Ordinanza n. 353/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 563, primo e terzo comma, 447, primo comma, 448, primo
comma e 562 codice di procedura penale in relazione agli artt. 132 e
133 del codice penale; combinato disposto degli artt. 563, primo e
terzo comma, 444, primo e secondo comma, 445, 447, primo comma e 448,
primo e secondo comma, codice di procedura penale; combinato disposto
degli artt. 555, primo comma, lettera e), e 563, secondo e quarto
comma, codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
29 gennaio 1990 dal G.I.P. presso la Pretura di Verbania nel
procedimento penale a carico di Perazzi Gianni, iscritta al n. 194
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Verbania ha sollevato, con ordinanza 29
gennaio 1990, questione di legittimità costituzionale degli artt.
563 primo e terzo comma, 444 primo e secondo comma, 445, 447 primo
comma, 448 primo e secondo comma, 555 primo comma, lett. e), e 563
secondo e quarto comma, codice procedura penale 1988, in riferimento
agli artt. 3 primo comma, 13 primo e secondo comma, 24, 25 primo
comma, 27 primo e secondo comma, 101 secondo comma, 102 primo comma,
111 primo e secondo comma, 112 della Costituzione;
che, secondo quanto è riferito nell'ordinanza, il giudice
avrebbe dovuto applicare la sanzione di Lit. 500 mila di multa, in
sostituzione della pena di giorni venti di reclusione, ad un imputato
del reato di cui all'art. 612 secondo comma, codice penale (minaccia
grave) che l'aveva richiesta con il consenso del pubblico ministero;
che, però, il giudice, pur trovando corretto il procedimento
mediante cui le parti erano pervenute a richiedere la pena entro i
detti limiti, senza esprimere alcun giudizio sulla sua congruità
lamenta che le norme applicabili non consentono al giudice alcun
sindacato circa la legalità della pena e circa la sua congruità,
secondo i criteri dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., né
consentono almeno, in tali casi, la trasformazione del rito ex art.
562 cod. proc. pen.;
che una siffatta situazione comprometterebbe altresì
l'esercizio della giurisdizione, in quanto non sarebbe nemmeno
consentito l'accertamento della responsabilità, né il
proscioglimento fuori dei casi di cui all'art. 129 detto codice, sì
che ne resterebbe sacrificato anche il principio di presunzione di
non colpevolezza, nonché la necessaria funzione rieducativa della
pena;
che se poi la richiesta di applicazione concordata dalle parti
riguarda una pena detentiva, l'imputato finirebbe per disporre della
propria libertà, che è diritto indisponibile garentito dall'art. 13
della Costituzione;
che le nuove disposizioni avrebbero anche reso più angusta la
riserva di giurisdizione di cui all'art. 102, primo comma, della
Costituzione, che sotto il codice previgente era invece estesa anche
al pubblico ministero;
che non potrebbe ritenersi "motivazione" quella prevista
nell'art. 444 cod.proc.pen. in discorso, mentre poi la concessione di
incentivi soltanto per chi rinunzia al giudizio ordinario violerebbe
il diritto di difesa;
che, infine, significherebbe distogliere l'imputato dal giudice
naturale consentirgli di scegliere a quale giudice affidare
l'applicazione della pena su richiesta;
che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale ha opposto l'inammissibilità della questione concernente
l'art. 13 della Costituzione perché la pena di specie è pecuniaria,
sia pure in quanto sanzione sostitutiva, e l'infondatezza di ogni
altra questione;
Considerato che, per quanto si riferisce all'illegalità della
pena e alla mancata previsione, per tale ipotesi, della
trasformazione del rito, e così pure per quanto concerne la mancata
previsione del potere del giudice di sindacare la congruità della
pena proposta, è assolutamente carente nell'ordinanza l'esame della
rilevanza e ogni inerente motivazione;
che, infatti, il giudice non definisce illegale o incongrua
nella specie né la pena principale né quella proposta in
sostituzione, né comunque spiega per quali ragioni tali dovrebbero
essere considerate, in guisa che la questione sollevata assume
carattere di problema astratto proposto su di un piano del tutto
teorico; tanto più che non è desumibile ex re ipsa né l'uno né
l'altro vizio, non essendo di per sé stessa la pena proposta esclusa
dalla legge per specie e per quantità (ipotesi d'illegalità) né
essendo manifestamente incongrua, visto che nonostante la tenue
entità del reato (fra i minori previsti dal codice), e pur non
risultando dall'ordinanza l'entità del fatto (ipotesi
dell'incongruità), la pena tuttavia non è stata nemmeno proposta
nel minimo;
che, per quanto concerne la riserva di giurisdizione (art. 102,
primo comma della Costituzione), non deve stupire che sotto la
vigenza del codice di procedura penale del 1988 essa non possa
riguardare il pubblico ministero, dato che l'attuale codice ha
chiaramente attribuito a questi ruolo e qualità di parte;
che nemmeno è ravvisabile alcuna violazione del principio del
giudice naturale per il solo fatto che l'imputato possa richiedere
l'applicazione della pena nell'una o nell'altra fase fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento, trattandosi soltanto
della previsione di un termine ultimo ed essendo ovvio che in ogni
fase intercorrente l'imputato sia abilitato ad avanzare la richiesta,
senza che ciò significhi sottrazione al giudice naturale, giacché
è pur sempre la legge che precostituisce il giudice competente ad
applicare la pena nelle varie fasi durante la pendenza del termine;
che nemmeno può essere accolta l'inammissibilità opposta
dall'Avvocatura Generale alla questione riguardante l'art. 13 della
Costituzione, sotto il riflesso che la sanzione sostitutiva proposta
ha carattere pecuniario. Ai sensi, infatti, dell'art. 102 cod.pen.
esiste sempre la possibilità che il problema della libertà
personale si riproponga, in quanto le pene pecuniarie non eseguite
per insolvibilità si convertono pur sempre in istituti limitativi
della libertà personale, quali la libertà controllata o il lavoro
sostitutivo (art. 102 cod.pen.); e se poi queste sanzioni dovessero
non essere osservate, ritorna addirittura la vera e propria pena
detentiva (art. 108 cod.pen.);
che, comunque, l'ora detta questione, e tutte le residue
sollevate dall'ordinanza, sono già state esaminate dalla citata
sentenza 26 giugno 1990 n. 313 che le ha dichiarate non fondate, né
l'ordinanza ha prospettato ragioni o profili nuovi che inducano a
discostarsi da quella decisione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dichiara la manifesta inammissibilità, della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 563, primo e terzo comma,
444, primo e secondo comma, 445, 447 primo comma, 448, primo e
secondo comma, 555 primo comma, lett. e), e 563, secondo e quarto
comma, codice procedura penale 1988, in riferimento agli artt. 101
comma 2°, e 27, comma tre, della Costituzione, sollevata dal Giudice
delle indagini preliminari presso la Pretura circondariale di
Verbania con ordinanza 29 gennaio 1990;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale delle norme predette sollevate dallo stesso giudice
con la medesima ordinanza in riferimento agli artt. 3, primo comma,
13, primo e secondo comma, 24, 25, primo comma, 102, primo comma,
111, primo e secondo comma, e 112 della Costituzione;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte