Ordinanza n. 29/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 663/1981
- art. 8d.l. 663/1981
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi
primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, del d.l. 20 novembre
1981, n. 663 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in
materia di sfratti) promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1981
dal Pretore di Padova, nel procedimento penale a carico di Saccon
Giovanni ed altri, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 23
giugno 1982.
Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza emessa il 5
dicembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del
decreto - legge 20 novembre 1981, n. 663 (recante "norme per l'edilizia
residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 41, secondo e terzo comma, 42,
secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della
Costituzione: senza, per altro, che l'ordinanza motivi sulla rilevanza
di ciascuna delle impugnative in tal senso proposte, venendo anzi ad
escluderla in gran parte, là dove si ipotizza la revoca dei "sequestri
dei fabbricati in questione - non risultando che le corrispondenti
licenze edilizie siano state sospese o annullate, in sede
amministrativa o giurisdizionale - quanto meno limitatamente alle parti
di edificio conformi al progetto";
e che nel presente giudizio nessuno si è costituito e non ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che il decreto - legge n. 663 del 1981 non è stato
convertito in legge, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, della
Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953) n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto - legge 20 novembre
1981, n. 663 - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo
comma, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo comma, 101, secondo
comma, e 104, primo comma, della Costituzione - sollevata dal Pretore
di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte