Ordinanza n. 560/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 461Codice di procedura penale
- art. 464Codice di procedura penale
- art. 224d.lgs. 51/1998
- art. 223d.lgs. 51/1998
- art. 446legge 479/1999
- art. 33legge 479/1999
- art. 37legge 479/1999
- art. 557legge 479/1999
- art. 44legge 479/1999
usata come parametro
citata
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 458Codice di procedura penale
- art. 3Codice di procedura penale
- art. 464legge 479/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale:
dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, nel
testo modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a) della legge 16
dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al
codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di
esercizio della professione forense), promossi, nell'ambito di
diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 17 febbraio 2000
dal tribunale di Marsala, il 21 marzo e il 6 aprile 2000 dal
tribunale di La Spezia, rispettivamente iscritte ai nn. 172, 362 e
401 del registro ordinanze del 2000, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 17, 27 e 29, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000;
dell'art. 461 del codice di procedura penale nel testo
modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (recte dell'art. 464,
comma 3, del codice di procedura penale come modificato dall'art. 37
della legge n. 479 del 1999), promossi, nell'ambito di diversi
procedimenti penali, con ordinanze emesse il 17 (tre ordinanze), il
13, il 10, il 25 e il 31 (due ordinanze) gennaio 2000 dal tribunale
di Genova, iscritte ai nn. da 133 a 136, 173, 191, 192 e 382 del
registro ordinanze 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 15, 17, 18, e 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2000;
dell' art. 557, comma 2, del codice di procedura penale, nel
testo introdotto dall'art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479,
promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze
emesse il 14, il 7 gennaio e il 2 febbraio 2000 dal tribunale di
Vercelli, nonché il 10 marzo (quattro ordinanze) dal tribunale di
Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, iscritte ai nn. 193,
da 313 a 316, 369 e 370 del registro ordinanze 2000, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 24 e 27, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000;
dell'art. 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
(Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado),
promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze
emesse il 18 (due ordinanze), 25 gennaio e il 1° febbraio (due
ordinanze) 2000 dal tribunale militare di Cagliari, nonché il 28
febbraio 2000 (due ordinanze) dal tribunale di Perugia, iscritte ai
nn. da 143 a 147, 297 e 326 del registro ordinanze 2000, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16, 23 e 25, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000;
nonché degli artt. 223 e 224 del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti
penali, con ordinanze emesse il 25 febbraio 2000 (cinque ordinanze)
dal tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, iscritte ai nn.
da 371 a 375 del registro ordinanze del 2000, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con due ordinanze in data 21 marzo e 6 aprile 2000
(r.o. nn. 362 e 401 del 2000) il tribunale di La Spezia ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale - nel testo
modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre
1999, n. 479, recante, tra l'altro, "Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale" - nella parte in cui,
allorché il decreto che dispone il giudizio a seguito di udienza
preliminare sia precedente all'entrata in vigore della legge n. 479
del 1999 (2 gennaio 2000), non fa salva nei giudizi in corso la
facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino
alla dichiarazione di apertura del dibattimento;
che, in riferimento all'art. 25 Cost., il rimettente osserva
che l'immediata applicabilità della nuova normativa, anticipando la
scadenza del termine per la presentazione della richiesta di
applicazione di pena al momento in cui sono formulate le conclusioni
nell'udienza preliminare, comporterebbe, nei procedimenti già
pendenti nella fase del giudizio, l'introduzione di un termine di
decadenza con efficacia retroattiva, che incide su aspetti
sostanziali del trattamento penale, quali la quantificazione della
pena, il contenuto e gli effetti del provvedimento sanzionatorio;
che tale disciplina, rappresentando un ingiustificato
mutamento delle regole nel corso del processo, violerebbe l'art. 24
Cost., in quanto l'imputato è privato della facoltà di presentare
richiesta di applicazione della pena senza essere stato in condizione
di conoscere il termine entro il quale avrebbe dovuto formularla;
che la disciplina denunciata violerebbe, infine, l'art. 3
Cost., in quanto frustra ogni affidamento sulla certezza del diritto
e determina una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati
a seconda che la prima udienza dibattimentale sia stata fissata - o
rinviata - a data precedente o successiva al 2 gennaio 2000;
che con ordinanza del 17 febbraio 2000 (r.o. n. 172 del 2000)
il tribunale di Marsala ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, analoga questione di legittimità
costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura
penale, nel testo modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a), della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non esclude che il
termine e le forme della richiesta di applicazione della pena ex art.
444 cod. proc. pen. a seguito di decreto di giudizio immediato si
applichino ai procedimenti nei quali tale decreto sia stato emesso e
notificato all'imputato prima della data di entrata in vigore della
legge n. 479 del 1999;
che il tribunale di Marsala, premesso che l'imputato - al
quale il decreto di giudizio immediato era stato notificato nel
settembre 1999 - ha avanzato richiesta di applicazione della pena
nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, rileva che l'art.
446 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 33 della legge n. 479
del 1999, non consente più, in assenza di una normativa transitoria
che ne regoli l'applicabilità ai procedimenti già pendenti prima
dell'entrata in vigore della modifica legislativa, di presentare
richiesta di patteggiamento in dibattimento;
che il rimettente ritiene che la nuova normativa, nella parte
in cui è immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, violi,
in primo luogo, l'art. 24 Cost., in quanto, avendo la norma
condizionato l'esperibilità del patteggiamento nel giudizio
immediato a una richiesta da effettuarsi, a pena di decadenza, nei
sette giorni successivi alla notifica del decreto, ed essendo detto
termine già spirato al momento dell'entrata in vigore della novella,
"l'imputato è stato privato in itinere della facoltà" di chiedere
l'applicazione della pena;
che, ad avviso del tribunale, sarebbe inoltre violato l'art.
3 Cost., in quanto la disciplina censurata determinerebbe una
irragionevole diversità di trattamento tra coloro che hanno potuto
usufruire della facoltà di chiedere l'applicazione della pena nel
dibattimento fissato prima del 2 gennaio 2000, e coloro che, citati a
giudizio per un'udienza successiva, si vedono preclusa tale facoltà;
che con otto ordinanze - in data 10 gennaio 2000 (r.o. n. 135
del 2000), 13 gennaio 2000 (r.o. n. 134 del 2000), 17 gennaio 2000
(r.o. nn. 133, 136 e 191 del 2000), 25 gennaio 2000 (r.o. n. 173 del
2000) e 31 gennaio 2000 (r.o. nn. 192 e 382 del 2000) - il tribunale
di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 461 del codice di
procedura penale nel testo modificato dalla legge 16 dicembre 1999,
n. 479 (recte dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., come
modificato dall'art. 37 della legge n. 479 del 1999), nella parte in
cui non esclude che nei procedimenti instaurati a seguito di
opposizione a decreto di condanna, nei quali l'opposizione è stata
presentata precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 479
del 1999, ma il dibattimento risulta fissato in una data successiva,
l'imputato debba chiedere, a pena di decadenza, l'applicazione della
pena ex art. 444 cod. proc. pen. con l'atto di opposizione al decreto
penale;
che il tribunale di Genova premette che in udienza gli
imputati hanno presentato richiesta di applicazione della pena, ma
che la richiesta deve ritenersi tardiva, in quanto l'art. 464, comma
3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 37 della legge n. 479
del 1999, non consente più, in assenza di norme transitorie, di
chiedere l'applicazione di pena in dibattimento;
che, a parere del tribunale, tale indiscriminata preclusione
in tutti i procedimenti pendenti alla data del 2 gennaio 2000
determinerebbe una irragionevole omologazione del trattamento
dell'imputato che ha formulato opposizione a decreto penale durante
la vigenza della precedente normativa rispetto all'imputato che
presenta invece opposizione sotto il vigore della nuova normativa,
"poiché ad ambedue non è concesso proporre istanza di applicazione
pena dinanzi al giudice del dibattimento, benché il primo potesse
prima farlo ed ora soltanto tale facoltà gli è preclusa";
che il tribunale di Vercelli, con tre ordinanze in data 7, 14
gennaio e 2 febbraio 2000 (r.o. nn. 370, 193 e 369 del 2000), in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e il tribunale di
Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, con quattro
ordinanze in data 10 marzo 2000 (r.o. nn. da 313 a 316 del 2000), in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 557, comma 2, del
codice di procedura penale (nel testo introdotto dall'art. 44 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479), nella parte in cui non esclude che,
nei procedimenti instaurati a seguito di opposizione a decreto penale
di condanna presentata prima dell'entrata in vigore della legge
n. 479 del 1999, l'imputato debba chiedere, a pena di decadenza,
l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. con l'atto di
opposizione;
che in tali ordinanze le situazioni processuali sono
sostanzialmente analoghe a quelle esposte dal tribunale di Genova;
che entrambi i rimettenti denunciano, in riferimento all'art.
3 Cost., l'irragionevole disparità di trattamento che viene a
determinarsi tra imputati a seconda che la prima udienza
dibattimentale cada precedentemente o successivamente al 2 gennaio
2000;
che il tribunale di Vercelli ritiene violato anche l'art. 24
Cost., in quanto la immediata applicabilità del nuovo termine di
decadenza priverebbe l'imputato della possibilità di patteggiare e
di godere dei benefici (sostanziali) connessi;
che a parere del tribunale di Marsala la disciplina impugnata
lederebbe inoltre l'art. 97 Cost., perché "per il principio di buon
andamento della pubblica amministrazione [...] non appare ragionevole
addossare al cittadino-imputato le conseguenze dei ritardi della
definizione dei processi penali";
che con cinque ordinanze - in data 18 gennaio 2000 (r.o. nn.
145 e 146 del 2000), 1° febbraio 2000 (r.o. nn. 143 e 144 del 2000) e
25 gennaio 2000 (r.o. n. 147 del 2000) - il tribunale militare di
Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), nella parte in cui non prevede che l'imputato
possa presentare in dibattimento richiesta di applicazione della pena
ex art. 444 cod. proc. pen. anche nei giudizi instaurati
successivamente al 2 giugno 1999 - data di entrata in efficacia dello
stesso decreto - e pendenti al 2 gennaio 2000 - data di entrata in
vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - allorché l'udienza
preliminare sia stata celebrata nella vigenza della normativa
precedente;
che con due ordinanze in data 28 febbraio 2000 (r.o. nn. 297
e 326 del 2000), la medesima questione è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di
Perugia;
che i giudici rimettenti, premesso che gli imputati hanno
avanzato richiesta di applicazione della pena nella fase degli atti
preliminari al dibattimento, rilevano che l'art. 446 cod. proc. pen.
- come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge
n. 479 del 1999 - non consente più di presentare richiesta di
applicazione di pena in dibattimento quando questo sia stato
preceduto dall'udienza preliminare e che tale possibilità non è
consentita neppure dall'art. 224 del d.lgs. n. 51 del 1998, che,
ampliando in via transitoria la facoltà di patteggiare nei soli
giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto (2
giugno 1999), non è applicabile ai procedimenti, come quelli a
quibus in cui prima di tale data era stata formulata la sola
richiesta di rinvio a giudizio, ma non emesso il provvedimento che
dispone il giudizio;
che la ristretta sfera di applicazione della disposizione
provocherebbe, secondo i rimettenti, la paradossale situazione di
precludere, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 479 del
1999, l'esercizio della facoltà di presentare in dibattimento
richiesta di applicazione di pena in tutti i casi in cui l'udienza
preliminare è stata celebrata tra il 3 giugno 1999 e il 1° gennaio
2000 e le parti non hanno chiesto il patteggiamento in udienza
preliminare, confidando nella possibilità di presentare la relativa
richiesta in dibattimento ai sensi del previgente disposto dell'art.
446 cod. proc. pen;
che pertanto - per effetto di una "smagliatura legislativa"
che i rimettenti ritengono sia conseguente al fatto che l'art. 224
del d.lgs. n. 51 del 1998 è entrato in efficacia il 2 giugno 1999,
mentre la normativa sul giudice unico è divenuta efficace
complessivamente il 2 gennaio 2000 - sarebbe violato l'art. 3 della
Costituzione per la disparità di trattamento riservata a situazioni
processuali sostanzialmente equipollenti, in quanto
ingiustificatamente la richiesta di applicazione della pena sarebbe
consentita in processi anche in avanzata fase dibattimentale, purché
pendenti al 2 giugno 1999, mentre sarebbe preclusa in dibattimenti
ancora da iniziare e con riferimento ai quali sino al 2 gennaio 2000
l'imputato non era decaduto dal diritto di chiedere l'applicazione di
pena;
che sarebbe altresì violato l'art. 24 Cost., in quanto
all'imputato verrebbe improvvisamente preclusa una scelta difensiva
comportante una consistente riduzione di pena, in precedenza
attivabile sino all'apertura del dibattimento di primo grado;
che con cinque ordinanze in data 25 febbraio 2000 (r.o. nn.
da 371 a 375 del 2000) il tribunale di Verona, sezione distaccata di
Soave, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella
parte in cui non prevedono la possibilità di accedere "ad
applicazione di pena anche per l'imputato che, avendo proposto
opposizione a decreto penale di condanna dopo la data del 2 giugno
1999, ma prima della data del 2 gennaio 2000, non ne abbia fatta
espressa richiesta con l'atto di opposizione";
che il tribunale di Verona premette che, prima del compimento
delle formalità di apertura del dibattimento, gli imputati avevano
avanzato in udienza, con il consenso del pubblico ministero,
richiesta di applicazione della pena;
che ad avviso del tribunale di Verona le richieste di
patteggiamento sono inammissibili in quanto, in assenza di
disposizioni transitorie e in virtù del principio tempus regit actum
nei dibattimenti celebrati dopo il 2 gennaio 2000 deve trovare
applicazione il sistema di preclusioni introdotto dagli artt. 33, 37,
comma 4, e 44 della legge n. 479 del 1999, a modifica degli artt.
446, comma 1, 464, comma 3, e 557 cod. proc. pen., vigente al momento
della decisione sulla tempestività della richiesta di applicazione
della pena;
che, a parere del rimettente, l'immediata applicabilità
della nuova disciplina a procedimenti instaurati a seguito di
opposizione a decreto penale presentata prima della sua entrata in
vigore si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata
diversità di trattamento riservata a imputati che hanno proposto
opposizione a decreto penale di condanna prima del 2 gennaio 2000, a
seconda che tale opposizione sia precedente ovvero successiva al 2
giugno 1999;
che l'arbitraria modificazione, in corso di causa e con
effetto retroattivo, delle regole relative alla possibilità di
accedere ai riti alternativi, cui conseguono consistenti riduzioni di
pena, comporta la menomazione del diritto di difesa dell'imputato e
sarebbe quindi in contrasto anche con l'art. 24 Cost;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
infondate;
che, in particolare, in relazione alla questione relativa
alla illegittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, cod. proc.
pen., sollevata dal tribunale di Marsala (r.o. n. 172 del 2000),
l'Avvocatura osserva che l'interpretazione del rimettente verrebbe a
sottrarre all'imputato una possibilità di scelta - già maturata e
sulla quale egli ha potuto legittimamente contare - posto che la
nuova ed imprevedibile disciplina riporta il termine di esercizio di
quella facoltà ad un momento temporale anteriore alla sua entrata in
vigore;
che, al contrario, proprio una corretta applicazione del
principio tempus regit actum dimostrerebbe l'erroneità della
premessa interpretativa del giudice rimettente, risultando, nella
fattispecie in esame, ancora applicabile la "vecchia" disposizione
contenuta nell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen;
che, in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., come
modificato dall'art. 37 della legge n. 479 del 1999, sollevate dal
tribunale di Genova, nonché in relazione alle questioni che
investono l'art. 557, comma 2, cod. proc. pen. sollevate dal
tribunale di Vercelli e dal tribunale di Marsala, sezione distaccata
di Mazara del Vallo, e a quelle degli artt. 223 e 224 del d.lgs.
n. 51 del 1998, sollevate dal tribunale di Verona, sezione distaccata
di Soave, l'Avvocatura rileva che i rimettenti erroneamente ritengono
"diritto vivente" una sola delle possibili interpretazioni della
normativa che prima della legge n. 479 del 1999 disciplinava la
richiesta di applicazione della pena a seguito di decreto penale di
condanna, e cioè quella secondo la quale tale richiesta, se non
formulata in sede di opposizione, poteva comunque essere riformulata
al giudice del dibattimento ai sensi del previgente art. 446 cod.
proc. pen;
che invece, ove si ritenesse che il tenore letterale degli
artt. 461, comma 3, e 565, comma 2, cod. proc. pen. imponeva già
prima di formulare la richiesta di applicazione della pena nell'atto
di opposizione, non sussisterebbe la denunciata "discontinuità di
disciplina" in quanto la presentazione della richiesta di
patteggiamento in sede dibattimentale sarebbe stata inammissibile
anche alla stregua del precedente testo della disposizione censurata;
che, in relazione alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 224 del d.lgs. n. 51 del 1998 sollevata dal
tribunale di Perugia, l'Avvocatura osserva che il problema dei limiti
temporali di applicabilità dei nuovi termini di decadenza per la
richiesta di applicazione di pena nei giudizi instaurati a seguito
dell'udienza preliminare, introdotti dall'art. 33 della legge n. 479
del 1999, deve essere risolto secondo "i principi generali di
efficacia delle norme processuali nel tempo (cfr. tempus regit
actum)" dovendosi perciò fare riferimento alle leggi vigenti nei
rispettivi momenti processuali;
che di conseguenza, secondo l'Avvocatura, poiché il citato
articolo 33 ha anticipato i termini di proponibilità della richiesta
di patteggiamento al momento della presentazione delle conclusioni
nell'udienza preliminare, "l'efficacia di tale disposizione dovrebbe
essere limitata solo ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare
- cui si riferisce il nuovo termine - deve ancora concludersi, mentre
per le precedenti udienze preliminari la valutazione deve operarsi
con riferimento alle norme all'epoca vigenti, per le quali il termine
per la proposizione del patteggiamento era scadente all'apertura del
dibattimento".
Considerato che alcune delle ordinanze di rimessione sottopongono
a scrutinio di legittimità costituzionale la mancanza di norme
transitorie relative alla nuova disciplina dei termini di decadenza
per la presentazione della richiesta di applicazione della pena,
introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, con riferimento alle
ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare e di
decreto di giudizio immediato (art. 446 del codice di procedura
penale), nonché di citazione a giudizio a seguito di opposizione a
decreto penale di condanna (artt. 464 e 557 del codice di procedura
penale, relativi, rispettivamente, al procedimento davanti al
tribunale in composizione collegiale e monocratica);
che altre ordinanze investono le norme transitorie di cui
agli artt. 223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;
che i rimettenti con il primo gruppo di questioni lamentano
che i nuovi termini di decadenza - in assenza di un'apposita
disciplina transitoria - si applicano, in base al principio tempus
regit actum, indiscriminatamente ad ogni situazione processuale in
corso e hanno, quindi, efficacia retroattiva, malgrado i termini
stessi si siano già consumati quando era ancora in vigore la
normativa precedente; mentre con il secondo gruppo di questioni
denunciano che nulla prevedono al riguardo gli artt. 223 e 224 del
decreto legislativo n. 51 del 1998;
che, ad avviso dei rimettenti, l'immediata operatività della
nuova disciplina si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione
per la sua intrinseca irragionevolezza e perché determina una
ingiustificata diversità di trattamento tra imputati a seconda che
il dibattimento sia stato fissato prima o dopo il 2 gennaio 2000,
data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, recante i
nuovi termini di decadenza per la richiesta di applicazione della
pena; con l'art. 24 Cost., perché preclude all'imputato una scelta
difensiva, comportante, tra l'altro, una consistente riduzione di
pena, non esercitata in precedenza in quanto la normativa vigente ne
legittimava l'esercizio sino all'apertura del dibattimento; con
l'art. 25 Cost., perché determina appunto con efficacia retroattiva
la perdita di un diritto che incide sulla quantità della pena,
nonché sulla natura e sugli effetti penali della condanna; con
l'art. 97 Cost., perché fa ricadere sull'imputato le conseguenze del
ritardo della celebrazione dei processi penali; con l'art. 111 Cost.,
perché viola i principi del giusto processo;
che, malgrado la diversità delle norme censurate, identica
è la sostanza di tutte le questioni, che si riferiscono al nuovo
sistema dei termini di presentazione della richiesta di applicazione
della pena, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi
giudizi;
che in particolare, con riferimento alla ipotesi di rinvio a
giudizio a seguito di udienza preliminare, alla stregua del testo
originario dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. le parti potevano
formulare la richiesta di applicazione della pena sino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mentre,
dopo le modifiche introdotte alla disposizione in esame dall'art. 33,
comma 1, lettera a), della legge n. 479 del 1999, la richiesta deve
essere formulata sino alla presentazione delle conclusioni del
pubblico ministero e dei difensori nell'udienza preliminare, a norma
degli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, cod. proc. pen;
che anche nella ipotesi di decreto di giudizio immediato,
prima della riforma il termine coincideva con la dichiarazione di
apertura del dibattimento, sempre in forza della generale previsione
dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., mentre alla stregua della
nuova formulazione di tale disposizione, ove viene operato un rinvio
al termine e alle forme stabilite per la richiesta di giudizio
abbreviato (art. 458, comma 1, cod. proc. pen.), la richiesta di
applicazione della pena deve essere proposta entro sette giorni dalla
notificazione del decreto di giudizio immediato;
che, con riferimento alle ipotesi di decreto che dispone il
giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna,
secondo l'originaria formulazione degli artt. 464 e 565 cod. proc.
pen., relativi, rispettivamente, al giudizio davanti al tribunale e
al pretore, se entro il termine di quindici giorni l'opponente si
fosse limitato a proporre opposizione, senza presentare alcuna
specifica richiesta, il giudice emetteva decreto di giudizio
immediato e l'opponente avrebbe quindi potuto formulare richiesta di
applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento (v. sentenza n. 114 del 1997), mentre il nuovo testo
degli artt. 464 e 557 cod. proc. pen. - modificati dagli artt. 37 e
44 della legge n. 479 del 1999 e relativi, rispettivamente, al
giudizio davanti al tribunale in composizione collegiale e
monocratica - prevede che, ove tale richiesta non sia stata formulata
entro il termine di quindici giorni con l'atto di opposizione,
all'opponente sia precluso presentarla nel giudizio conseguente
all'opposizione;
che, con riguardo a tutte le ipotesi normative ora
menzionate, dalle ordinanze di rimessione emerge che le questioni di
legittimità costituzionale si riferiscono a situazioni di fatto in
cui, nei procedimenti a quibus la nuova disciplina è entrata in
vigore (il 2 gennaio 2000) in un momento compreso tra la data del
rinvio a giudizio, nelle varie forme sopra descritte, e la data della
celebrazione del dibattimento;
che, in base all'interpretazione che i rimettenti riservano
al principio tempus regit actum da tale situazione deriverebbe che i
nuovi termini di decadenza per la formulazione della richiesta di
applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti la
dichiarazione di apertura del dibattimento, si erano già consumati,
con conseguente preclusione per gli imputati di accedere al
procedimento speciale;
che il presupposto interpretativo dei rimettenti, secondo cui
la disciplina in vigore al momento della decisione ha effetti
retroattivi, comporterebbe la conseguenza paradossale che imputati,
rinviati a giudizio in presenza di un quadro normativo che consentiva
loro di formulare richieste di applicazione della pena sino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento, si troverebbero, nel
momento della celebrazione del dibattimento stesso,
nell'impossibilità di formulare tali richieste, in quanto in base
alla nuova disciplina i relativi termini finali sarebbero già
scaduti, essendo collocati in fasi, comunque anteriori al
dibattimento, che si sono esaurite in epoca nella quale i nuovi
termini di decadenza non erano ancora venuti ad esistenza;
che una simile conseguenza si porrebbe effettivamente in
contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché sarebbe manifestamente
irragionevole una disciplina che escludesse retroattivamente
l'imputato dall'esercizio di un diritto il cui termine, scaduto in
base alla nuova legge, è ancora in corso secondo le norme in vigore
al momento in cui è stato disposto il rinvio a giudizio, e
sacrificasse così il diritto di difesa, privando l'imputato dei
vantaggi processuali e sostanziali connessi all'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta;
che peraltro, con riferimento a tutte le questioni sollevate
in relazione alla disciplina dei nuovi termini entro cui formulare
richiesta di applicazione della pena, è sufficiente ad escludere
ogni dubbio di incostituzionalità porre mente alla ragione
giustificativa della diversa collocazione temporale dei termini di
decadenza nel procedimento speciale in esame;
che, nell'originaria impostazione codicistica, il termine
finale per la presentazione della richiesta di applicazione della
pena era individuato nel momento della dichiarazione di apertura del
dibattimento, ritenuto dal legislatore un soddisfacente punto di
mediazione tra l'esigenza di incentivare il ricorso al patteggiamento
e quella di evitare il dispendio delle risorse personali e materiali
necessarie per la celebrazione del dibattimento;
che le profonde innovazioni della legge n. 479 del 1999 in
tema di rapporti tra indagini preliminari, udienza preliminare e
giudizio, con particolare riferimento, per quanto qui interessa, alle
modalità introduttive e alla sede di celebrazione dei procedimenti
speciali, hanno comportato una radicale trasformazione anche del
sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta
di applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti il
dibattimento, nell'ottica di un diverso bilanciamento tra
incentivazione dei riti alternativi ed esigenze di più economica e
razionale utilizzazione delle risorse processuali;
che quindi, anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria,
il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le fasi delle
indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio
dibattimentale, cui è strettamente collegata la mutata disciplina
dei procedimenti speciali, conduce necessariamente ad escludere che i
nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali
tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il
rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge
n. 479 del 1999;
che, pertanto, tutte le questioni sollevate in relazione agli
artt. 446, comma 1, 464, comma 3, e 557, comma 2, cod. proc. pen.
vanno dichiarate manifestamente infondate;
che, per quanto concerne le ordinanze che investono gli artt.
223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, relativo
all'istituzione del giudice unico di primo grado, i rimettenti
lamentano che tali norme transitorie non prevedono che l'imputato
possa presentare in dibattimento richiesta di applicazione della pena
anche nei giudizi instaurati successivamente alla data (2 giugno
1999) di entrata in efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998
e pendenti alla data (2 gennaio 2000) di entrata in vigore della
legge n. 479 del 1999, allorché l'udienza preliminare sia stata
celebrata nella vigenza della normativa precedente, ovvero
l'imputato, avendo proposto opposizione a decreto penale dopo il 2
giugno 1999, ma prima del 2 gennaio 2000, non abbia formulato
espressa richiesta di patteggiamento con l'atto di opposizione;
che gli artt. 223 e 224 del decreto legislativo n. 51 del
1998 prevedono che, nei giudizi in corso alla data di efficacia del
decreto stesso, le parti possono presentare richiesta di accesso ai
riti alternativi nella prima udienza successiva a tale data,
definitivamente fissata, grazie a successivi interventi del
legislatore, al 2 giugno 1999 e, cioè, in momento antecedente
all'approvazione della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha
modificato la disciplina dei termini di decadenza per la
presentazione della richiesta di patteggiamento;
che le norme transitorie contenute nel decreto legislativo
n. 51 del 1998 non hanno - né avrebbero potuto avere, stante la
successione cronologica dei due provvedimenti legislativi - alcun
collegamento con la disciplina dell'istituto del patteggiamento
introdotta dalla legge n. 479 del 1999;
che, pertanto, le disposizioni censurate sono irrilevanti
rispetto all'applicazione dei nuovi termini di decadenza della
richiesta di applicazione della pena, per il motivo assorbente che la
legge che ha modificato tali termini non era ancora venuta ad
esistenza, sicché le relative questioni vanno dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25,
secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di La Spezia e dal
tribunale di Marsala, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale di Genova, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 557, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97
della Costituzione, dal tribunale di Vercelli e dal tribunale di
Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, con le ordinanze in
epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e
111 della Costituzione, dal tribunale militare di Cagliari e dal
tribunale di Perugia, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 223 e 224 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Verona, sezione
distaccata di Soave, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
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