Ordinanza n. 45/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/02/1982 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6,
lett. a, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio
1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza
emessa il 5 ottobre 1978 dal Tribunale di Firenze, nel procedimento
penale a carico di D'Alessandro Felice ed altri, iscritta al n. 959 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 57 del 27 febbraio 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Tribunale di Firenze con ordinanza emessa il 5
ottobre 1978 nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Felice ed
altri, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e
5, 8, ultimo comma, 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n.
194, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 37 Cost., deducendo che
dette norme - concernenti il trattamento penale degli aborti
infratrimestrali, commessi prima dell'entrata in vigore della attuale
normativa - vulnerano gli invocati precetti costituzionali, posti, si
assume, a tutela del diritto alla vita del concepito;
che analogo vizio di illegittimità è prospettato nell'ordinanza
di rimessione con riguardo al disposto dell'art. 6, lettera al
richiamato dall'art. 22 in relazione alla non punibilità dei fatti
progressi, posti in essere dopo il novantesimo giorno di gestazione:
affermando il giudice a quo a questo riguardo che la liceità penale
dell'aborto, nella fase ultratrimestrale della gravidanza, viene
subordinata all'accertata sussistenza di un periodo configurato dal
legislatore come grave per la vita della madre, ma non anche come
altrimenti inevitabile, laddove ciò sarebbe richiesto dai precetti
costituzionali che si assumono lesi, e dalle prescrizioni della
sentenza n. 27/1975 di questa Corte;
che - sotto altro angolo visuale, diverso da quello testé indicato
- il giudice a quo censura poi l'art. 22 in riferimento al principio
costituzionale di eguaglianza. Si assume invero che il fatto progresso,
al quale il legislatore attribuisce perdurante rilevanza penale (sempre
che non risulti accertata la sussistenza delle condizioni di non
punibilità stabilite, secondo lo stadio della gestazione, nell'art. 4
ovvero art. 6), debba essere escluso dall'ambito applicativo dell'art.
19, che sanziona penalmente le infrazioni della presente legge, e
rimanga così soggetto al più severo trattamento dettato dall'art. 546
del c.p. per il reato di aborto di donna consenziente: denunciandosi
come ingiustificata la detta disparità di disciplina dei fatti
pregressi rispetto a quelli attuali;
ritenuto altresì che il Presidente del Consiglio, costituitosi in
giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, deduce
l'irrilevanza delle censure concernenti gli artt. 5 e 8, ultimo comma,
della legge 22 maggio 1978, n. 194, eccependo l'inapplicabilità di
tali disposizioni nel caso di specie, e l'infondatezza delle questioni
di legittimità che investono le altre norme censurate;
considerato che la questione, in quanto concerne gli artt. 5 e 8,
ultimo comma, della legge n. 194, va dichiarata inammissibile per
difetto di rilevanza, come dedotto dall'Avvocatura dello Stato (cfr.
sentenza n. 108/1981);
che le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo
comma, nonché dell'art. 4 della legge, ivi richiamato, sono state in
altro giudizio dichiarate inammissibili, in quanto l'esame di esse è
precluso dal principio di legalità consacrato nell'art. 25, secondo
comma, Cost., comportando un'eventuale pronuncia di fondatezza
l'estensione al fatto progresso infratrimestrale del distinto ed
autonomo regime previsto per l'interruzione della gravidanza dopo i
primi novanta giorni di gestazione, e così l'insorgenza di una regola
incriminatrice nuova, la cui produzione è riservata al legislatore;
che identica ratio decidendi impone di ritenere parimenti
inammissibile la questione prospettata nel presente caso in relazione
ai fatti progressi ultratrimestrali: invero, la statuizione dell'art.
6, lett. a, viene denunciata dal giudice a quo solamente in quanto il
legislatore definisce come grave, ma non anche come altrimenti
inevitabile, il pericolo per la vita della madre, la cui sussistenza va
accertata prima che il fatto pregresso risulti non punibile: per modo
che - dove, anche qui, fosse ritenuta la fondatezza della questione -
la pronuncia della Corte implicherebbe necessariamente la modifica (e
l'ampliamento) della fattispecie delittuosa, laddove proprio tale
risultato resta necessariamente precluso dal precetto dell'art. 25,
secondo comma, Cost.;
che la questione proposta per denunciare il contrasto tra l'art.
22, terzo comma, e l'art. 3, primo comma, Cost. è inammissibile alla
stregua dei criteri adottati dalla Corte in analoghi casi (cfr.
sentenza n. 108/1981), avendo il giudice a quo trascurato di delibarne
e motivarne la rilevanza come esige il vigente ordinamento;
che la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalle soluzioni in
precedenza adottate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 5, 8, ultimo comma, 22, terzo comma,
della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 37 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte