Ordinanza n. 58/2001
Altra decisione · depositata il 13/03/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 97Codice di procedura penale
- art. 484Codice di procedura penale
- art. 97legge 1578/1933
- art. 105legge 1578/1933
- art. 1legge 1578/1933
- art. 26legge 1578/1933
usata come parametro
citata
- art. 340Codice penale
- art. 447Codice di procedura penale
- art. 111Costituzione
- art. 130Codice di procedura penale
- art. 131Codice di procedura penale
- art. 132Codice di procedura penale
- art. 2Codice di procedura penale
- art. 42d.lgs. 51/1998
- art. 219d.lgs. 51/1998
- art. 97d.lgs. 51/1998
- art. 1r.d.l. 1578/1933
- art. 26r.d.l. 1578/1933
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484 del codice di
procedura penale e degli articoli 1 e 26 del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato
e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio
1934, n. 36, promossi con ordinanze emesse il 20 e il 17 dicembre
1999 dal tribunale di Latina, iscritte ai nn. 130 e 131 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1999, il
giudice monocratico del tribunale di Latina, in funzione di pretore
ai sensi degli articoli 42 e 219 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, solleva, in riferimento agli articoli 3, 10, 24, 76, 77,
101 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484 del
codice di procedura penale "nella parte in cui non consentono la
prosecuzione del dibattimento in assenza del difensore dell'imputato,
qualora tutti i difensori immediatamente reperibili e designati
dall'autorità giudiziaria rifiutino, senza legittimo impedimento, di
assumere e svolgere le funzioni di sostituto del difensore che non
partecipi al dibattimento in violazione del provvedimento che ritiene
non sussistenti i requisiti di cui all'art. 486, comma 5, cod. proc.
pen.";
che il giudice a quo premette in fatto che il processo ha
già subito numerosi rinvii a causa dell'astensione collettiva dei
difensori dalle udienze, iniziata nel luglio 1999 e destinata a
protrarsi sino al marzo 2000, motivata dalla mancata copertura
integrale dei posti nell'organico dei magistrati del tribunale di
Latina e comunque dalla insufficienza dello stesso;
che - prosegue il remittente - a seguito del rigetto della
richiesta di rinvio, motivato dalla irragionevole durata della
astensione dalle udienze, il difensore, nonostante l'evidente
prossimità del compimento del termine prescrizionale, ha ribadito la
propria volontà di non partecipare al dibattimento e tutti i
sostituti immediatamente reperibili, nominati ai sensi dell'art. 97,
comma 4, cod. proc. pen., anche tra gli iscritti ad albi territoriali
differenti, hanno dichiarato di aderire anch'essi alla astensione;
che, in tale situazione, ad avviso del giudice a quo
l'eventualità che un'astensione protrattasi così a lungo possa dare
luogo a rilievi disciplinari o a sanzioni amministrative
(nell'ordinanza si sottolinea peraltro che, secondo la sentenza di
questa Corte n. 171 del 1996, non sono applicabili agli avvocati le
sanzioni disciplinari previste dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e
si esclude, in conformità alla giurisprudenza del tribunale di
Latina, di poter ravvisare nella condotta dei difensori il reato di
cui all'art. 340 cod. pen.), non inciderebbe sulla rilevanza della
questione, poiché questa investe solo la mancanza di strumenti
processuali che consentano di proseguire il giudizio e di ovviare a
una stasi procedimentale destinata a protrarsi indefinitivamente;
che, a giudizio del remittente, la situazione rappresentata
sarebbe causata dalla mancanza di norme che disciplinino le procedure
e le misure consequenziali alla violazione dell'art. 2 della legge
n. 146 del 1990, quale risultante dalla sentenza n. 171 del 1996 di
questa Corte, relativamente ai casi in cui le modalità attuative
dell'astensione, per l'assoluta generalità delle adesioni e la
mancanza di limiti temporali alla agitazione, rendano di fatto
impossibile l'esercizio della giurisdizione anche nel caso in cui il
giudice respinga la richiesta di rinvio, nomini un sostituto del
difensore astenutosi e disponga procedersi oltre;
che questa Corte - prosegue il remittente - nella citata
sentenza, pur ritenendo non applicabili agli avvocati le disposizioni
degli articoli 8-10 e 12-14 della legge n. 146 e lasciando al
legislatore il compito di definire in modo organico le misure atte a
realizzare l'equilibrata tutela dei beni coinvolti, evidenziava la
necessità di impedire situazioni quale quella descritta in
precedenza, ossia la impossibilità di trattare il dibattimento per
periodi di tempo di durata tale da risultare all'evidenza
irragionevoli;
che, ad avviso del remittente, gli articoli 97, comma 4, 105,
comma 5, e 484, cod. proc. pen., nel loro combinato disposto,
determinerebbero il blocco dell'attività giudiziaria imponendo al
giudice l'obbligo di trattare il dibattimento alla presenza di un
difensore anche nei casi in cui sia materialmente impossibile
avvalersi di un iscritto agli albi per l'adesione di tutti i
professionisti interpellati, compresi quelli iscritti in albi
professionali diversi da quello locale, alla astensione dalle
udienze;
che, secondo il giudice a quo risulterebbe violato,
innanzitutto, il canone della ragionevolezza, in quanto le
disposizioni censurate non consentirebbero di procedere, in simili
casi, in assenza del difensore che non partecipi al dibattimento
ancorché non legittimamente impedito;
che, sempre secondo il remittente, le suindicate disposizioni
contrasterebbero, inoltre, con gli articoli 10, 76 e 77 della
Costituzione, in relazione al mancato adeguamento degli istituti del
codice ai principî internazionali in materia di giusto processo,
desumibili dagli articoli 6 e 17 della convenzione europea dei
diritti dell'uomo: impedire la celebrazione del dibattimento anche in
casi quale quello in esame significherebbe, infatti, ad avviso del
giudice a quo non soltanto non garantire la ragionevole durata del
processo, ma addirittura sancire la possibilità istituzionale
dell'abuso del diritto di associazione e di manifestazione del
pensiero attuato mediante astensioni collettive a catena che
potrebbero condurre all'estinzione dei reati per prescrizione;
che, infine, gli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484,
comma 2, cod. proc. pen. contrasterebbero, secondo il remittente, con
l'articolo 101 della Costituzione, in quanto l'esercizio della
giurisdizione e l'esecuzione dell'ordinanza dibattimentale, che nega
la sussistenza di un legittimo impedimento, sarebbero rimessi alla
volontà collettiva degli aderenti alla astensione; sarebbe altresì
violato l'art. 112 della Costituzione, in quanto verrebbe impedito
l'esercizio dell'azione penale, con una stasi processuale
virtualmente perenne, la cui rimozione dipenderebbe esclusivamente
dalla volontà dei partecipanti all'astensione;
che, ad avviso del giudice a quo l'accoglimento della
questione, nei termini prospettati, non troverebbe ostacolo nel fatto
che il nostro ordinamento non consente la possibilità
dell'autodifesa nel processo penale, dal momento che la
giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre escluso il ricorso
all'autodifesa, sarebbe estranea al caso in esame, posto che, non
solo l'attuale sistema processuale di tipo accusatorio consentirebbe
assai più del precedente (al quale si riferirebbero le decisioni di
questa Corte) l'autodifesa, ma addirittura prevederebbe ipotesi in
cui l'assistenza del difensore non sarebbe necessaria, come nei casi
di cui all'art. 447 cod. proc. pen. in tema di applicazione della
pena su richiesta e di cui all'art. 309 in materia di misure
cautelari coercitive ovvero ancora nel giudizio dinanzi alla Corte di
cassazione;
che, con una seconda ordinanza emessa il 17 dicembre 1999, lo
stesso giudice solleva, in riferimento agli articoli 3, 10, 24, 76,
77, 101 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli articoli 97 e 484 cod. proc. pen. nonché degli
articoli 1 e 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore),
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
nella parte in cui non consentono la nomina degli aventi titolo
all'iscrizione all'albo degli avvocati quali sostituti del difensore
che non partecipi al dibattimento sebbene non legittimamente
impedito, qualora tutti gli iscritti agli albi degli avvocati
immediatamente reperibili abbiano opposto rifiuto;
che anche in tale ordinanza il remittente riferisce della
situazione venutasi a creare presso il tribunale di Latina a causa
della astensione degli avvocati, proclamata nel luglio del 1999 e
destinata a protrarsi, salvo proroghe, fino al 10 marzo 2000;
che, in questo caso, il remittente individua la causa del
blocco dell'attività giudiziaria nell'obbligo, per il giudice, di
nominare quale sostituto del difensore di udienza esclusivamente un
iscritto agli albi professionali degli avvocati anziché una persona
avente titolo alla iscrizione, nei casi in cui sia impossibile
avvalersi di un iscritto agli albi a causa dell'adesione alla
astensione collettiva di tutti i professionisti interpellati;
che le disposizioni indicate, ad avviso del giudice a quo,
contrasterebbero, in primo luogo, con gli articoli 3, 10, e 24 della
Costituzione, e cioè con il principi di ragionevolezza, con
l'obbligo di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme
internazionali e con il principi della ragionevole durata del
processo;
che, in particolare, quanto alla irragionevolezza delle
disposizioni censurate, il remittente afferma che la stessa
deriverebbe dalla inerzia del legislatore che, a distanza di tre anni
dalla sentenza di questa Corte n. 171 del 1996, avrebbe omesso ogni
intervento in materia di disciplina delle procedure e delle
conseguenze della inosservanza degli obblighi di cui all'art. 2 della
legge n. 146 del 1990;
che, ad avviso del giudice a quo anche in vista dell'allora
imminente introduzione nell'art. 111 della Costituzione del principi
del giusto processo (principio peraltro da ritenersi già
costituzionalizzato, ai sensi dell'art. 10 della Costituzione,
attraverso il recepimento della convenzione europea dei diritti
dell'uomo), non sarebbe ragionevole di per sé, né conforme ai
principî del processo accusatorio, l'obbligo della presenza del
difensore alle udienze dibattimentali nei casi in cui l'assenza
derivi dalla volontaria scelta di tutti gli appartenenti alla classe
forense di non adempiere al loro ufficio;
che, infatti, prosegue il remittente, la legge dovrebbe
assicurare la possibilità di difendersi in giudizio, ma ciò
comporterebbe necessariamente l'obbligatoria presenza del difensore;
che pertanto, ad avviso del giudice a quo non sarebbe
ragionevole che il legislatore, da un lato, imponga la presenza come
difensore di un iscritto agli albi degli avvocati e, dall'altro, non
preveda alcuno strumento normativo processuale e ordinamentale per
risolvere i casi in cui tutti i legittimati materialmente reperibili
per lo svolgimento dell'attività difensiva necessitata si rifiutino
di svolgere l'ufficio difensivo conferito, dichiarando di aderire ad
un'astensione collettiva dalle udienze che si sostanzierebbe in un
abuso del diritto;
che la irrazionalità, prosegue il giudice a quo andrebbe
ravvisata in modo particolare negli articoli 1 e 26 del r.d.l.
27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934,
n. 36, nella parte in cui impongono, anche in casi come quello
descritto, di nominare il difensore scegliendolo tra gli iscritti
agli albi degli avvocati anziché tra gli aventi titolo
all'iscrizione, non consentendo di derogare alla condizione della
effettiva iscrizione anche quando sussistano tutti i requisiti per
l'esercizio dell'attività difensiva ad eccezione della mera formale
iscrizione all'albo professionale, ben potendo la verifica di tali
requisiti essere eseguita dall'autorità giudiziaria procedente nei
casi in cui, ai limitati fini dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.,
sia necessario garantire all'imputato un difensore;
che la omessa previsione di una simile possibilità per il
giudice procedente sarebbe, ad avviso del remittente, illegittima
anche sotto il profilo del mancato adeguamento ai trattati, dal
momento che gli artt. 59 e ss. del trattato CEE e l'art. 4 della
direttiva 77/249/CEE escludono espressamente l'iscrizione ad un albo
quale requisito per l'esercizio della professione legale;
che, secondo il giudice a quo le disposizioni censurate
violerebbero anche, sotto diversi profili, gli articoli 76 e 77 della
Costituzione, perché con esse il legislatore delegato non avrebbe
previsto, in contrasto con quanto stabilito dalla direttiva n. 105
della legge di delegazione, criteri che garantiscano l'effettività
della difesa d'ufficio, non avrebbe adeguato, contravvenendo alla
prima direttiva dell'art. 2 della medesima legge, l'ordinamento
interno al principio sancito nell'art. 17 della convenzione europea
dei diritti dell'uomo in tema di ragionevole durata del processo, e
non avrebbe adeguato al nuovo codice gli istituti processuali
preesistenti, poiché non avrebbe previsto la possibilità della
sostituzione del difensore con soggetti non iscritti all'albo,
possibilità che sarebbe stata invece consentita dall'art. 38 della
legge n. 36 del 1934 attraverso il richiamo agli articoli 130, 131 e
132 del codice di procedura penale del 1930;
che gli articoli 97, comma 4, e 484 cod. proc.
pen. contrasterebbero, infine, ad avviso del remittente, con gli
articoli 101 e 112 della Costituzione perché assoggetterebbero il
giudice nell'esercizio della giurisdizione a scelte determinate non
dalla legge ma da fattori contingenti e da organi esterni
all'amministrazione della giustizia, con possibile paralisi
dell'esercizio dell'azione penale;
che è intervenuto in questo giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che le questioni
siano dichiarate inammissibili o non fondate.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni
connesse e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere
decisi unitariamente;
che successivamente alle ordinanze di rimessione è stata
approvata, promulgata e pubblicata la legge 11 aprile 2000, n. 83
(Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n. 146, in
materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati), la quale ha introdotto nella legge
12 giugno 1990, n. 146, disposizioni volte a consentire la
applicabilità della disciplina in questa stessa legge contenuta
anche ai lavoratori autonomi, ai professionisti e ai piccoli
imprenditori;
che, a seguito del mutato quadro normativo, si rende
necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente affinché
questi valuti se permanga la rilevanza delle sollevate questioni di
legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte