Ordinanza n. 641/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 299/1980
- art. 1legge 324/1959
- art. 1legge 185/1960
- art. 3Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 38Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 7Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
usata come parametro
citata
- art. 14legge 829/1973
- art. 36legge 829/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7
luglio 1980, n. 299 e successive modificazioni ("Conversione in
legge, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per
l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno
1980"), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1987 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da
Castorina Costantino contro l'O.P.A.F.S., iscritta al n. 5 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio -
nel corso di un giudizio riguardante la misura dell'indennità di
buonuscita di un dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie
dello Stato - con ordinanza 19 gennaio 1987, (n. 5 del R.O. 1987) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della
l. 7 luglio 1980, n. 299 e successive modificazioni, nella parte in
cui non estende al personale statale in genere, nonché a quello
dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, il diritto al
computo nell'indennità integrativa speciale;
che tale questione è stata sollevata sotto il profilo
dell'ingiustificata differenza di trattamento tra dipendenti
dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e dipendenti degli
enti locali (art. 3 Cost.), nonché del principio d'imparzialità
sancito dall'art. 97 Cost.;
Considerato che, a norma dell'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n.
324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185,
l'indennità integrativa speciale attribuita al personale statale -
compreso quello dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non
è computabile ai fini dell'indennità di buonuscita;
che a tale normativa risultano conformi tanto gli artt. 3 e 38
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (e successive modificazioni) -
riguardante le prestazioni previdenziali erogate dall'E.N.P.A.S. a
favore del personale statale - quanto gli artt. 14 e 36 della l. 14
dicembre 1973, n. 829, riguardante le prestazioni previdenziali
erogate dall'O.P.A.F.S. a favore del personale dell'Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato;
che, viceversa, l'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299 ha
incluso l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo
dell'indennità premio di fine servizio erogata ai dipendenti degli
enti locali dall'I.N.A.D.E.L., assoggettandola alla relativa
contribuzione;
che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha già
dichiarato inammissibile - censurandosi una scelta riservata alla
discrezionalità legislativa - la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032, così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile
1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui
escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo
dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, in riferimento
che, con sentenza 7 aprile 1988, n. 408, questa Corte ha
dichiarato parimenti inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27
maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo
1960, n. 185, nella parte in cui esclude l'indennità integrativa
speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei
dipendenti statali, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.;
che la questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe
è in tutto analoga a quelle decise con le citate sentenze, ancorché
si riferisca al personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello
Stato;
che non sono stati addotti argomenti che possano indurre a
discostarsi da tali decisioni;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299
("Conversione in legge, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153,
concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti
locali per l'anno 1980") e successive modificazioni, sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza 19
gennaio 1987 (n. 5 del R.O. 1987), in riferimento agli artt. 3 e 97
Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:641 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte