Ordinanza n. 332/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), dell'art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale) e dell'art. 191 del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 2000 dal giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano nel
procedimento penale a carico di G.S., iscritta al n. 678 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Bolzano ha sollevato tre distinti quesiti di
legittimità costituzionale, rispettivamente riguardanti l'art. 41
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza); l'art. 225 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), nonché, infine, l'art. 191 del codice
di procedura penale;
che a tal proposito il rimettente premette di essere chiamato
a delibare, in sede di udienza di convalida, la legittimità
dell'arresto del titolare di un pubblico esercizio trovato in
possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente, in esito ad una
perquisizione eseguita a norma dell'art. 41 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, perquisizione effettuata sulla base di
notizia confidenziale indicante l'esercizio dell'arrestato come luogo
di occultamento di armi;
che, in realtà - prosegue l'ordinanza -, appariva "del tutto
verosimile" che l'art. 41 del citato testo unico fosse "stato
invocato in modo artificioso e che, comunque, la perquisizione non
fosse stata affatto eseguita al fine di rinvenire armi (le quali mai
avrebbero potuto trovarsi nel piccolo contenitore in cui si trovava
la droga), ma proprio per trovare la droga in quel posto così
provvidamente indicato dal confidente";
che, ciò premesso, il giudice a quo ritiene che l'ampiezza
della nozione di armi, munizioni o materie esplodenti offerta dalla
legislazione vigente abbia riflessi negativi sulla complessiva
determinatezza della disposizione di cui all'art. 41 del r.d. n. 773
del 1931, la quale, nel consentire perquisizioni finalizzate al
rinvenimento di detti oggetti, darebbe in pratica agli organi di
polizia "carta bianca per ... perquisizioni ad libitum";
che, inoltre, la medesima disposizione, permettendo alla
polizia giudiziaria di agire anche sulla base di informazioni anonime
o confidenziali o di semplici supposizioni, comporterebbe un
sostanziale esonero dall'obbligo di motivazione del provvedimento,
così aprendo "la porta alla possibilità di abusi";
che pertanto - conclude sul punto il giudice a quo - il
citato art. 41 t.u.l.p.s. si porrebbe in contrasto con l'art. 14
della Costituzione, rendendo possibile "la violazione del domicilio
in ipotesi in cui difetta il requisito che siano "stabiliti dalla
legge i casi ed i modi ";
che a scrutinio di costituzionalità viene sottoposto pure
l'art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice
di procedura penale, per violazione della legge di delega e, dunque,
per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;
che il rimettente rimarca, in particolare, come, nella
originaria stesura del nuovo codice di rito, l'operatività
dell'art. 41 del regio decreto n. 773 del 1931 fosse stata eliminata
in piena adesione al numero 31) dell'art. 2 della legge delega
16 febbraio 1987, n. 81, ove si stabiliva che le perquisizioni da
parte della polizia giudiziaria potessero consentirsi solo "in casi
predeterminati di necessità ed urgenza": sicché la norma di
coordinamento impugnata, nel sancire successivamente la perdurante
efficacia dello stesso art. 41 del regio decreto n. 773 del 1931, si
porrebbe in contrasto con il criterio direttivo ora indicato;
che, infine, il giudice a quo solleva, in riferimento
all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 191 cod. proc. pen., nella parte in cui tale disposizione -
alla luce, anche, della interpretazione offerta dalla giurisprudenza
di legittimità - consente la utilizzazione di prove che derivano,
non solo in via diretta, ma anche "in via mediata", da un atto posto
in essere in violazione di divieti, e, in particolare, nella parte in
cui consente l'utilizzazione del risultato di una perquisizione
nulla;
che in proposito - puntualizza il rimettente - se è ben vero
che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, il sequestro
deve essere mantenuto anche in presenza di una nullità della
perquisizione, "però deve essere altrettanto vero che il
rinvenimento effettuato mediante un atto illegale non può essere
utilizzato come prova a carico dell'indagato";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
Considerato che il giudice a quo impugna l'art. 41 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza) con esclusivo riferimento all'art. 14 della Costituzione,
lamentando la sostanziale indeterminatezza dei presupposti che, alla
stregua della norma impugnata, legittimerebbero la polizia
giudiziaria a procedere a perquisizione domiciliare, con conseguente
violazione del precetto costituzionale che impone una tassativa
determinazione per legge dei "casi" nei quali tale atto è
consentito;
che, peraltro, è lo stesso rimettente a puntualizzare -
nella esposizione in fatto - che la perquisizione è stata nella
specie eseguita, non all'interno di una abitazione, ma "presso il bar
dell'indagato" e che lo stupefacente, poi sequestrato, è stato
rinvenuto "in un piccolo contenitore posto sul bancone";
che, a fronte di tali circostanze, il giudice a quo ha
totalmente omesso di indicare le ragioni per le quali ritiene che la
perquisizione di cui trattasi sia stata operata presso un luogo
qualificabile come "domicilio" agli effetti di quanto prescritto dal
parametro evocato, sicché l'atto di rimessione risulta, in parte qua
del tutto privo di motivazione in ordine all'indispensabile requisito
della rilevanza, con conseguente inammissibilità del quesito
sottoposto all'esame di questa Corte;
che palesemente priva di fondamento si rivela la censura di
eccesso di delega mossa all'art. 225 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui ha stabilito che
continuano ad osservarsi le disposizioni di cui al citato art. 41 del
regio decreto n. 773 del 1931: censura prospettata dal rimettente in
riferimento all'art. 2, numero 31), della legge delega 16 febbraio
1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), ove si prevedeva
che le perquisizioni da parte della polizia giudiziaria potessero
consentirsi solo in casi predeterminati di necessità ed urgenza;
che, infatti, questa Corte non ha mancato in passato di
sottolineare come la disposizione dettata dall'art. 41 del regio
decreto n. 773 del 1931 appaia giustificata dalla esigenza di porre
gli organi di polizia giudiziaria "in grado di provvedere con
prontezza ed efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione
clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie
esplodenti) idonee, per loro stessa natura, ad esporre a grave
pericolo la sicurezza e l'ordine sociale", reputando, quindi,
l'impugnata normativa in linea, non soltanto con le previsioni
dettate dall'art. 14 Cost., ma anche con la disciplina stabilita in
via generale dal codice di rito dell'epoca "per quanto attiene ai
presupposti che eccezionalmente consentono, in ipotesi di necessità
e di urgenza, la ricerca e l'assicurazione delle prove da parte della
polizia giudiziaria" (v. sentenze n. 110 del 1976 e n. 173 del 1974);
che per quanto attiene infine alla questione relativa
all'art. 191 cod. proc. pen., va osservato come il giudice rimettente
fondi il dubbio di costituzionalità sulla considerazione per cui,
avendo il legislatore stabilito in materia di perquisizione precise
modalità costituenti "condizioni minime essenziali per garantire il
cittadino da abusi", la relativa inosservanza dovrebbe comportare la
totale inutilizzabilità dell'atto: epilogo, questo, che risulterebbe
peraltro ostacolato dall'orientamento della giurisprudenza di
legittimità, secondo il quale il sequestro deve essere mantenuto
anche in presenza di una nullità della perquisizione;
che da ciò il rimettente desume il contrasto del citato
art. 191 del codice di rito con l'art. 24 Cost., nella parte in cui
"consente l'utilizzazione di prove che derivino, non solo in via
diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in
violazione di divieti, ed in particolare l'utilizzazione del
risultato di una perquisizione nulla";
che, al riguardo, occorre tuttavia rilevare come la
disciplina dettata dalla norma impugnata sia frutto di una precisa
scelta del legislatore delegato volta a dissolvere - come si precisa
nella Relazione al Progetto preliminare - il senso di "profonda
insoddisfazione" espresso dalla dottrina "circa il modo di operare
della nullità in rapporto a divieti probatori che il regime delle
sanatorie costringe a ritenere come non scritti, quando è acquisita
una prova contra legem ... ed il vizio non viene tempestivamente
eccepito";
che tale finalità è stata in particolare perseguita
delineando "un regime normativo che esclude in via generale
l'utilizzabilità delle prove acquisite in violazione di uno
specifico divieto probatorio": un regime che, pertanto, supera il
profilo del vizio dell'atto processuale e delle relative conseguenze
sanzionatorie in termini di invalidità, diretta o derivata, per
incidere - attraverso l'autonoma categoria della inutilizzabilità -
non sull'atto processuale illecito, in sé e per sé considerato, ma
direttamente sulla sua idoneità giuridica a svolgere funzione di
prova;
che alla stregua di simili rilievi traspare dunque con
evidenza che la soluzione prospettata dal giudice a quo finisce per
confondere fra loro fenomeni - quali quelli della nullità e della
inutilizzabilità - tutt'altro che sovrapponibili, mirando in
definitiva il rimettente a trasferire nella disciplina della
inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola
esclusivamente in relazione al tema delle nullità: sicché, in
definitiva, l'accoglimento del quesito comporterebbe, da parte di
questa Corte, l'esercizio di opzioni che l'ordinamento riserva
esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più, che -
quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti
probatori - ammette, già sul piano logico, un'ampia varietà di
possibili configurazioni e alternative;
che, pertanto, la questione da ultimo indicata deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
1) la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 41 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e
dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevate,
rispettivamente in riferimento agli artt. 14 e 24 della Costituzione,
dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Bolzano con l'ordinanza in epigrafe;
2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 76
della Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte