Ordinanza n. 640/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 324/1959
- art. 1legge 185/1960
- art. 3legge 185/1960
- art. 38Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 3legge 324/1959
- art. 3Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 7Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 1legge 75/1980
usata come parametro
citata
- art. 9legge 698/1975
- art. 5legge 698/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al
personale statale in attività ed in quiescenza"), come modificato
dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 ("Modificazioni alla
legge 27 maggio 1959, n. 324") e degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno
1987 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra
Fracassini Augusta e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 836 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Viterbo - nel corso di un giudizio
promosso da un' ex dipendente dell'O.N.M.I., in seguito trasferito
alla USL VT 3, relativo alla misura del trattamento di fine rapporto
- con ordinanza 6 giugno 1987 (n. 836 del R.O. 1987), ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della l. 27 maggio 1959, n.
324, come mod. dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 e degli
artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui
eslcudono la computabilità dell'indennità integrativa speciale ai
fini del calcolo dell'indennità di buonuscita;
che detta questione è stata sollevata in quanto a norma
dell'art. 9 della l. 23 dicembre 1975, n. 698 (che ha disposto lo
scioglimento dell'O.N.M.I. ed il trasferimento del relativo personale
ad altri enti), così come modificato dall'art. 5 della l. 1° agosto
1977, n. 563, ai fini del trattamento di fine servizio, il personale
trasferito è iscritto agli istituti od enti previsti per il
personale delle amministrazioni riceventi e detto trattamento va
liquidato, da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio
prestati presso le amministrazioni riceventi, nella misura prevista
per il relativo personale, e per il periodo di servizio prestato
presso l'O.N.M.I., nella misura prevista dal regolamento per il
trattamento di quiescenza del personale del predetto ente;
che detto regolamento prevede l'erogazione dell'indennità di
buonuscita "alle condizioni e nelle misure previste per il personale
statale a norma del T.U. 26 febbraio 1928, n. 619 e successive
modificazioni";
che gli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 - che
ha sostituito il T.U. 26 febbraio 1928, n. 619 - così come l'art. 1
della l. 27 maggio 1959, n. 324 (istitutiva dell'indennità
integrativa speciale), escludono la computabilità dell'indennità
integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità di
buonuscita;
che, secondo il giudice a quo, tale esclusione comporterebbe la
lesione delle garanzie predisposte dagli artt. 3 e 38 Cost. in favore
di tutti i lavoratori ed un'ingiustificata differenza di trattamento
rispetto ai dipendenti degli enti iscritti all'I.N.A.D.E.L., per i
quali la l. 7 luglio 1980, n. 299 ha previsto che l'indennità
integrativa speciale sia inclusa nella base di calcolo
dell'indennità premio di fine servizio;
Considerato che questa Corte, con sentenze 25 febbraio 1988, n.
220 e 7 aprile 1988, n. 408, ha già dichiarato inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, così come mod. dall'art. 7, primo
comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n.
75, nonché dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio
1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n.
185 - nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale
dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti
statali - sollevate sotto analoghi profili;
che non sono stati addotti argomenti che possano indurre a
discostarsi da tali decisioni;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 27 maggio 1959,
n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale in attività ed
in quiescenza"), come modificato dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960,
n. 185 e degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato"), sollevata dal Pretore di Viterbo con ordinanza 6 giugno 1987
(n. 836 del R.O. 1987), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:640 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte