Ordinanza n. 291/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 829/1973
- art. 21legge 210/1985
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 3Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 38Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 7legge 1177/1976
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge
14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore
del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e
dell'art. 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210
(Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), promosso con
ordinanza emessa il 13 giugno 1988 dal Pretore di Firenze nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Spano' Salvatore e
l'O.P.A.F.S., iscritta al n. 610 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza 13 giugno 1988
(R.O. n. 610 del 1988), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 e
21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, nella parte in
cui non comprendono nella retribuzione utile per il trattamento di
fine rapporto dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato,
l'indennità integrativa speciale;
che, secondo il giudice remittente tali articoli
contrasterebbero con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione in
quanto, essendo ormai i ferrovieri, per effetto della legge n. 210
del 1985, "dipendenti privati di un ente pubblico economico", si
sarebbe venuta a creare un'irragionevole sperequazione fra di essi e
tutti gli altri dipendenti di enti pubblici economici, "per i quali
il trattamento di fine rapporto comprende anche la componente
retributiva legata alle variazioni del costo della vita";
Considerato che l'art. 21, quarto comma, della legge n. 210 del
1985, dispone che, fin quando non sarà disciplinato l'assetto
generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori
dipendenti, per i dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato "rimane
fermo il trattamento in atto";
che tale trattamento, a norma dell'art. 14 della legge n. 829
del 1973, non comprende nella base di calcolo dell'indennità di
buonuscita l'indennità integrativa speciale;
che il permanere, per i dipendenti dell'Ente ferrovie dello
Stato, del trattamento previdenziale e pensionistico precedente
all'emanazione della legge n. 210 del 1985, appare frutto di una
scelta legislativa discrezionale, non irragionevole in relazione
all'esistenza di un assetto contributivo consolidato nel tempo e alla
previsione di una nuova disciplina contestualmente alla riforma
generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori
dipendenti;
che questa Corte, con la sentenza n. 220 del 1988, ha dichiarato
inammissibile (con riferimento alla situazione normativa esistente al
momento), perché vòlta a censurare scelte riservate alla
discrezionalità legislativa, la questione di legittimità
costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione, degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032, così come modificato dall'art. 7, primo comma, della legge 29
aprile 1976, n. 1177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, nella parte
in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di
calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali;
che, pertanto, anche la questione sollevata dal Pretore di
Firenze appare manifestamente inammissibile, rientrando nella
discrezionalità legislativa l'esclusione dell'indennità integrativa
speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei
dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge 14 dicembre
1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21, quarto comma,
della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie
dello Stato"), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte