Corte costituzionale

Ordinanza n. 639/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo

comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti

economici al personale statale in attività ed in quiescenza"), come

sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 ("Modifica

della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici

al personale statale in attività ed in quiescenza"), 38 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme

sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato"), come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n.

75 ("Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre

1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale

civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in

materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione

dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di

attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul

trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura

dei termini per la opzione") e 3 dello stesso d.P.R., come modificato

dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n.177

("Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica

delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del

personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti

di previdenza"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Tanzi

Leonardo contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri,

iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 prima serie speciale

dell'anno 1987;

2) ordinanze emesse il 29 ottobre 1986 e il 15 luglio 1987 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da

Morgillo Clemente ed altri e da Pascasio Michelangelo ed altri contro

l'E.N.P.A.S., iscritte ai nn. 800 e 833 del registro ordinanze 1987 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54 prima

serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 1, terzo comma, lett. b) della legge 27 maggio

1959, n. 324 come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n.

185, nella parte in cui esclude la computabilità dell'indennità

integrativa speciale dalla base di computo dell'indennità di

buonuscita E.N.P.A.S., in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97

Cost., ordinanza 17 dicembre 1986, (reg. ord. n. 354 del 1987);

b) dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come mod.

dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui esclude la

computabilità dell'indennità integrativa speciale dalla base di

computo dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., in riferimento agli

artt. 3, 36 e 38 Cost., ordinanze 29 ottobre 1986, (reg. ord. n. 800

del 1987) e 15 luglio 1987, (reg. ord. n. 832 del 1987);

c) degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,

(come mod. dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n.

177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75), nella parte in cui limitano

all'80 per cento della retribuzione annua (comprensiva della

tredicesima mensilità) la base di computo dell'indennità di

buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., in riferimento all'art. 3 Cost.

(ordinanza 15 luglio 1987, reg. ord. n. 833 del 1987);

Considerato che i giudizi così promossi vertono su questioni

analoghe, per cui vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che questa Corte con la sentenza 25 febbraio 1988, n. 220 ha

già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1032 così come modificati dall'art. 7, primo comma, della legge 29

aprile 1976, n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, nella parte

in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di

calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, in

riferimento all'art. 3 Cost.;

che, con la stessa sentenza, questa Corte ha dichiarato

inammissibile, censurandosi una scelta riservata alla

discrezionalità legislativa, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1032, così come mod. dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile

1976, n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75 - nella parte in cui

escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo

dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento

agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

che, con sentenza 7 aprile 1988, n. 408, questa Corte ha

dichiarato parimenti inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27

maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo

1960, n. 185 - nella parte in cui escludono l'indennità integrativa

speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei

dipendenti statali - in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.;

che, le questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe

sono identiche a quelle decise con le su dette sentenze;

che non sono stati addotti argomenti nuovi;

Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

a) dichiara manifestamente inamissibili le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b) della

legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale

statale in attività ed in quiescenza") come sostituito dall'art. 1

della legge 3 marzo 1960, n. 185 dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle

prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari

dello Stato"), come mod. dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, nella

parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base

di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali,

sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con

ordinanze 17 dicembre 1986 (reg. ord. n. 354 del 1987), 29 ottobre

1986 (reg. ord. n. 800 del 1987), 15 luglio 1987 (reg. ord n. 833 del

1987), in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1032, (come mod. dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile

1976, n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75), nella parte in cui

limitano all'80 per cento della retribuizione annua la base di

calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali,

sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con

ordinanza 15 luglio 1987 (reg. ord. n. 833 del 1987) in riferimento

all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:639 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte