- art. 7-bislegge 489/1995
- art. 15legge 376/1996
- art. 7legge 416/1989
- art. 1legge 617/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7-ter,
7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del d.-l. 30 dicembre
1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28
febbraio 1990, n. 39, introdotti dai dd.-ll. 18 novembre 1995, n.
489 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e
per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio
nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea), 18 gennaio 1996, n. 22, e 17 gennaio 1966, n. 269;
dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 416 del 1989 come
modificato dal decreto-legge n. 489 del 1995; degli artt. 7, 8 e 9
del decreto-legge n. 489 del 1995; dell'art. 7 del d.-l. 19 marzo
1996, n. 132, e 13 settembre 1996, n. 477 (Disposizioni urgenti in
materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione
dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei
Paesi non appartenenti all'Unione europea); del d.-l. 18 novembre
1995, n. 489; dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 416 del 1989 come
modificato dal d.-l. 16 luglio 1996, n. 376, e dell'art. 15, comma 2,
lett. c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), promossi con ordinanze emesse l'11 dicembre
1995 dal pretore di Grosseto, il 27 novembre 1995 dal pretore di
Macerata, il 29 novembre 1995 (con successiva ordinanza di correzione
di errore materiale del 22 dicembre 1995) ed altra emessa sempre il
29 novembre 1995 dal giudice per l'udienza preliminare presso il
tribunale per i minorenni di Ancona, il 18 dicembre 1995 dal pretore
di Palermo, il 1 dicembre 1995 dal pretore di Ragusa, il 23 gennaio
1996 (sei ordinanze) dal pretore di Roma, il 26 gennaio 1996 (tre
ordinanze) dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, il
23 gennaio 1996 dal pretore di Roma, il 27 febbraio 1996 dal pretore
di Genova, il 18 giugno 1996 (quattro ordinanze) dal tribunale
amministrativo regionale della Toscana, il 22 agosto e il 21 agosto
1996 (due ordinanze) dal pretore di Perugia, il 7 agosto e il 5
agosto (tre ordinanze) dal pretore di Biella, l'8 giugno 1996 dal
pretore di Roma, il 19 aprile 1996 dal giudice per le indagini
preliminari presso la pretura di Pisa, il 1 ottobre, il 3 ottobre
(tre ordinanze) ed il 5 ottobre 1996 dal pretore di Roma,
rispettivamente iscritte ai nn. 111, 154, 171, 172, 197, 284, da 302
a 307, da 366 a 368, 439, 467, da 1102 a 1105, da 1204 a 1206, da
1225 a 1228, 1251, 1330, da 1362 a 1366 del registro ordinanze 1996 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8, 9, 10,
11, 14, 15, 19, 21, 22, 42, 45 e 46 - prima serie speciale, dell'anno
1996, e nn. 1 e 3 - prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il giudice per l'udienza preliminare presso il
tribunale per i minorenni di Ancona, con ordinanza del 29 novembre
1995, il pretore di Palermo, con ordinanza del 18 dicembre 1995, il
pretore di Biella, con quattro ordinanze di identico contenuto, una
del 7 agosto 1996 e tre del 5 agosto 1996, hanno sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.-l. 18
novembre 1995, n. 489 (Disposizioni urgenti in materia di politica
dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno
nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti
all'Unione europea), con riferimento all'art. 77 della Costituzione,
per difetto del presupposto della straordinaria necessità e urgenza
di provvedere in materia di soggiorno nel territorio nazionale di
cittadini appartenenti a Paesi extracomunitari;
che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di
Pisa, con ordinanza del 19 aprile 1996, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli articoli da 7 a 7-septies del d.-l.
19 marzo 1996, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di politica
dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno
nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti
all'Unione europea) (recte: dell'art. 7 del decreto-legge n. 132 del
1996, in quanto sostituisce e introduce, nel corpo del d.-l. 30
dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, gli articoli da 7 a 7-septies),
in riferimento agli artt. 25, secondo e terzo comma, e 77 della
Costituzione, in base alla considerazione secondo cui le scelte di
politica criminale sarebbero riservate esclusivamente al Parlamento e
il fenomeno migratorio dai Paesi extracomunitari rappresenterebbe un
dato sociale ormai stabile;
che il pretore di Perugia, con tre ordinanze di identico
contenuto, due del 21 agosto 1996, e una del 22 agosto 1996, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,
comma 2, lett. c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), in riferimento agli artt. 3 e 77 della
Costituzione, in quanto - inibendo al Governo di "rinnovare le
disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la
conversione in legge con il voto di una delle due Camere" -
consentirebbe un uso improprio del potere normativo attribuito
all'esecutivo, perché non vieterebbe di reiterare
incondizionatamente un decreto-legge non convertito nei termini;
che il pretore di Macerata, con ordinanza del 27 novembre 1995,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,
comma 1, del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n.
39 del 1990, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del citato d.-l.
18 novembre 1995, n. 489, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione;
che il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con tre
ordinanze del 26 gennaio 1996, ha sollevato, in relazione agli artt.
3, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7-septies, commi 4 e 5, del
d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di
politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e
soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non
appartenenti all'Unione europea) (recte: dell'art. 7 del
decreto-legge n. 22 del 1996, nella parte in cui introduce l'art.
7-septies nel citato decreto-legge n. 416 del 1989), atteso che,
comminando sanzioni anche a coloro che non hanno padronanza della
lingua italiana, determinerebbe quei casi di ignoranza inevitabile
della legge penale, secondo quanto affermato da questa Corte con la
sentenza n. 364 del 1988;
che il pretore di Grosseto, con ordinanza dell'11 dicembre 1995,
e il pretore di Palermo, con la già richiamata ordinanza del 18
dicembre 1995, hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7-septies comma 5, come introdotto dal
citato decreto-legge n. 489 del 1995, in relazione all'art. 3, il
primo, e agli artt. 2, 13, 24, 29 e 30, della Costituzione, il
secondo, per l'ingiusta discriminazione fra lo straniero e il
cittadino, in riferimento, fra l'altro, al limite minimo di pena per
l'applicazione della misura coercitiva di cui all'art. 280 del codice
di procedura penale e per l'attribuzione alla polizia giudiziaria di
un potere del tutto estraneo al sistema delineato dal codice di rito;
che il pretore di Palermo, con la menzionata ordinanza, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge n. 489 del
1995, in quanto ha introdotto l'art. 7-septies comma 1, nel
decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990,
che ha istituito una figura di reato punita con l'arresto fino a sei
mesi e l'ammenda fino a L. 800.000 per lo straniero, il quale-
sebbene richiestone dall'autorità di pubblica sicurezza - non
esibisca senza giustificato motivo il passaporto o altro documento di
identificazione, e l'art. 7-septies, comma 2, che punisce con la
reclusione fino a tre anni lo stesso fatto commesso dallo straniero
al quale è stato notificato un provvedimento di espulsione; a
quest'ultimo riguardo il giudice a quo osserva che il provvedimento
amministrativo potrebbe essere impugnato e, dunque, sospeso o
annullato, per cui verrebbe meno il presupposto per la punibilità
del fatto senza che l'ordinamento preveda un rimedio;
che il pretore di Ragusa, con ordinanza del 1 dicembre 1995, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art.
7-septies commi 1, 2 e 4, come introdotto dal citato decreto-legge n.
489 del 1995, in relazione all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, perché sarebbe riservato alla legge in senso formale
introdurre reati;
che il pretore di Roma, con sei ordinanze, del 1, 3 e 5 ottobre
1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
7 del d.-l. 13 settembre 1996, n. 477 (Disposizioni urgenti in
materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione
dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei
Paesi non appartenenti all'Unione europea), in riferimento all'art.
77, per l'ennesima reiterazione del decreto-legge in difetto dei
requisiti di straordinaria necessità e urgenza, e agli artt. 2, 13,
24 e 25 della Costituzione;
che il pretore di Perugia, con le tre ordinanze sopra indicate,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,
comma 5, del d.-l. 16 luglio 1996, n. 376 (Disposizioni urgenti in
materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione
dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei
Paesi non appartenenti all'Unione europea) (recte: art. 7, nella
parte in cui sostituisce l'art. 7-bis, comma 5, del citato
decreto-legge n. 416 del 1989), in riferimento agli artt. 13, 24, 25
e 77 della Costituzione, sia per la reiterazione non legittima nella
materia penale, sia perché consentirebbe di applicare alcune misure
coercitive cautelari anche al di fuori dei limiti di pena stabiliti
dagli artt. 274, comma 1, lett. b), e 280, comma 1, del codice di
procedura penale, impedendo la verifica giudiziale della legittimità
del provvedimento adottato;
che il giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale per
i minorenni di Ancona, con ordinanza del 29 novembre 1995, e
successiva correzione di errore materiale del 22 dicembre, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del
decreto-legge n. 489 del 1995, in riferimento agli artt. 2, 3, 35 e
31 della Costituzione, per disconoscimento della competenza del
tribunale per i minorenni con riguardo alle valutazioni relative alla
devianza minorile;
che il pretore di Grosseto, con ordinanza dell'11 dicembre 1995,
il pretore di Macerata, con ordinanza del 27 novembre 1995, il
pretore di Palermo, con la già citata ordinanza del 18 dicembre
1995, il pretore di Roma, con ordinanza del 23 gennaio 1996, e il
pretore di Genova, con ordinanza del 27 febbraio 1996, hanno
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 77 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell' art.
7-ter comma 3, del citato decreto-legge n. 416 del 1989, come
sostituito dall'art. 7 dei decreti-legge n. 489 del 1995 e n. 22 del
1996, perché, trattandosi di una figura di espulsione anticipata,
applicabile anche in mancanza d'un accertamento definitivo ed
incontrovertibile della responsabilità penale dell'imputato, si
porrebbe in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, così
rispondendo a una illegittima funzione di prevenzione e repressione
del fenomeno immigratorio, in totale spregio della presunzione di
innocenza di cui al predetto parametro costituzionale, creando
altresì una palese disparità di trattamento tra il cittadino e lo
straniero extracomunitario; in particolare il pretore di Roma insiste
sugli artt. 3, 13, 24, 25 e 77 della Costituzione, e sull'art. 8
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
in relazione all'art. 10 della Costituzione, dal momento che il
provvedimento cautelare dovrebbe essere applicabile pure in caso di
sentenza non ancora irrevocabile e, anche a voler qualificare l'atto
come misura di sicurezza, questa sarebbe applicata senza la
valutazione di pericolosità (presupposto, invece, previsto dall'art.
7, comma 1, suddetto, e costantemente affermato dalla giurisprudenza
costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 58 del 1995); il pretore
di Genova lamenta, a sua volta, la lesione degli artt. 25 e 77 della
Costituzione, per la violazione del principio della riserva di legge
in materia penale e per il difetto dei requisiti di necessità e di
urgenza del decreto-legge;
che il tribunale amministrativo regionale della Toscana, con
quattro ordinanze di identico contenuto, tutte del 18 giugno 1996, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma
5, del d.-l. 17 maggio 1996, n. 269 (recte: art. 7, comma 3, che
introduce l'art. 7-quinquies, comma 5, nel citato decreto-legge n.
416 del 1989), in riferimento agli artt. 10, 24 e 113 della
Costituzione, nella parte in cui stabilisce il termine di sette
giorni per la presentazione del ricorso avverso i provvedimenti di
espulsione dal territorio nazionale, stante la brevità del termine
per la impugnativa del provvedimento;
che il pretore di Palermo, con la più volte richiamata
ordinanza, ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 30 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7
del decreto-legge n. 489 del 1995, in quanto ha introdotto l'art.
7-sexies nel citato decreto-legge n. 416 del 1989, in tal modo
esonerando dalle misure ivi previste soltanto gli stranieri con
parenti di nazionalità italiana;
che il pretore di Roma, con sei ordinanze di identico contenuto,
tutte del 23 gennaio 1996, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7-sexies commi 5, 6 e 7, del citato
decreto-legge n. 416 del 1989, come introdotti dall'art. 7 del citato
decreto-legge del 1996, n. 22, in relazione agli artt. 3, 13 e 16
della Costituzione, perché il provvedimento amministrativo emesso
dal questore, ai sensi del comma 6, sarebbe del tutto svincolato da
qualsiasi parametro normativo predeterminato e dal giudizio di
pericolosità, nella parte in cui impone allo straniero di
presentarsi periodicamente a un ufficio di polizia;
che il pretore di Roma, con ordinanza dell'8 giugno 1996, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge n. 269 del
1996, citato, nella parte in cui introduce, nel più volte richiamato
decreto-legge n. 416 del 1989, l'art. 7-sexies, perché - nello
stabilire l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia -
assimilerebbe ingiustificatamente il cittadino extracomunitario
sprovvisto di documenti di identità a coloro che sono gravati da
seri indizi di colpevolezza;
Considerato che le ordinanze citate riguardano le disposizioni
urgenti in materia di politica dell'immigrazione e la
regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale
di cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, emanate
con i decreti-legge nn. 489 del 1995 e 22, 132, 269, 376 e 477 del
1996, mentre una riguarda anche l'art. 15, lett. c), della legge n.
400 del 1988;
che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che tutti i decreti-legge oggetto di censura non sono stati
convertiti in legge entro il prescritto termine di sessanta giorni,
per cui hanno perso efficacia sin dall'inizio;
che ai menzionati decreti-legge, non più reiterati, ha fatto
seguito l'art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617, che ha
stabilito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, e ha
fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di
detti decreti, disponendo in particolare la salvezza delle cause di
non punibilità e di estinzione dei reati e quelle che escludono
l'applicazione di altri tipi di sanzioni;
che la questione di legittimità costituzionale relativa all'art.
15, lett. c), della legge n. 400 del 1988 è stata sollevata in
relazione al decreto-legge n. 376 del 1996;
che è necessario restituire gli atti ai giudici a quibus
affinché valutino se le questioni siano tuttora rilevanti nei
giudizi principali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici
rimettenti indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte