Ordinanza n. 52/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1971 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 1239legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del codice della navigazione,
promossi rispettivamente con ordinanza emessa il 23 febbraio 1970 dalla
Corte di cassazione - sezione terza penale - nel procedimento penale a
carico di Diotallevi Aldo e con ordinanza emessa il 3 aprile 1970 dal
tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Simmi Roberto,
iscritte ai nn. 246 e 331 del registro ordinanze 1970 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970 e
n. 299 del 25 novembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con la prima ordinanza emessa dalla Corte di
cassazione - sezione terza penale - è stata proposta la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 101, comma
secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, della norma
contenuta nell'art. 1238 del codice della navigazione, che attribuisce
potere giurisdizionale penale al comandante di porto, capo del
circondario, e delle successive norme dello stesso codice, contenute
negli artt. 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 che disciplinano l'esercizio
di tale potere;
che con la seconda ordinanza, emessa dal tribunale di Roma, è
stata denunciata l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli
stessi precetti costituzionali, oltre che dei citati artt. 1238, 1240,
1242, 1243 anche dell'art. 1239 relativo alle " oblazioni delle
contravvenzioni marittime";
che le due ordinanze indicate propongono questioni identiche
attinenti alla giurisdizione penale del comandante di porto ed i
relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unico
provvedimento;
che nel giudizio innanzi a questa Corte nessuno si è costituito.
Considerato che con sentenza n. 121 del 1970, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1970, questa
Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della
Costituzione, delle norme contenute negli artt. 1238, 1242, 1243, 1246
e 1247 del codice della navigazione;
che con tale sentenza la dichiarazione d'incostituzionalità non è
stata estesa agli artt. 1240 e 1245, concernenti rispettivamente la
"competenza per territorio" e le "letture permesse di disposizioni
testimoniali", sul rilievo che tali norme - non più applicabili alla
giurisdizione penale del comandante di porto, venuta meno per effetto
della dichiarazione di incostituzionalità - si riferiscono a tutti gli
organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della
navigazione;
che queste stesse considerazioni valgono a giustificare la non
estensione della dichiarazione d'incostituzionalità all'art. 1239,
impugnato con l'ordinanza del tribunale di Roma, riguardante le "
oblazioni delle contravvenzioni marittime";
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243 e 1247 del codice della
navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, già dichiarati
costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 121 del 24 giugno
1970;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, già
ritenuta non fondata con la predetta sentenza n. 121 del 24 giugno
1970;
dichiara, inoltre, avvalendosi della procedura in camera di
consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, la
manifesta infondantezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1239 del predetto codice, proposta, con l'ordinanza 3 aprile
1970 del tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 101 e 108 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte