Ordinanza n. 61/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 25,
26, 28 e 30 l. 3 maggio 1982 n. 203 (conversione dei contratti agrari
di mezzadria in affitto) promossi con undici ordinanze emesse il 7
novembre e il 19 dicembre 1983 dal Tribunale di Modena nei procedimenti
civili vertenti tra Caragnani Paolo e Lanzarini Franco, Marchetti
Renato e Golinelli Alfredo, Marchetti Renato e Barbieri Augusto,
Baraldi Anna Lucia e Tassinari Renzo, Freschi Giovanni e Soli Paolino,
Amici Germinia e Parenti Nerio, Badiali Francesco e Cassanelli
Vittorino, Reggianini Ada e Del Carlo Gino, Colombini Mario e Trenti
Marino, Bernardi Giuseppe e Rossi Lorenzo, Morselli Vittorio e
Bellentani Valentino, iscritte ai nn. da 718 a 728 del registro
ordinanze 1985 e pubblicate tutte nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 306 bis dell'anno 1985:
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di giudizi civili aventi ad oggetto la
conversione del contratto di mezzadria in affitto, disciplinata dagli
artt. 25 e segg. l. 3 maggio 1982 n. 203, il Tribunale di Modena con le
ordinanze indicate in epigrafe sollevava questione di legittimità
costituzionale delle norme disciplinanti il detto istituto;
che precisamente il Tribunale impugnava gli artt. 25 e 30 ed
indicava anche, genericamente e solo per corroborare la denuncia di
incostituzionalità, gli artt. 26 e 28 l. cit.;
che esso faceva riferimento alle seguenti norme della Costituzione:
- art. 3, in quanto la conversione è rimessa al mero arbitrio dei
concessionari, che vengono Così posti in una ingiustificata situazione
di privilegio di fronte ai concedenti;
- ancora art. 3, in quanto la conversione lascia in vita le imprese
mezzadrili più deboli, chiamate dall'art. 31 l. cit. "unità
produttive insufficienti", e sacrifica quelle più prospere, Così
palesando una intrinseca irragionevolezza;
- art. 4, in quanto l'iniziativa del mezzadro può porre il
concedente - imprenditore nella necessità di abbandonare la propria
attività professionale;
- art. 41, in quanto la conversione annulla la libertà di
iniziativa economica del concedente, intesa come libertà di destinare
un capitale a fini produttivi;
- ancora art. 41, in quanto l'affidamento della conversione al mero
arbitrio del mezzadro contrasta con la riserva di legge in materia di
valutazione dell'"utilità sociale", quale condizione necessaria del
sacrificio dell'iniziativa economica privata;
- artt. 42 e 44, in quanto il concedente è sostanzialmente
espropriato del suo fondo, ossia della propria azienda, senza
indennizzo e senza che l'espropriazione possa servire a realizzare più
equi rapporti sociali.
Considerato che tutti i giudizi vanno riuniti per la loro
identità;
che le questioni sono state già decise con sentenza 7 maggio 1984
n. 138;
che in essa la Corte ha premesso come il legislatore, attraverso
l'istituto della trasformazione della mezzadria in affitto, abbia
confermato il disfavore, già espresso nella precedente normativa,
verso il primo tipo di contratto agrario ed abbia perseguito la duplice
finalità di incrementare la produzione ed evitare la persistente
conflittualità tra le parti del rapporto, considerando con particolare
favore la posizione del mezzadro, il quale all'attività di
condirezione dell'impresa unisce il lavoro manuale e perciò ha un più
intenso e diretto vincolo con il fondo;
che l'istituto della cosiddetta conversione - come la Corte ha
precisato - consiste in effetti in un mutamento più formale che
sostanziale del tipo di contratto, da associativo in commutativo,
giacché il legislatore si è limitato a prendere atto che nella
generalità dei casi la collaborazione tra concedente e mezzadro era
solo apparente, essendo l'impresa mezzadrile gestita solo dal secondo,
mentre il primo non era che un puro percettore di reddito;
che le giustificazioni sopra dette, e in particolare l'assenteismo
del concedente - riscontrabile, secondo l'espressione contenuta nei
lavori preparatori della legge, nella grande maggioranza dei casi -
escludono in linea di principio la violazione degli artt. 3 e 41 Cost.;
che la non ravvisabilità di una fattispecie espropriativa ha
indotto la Corte ad escludere altresl' la violazione degli artt. 42 e
44 Cost.;
che, tuttavia, poiché l'assenteismo del concedente non è sempre
riscontrabile, la Corte ha ritenuto che l'art. 25 l. cit. contrasti
con gli artt. 41 e 44 Cost. nella parte in cui prevede che, nel caso di
concedente imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. n.
153 del 1975 o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla
condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel
primo comma dello stesso art. 25, la conversione abbia luogo senza il
consenso del concedente stesso;
che in conseguenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale, oltre che, parzialmente, dell'art. 25, anche dell'art.
30 l. cit.;
che anche la censura relativa all'art. 4 Cost. ha formato oggetto
della sent. n. 138 del 1984;
che in conclusione, le questioni, in quanto già decise, debbono
essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 30 l. 3 maggio 1982 n. 203,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost. dal
Tribunale di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto
già decise con la sent. n. 138 del 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte