Ordinanza n. 74/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3 e
58 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli
immobili urbani) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 giugno 1982 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Rizzo Paolo ed altra e Premoli Pietro,
iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 15 ottobre 1982 dal Pretore di Recco nel
procedimento civile vertente tra S.r.l. Pietre Strette e Oneto Caterina
ed altri, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 1983;
3) ordinanze emesse il 30 giugno e 24 agosto 1982 dal Pretore di
Carrara nei procedimenti civili vertenti tra Reggio Maria e Bazzi Mario
e tra Frediani M. Rita e Susini Demetrio, iscritte ai nn. 832 e 833 del
registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 94 e 128 dell'anno 1982, 4) ordinanza emessa il 10
novembre 1982 dal Pretore di Casamassima nel procedimento civile
vertente tra Cimmarrusti Pasquale ed altri e Riccardi Rocca, iscritta
al n. 25 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'anno 1983;
5) ordinanze emesse il 29 gennaio e 3 febbraio 1983 dal Pretore di
Cirié nei procedimenti civili vertenti tra Soc. Immobiliare Tere 80 e
Casalino Giacomo e tra Soc. Immobiliare Anna 80 e Volpato Tarcisio,
iscritte ai nn. 260 e 261 del registro ordinanze 1983 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1983;
6) ordinanza emessa il 28 febbraio 1983 dal Pretore di Ruvo di
Puglia nel procedimento civile vertente tra Terrone Giuseppe e
Chiapperini Nicola ed altra, iscritta al n. 262 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 212
dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Rizzo Paolo ed altra, di Avegno
Anna ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1982 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Rizzo Paolo e
Premoli Pietro, avente ad oggetto licenza per finita locazione, il
Pretore di Milano, con ordinanza del 4 giugno 1982 (reg. ord. n. 794
del 1982), sollevava questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 3 e 58 l. 27 luglio 1978, n. 392;
che il Pretore dubitava che le dette norme, in quanto permettono al
locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza
dover provare un suo interesse, prevalente su quello del conduttore, al
mantenimento del rapporto stesso, ledessero il " diritto
all'abitazione", di quest'ultimo, configurabile alla stregua bielle
seguenti norme della Costituzione:
- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nonché
l'adempimento dei doveri di solidarietà;
- art. 3, che sancisce il principio di eguaglianza ed affida alla
Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli alla parità dei
cittadini;
- artt. 30 e 31, che, prescrivendo il diritto - dovere dei genitori
di mantenere, istruire ed educare i figli e tutelando la famiglia,
presupporrebbero la garanzia di "condizioni di vita spaziali" adeguate
allo svolgimento di questo compito;
- art. 32, in quanto la lesione del diritto all'abitazione porrebbe
in pericolo la salute del conduttore;
- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica e la proprietà
privata solo in funzione dell'utilità sociale, della sicurezza,
libertà e dignità umana;
che analoghe questioni venivano sollevate dal Pretore di Recco (che
impugnava anche l'art. 65 l. cit., estendente l'art. 3 ai contratti in
corso al momento di entrata in vigore della legge stessa e non soggetti
a proroga) con ordinanza del 5 ottobre 1982, in causa s.r.l. Pietre
Strette c. Oneto (reg. ord. n. 828 del 1982), nonché dai Pretori di
Carrara con ordinanze del 30 giugno e 24 agosto 1982 in cause Reggio c.
Bazzi nonché Frediani c. Susini (reg. ord. nn. 832 e 833 del 1982),
di Casamassima con ordinanza del 10 novembre 1982 in causa Cimmarrusti
c. Riccardi (reg. ord. n. 25 del 1983), di Cirié con ordinanze del 29
gennaio e 3 febbraio 1983 in cause soc. Immobiliare Tere 80 c.
Casalino e soc. Immobiliare Anna 80 c. Volpato (reg. ord. n. 260 e 261
del 1983), di Ruvo di Puglia con ordinanza 28 febbraio 1983 in causa
Terrone e. Chiapperini (reg. ord. n. 262 del 1983);
che i Pretori di Recco e di Casamassima ravvisavano una tutela
costituzionale del diritto all'abitazione anche, rispettivamente,
nell'art. 47 e nell'art. 14 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle
cause relative alle ordinanze nn. 794, 828, 832, 833 del 1982 e 25 del
1983, chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate;
che la stessa richiesta formulava la parte privata Rizzo Paolo;
che i convenuti nel giudizio in cui è stata emessa l'ordinanza n.
828/82 chiedevano, per contro, che fosse dichiarata l'illegittimità
costituzionale delle norme impugnate.
Considerato che tutti i giudizi debbono essere riuniti per la
identità o connessione delle relative questioni;
che tutte le questioni sono state già decise dalla Corte con
sentenza 28 luglio 1983 n. 252, in cui si è rilevato che la
previsione, di cui agli artt. 1, 3, 58 e 65 l. n. 392 del 1978, della
locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il
conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilità
dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta
causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della
cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non è
configurabile come "presupposto";
che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta
previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra
locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non,
stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la
discrezionalità del legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31
Cost., avendo le norme impugnate un'attinenza soltanto indiretta col
regime della famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost. in quanto i limiti
dell'utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette
l'iniziativa economica e la proprietà privata, sono stati
discrezionalmente apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia
stato leso alcun altro principio costituzionale;
con l'art. 47 Cost., che è inteso a favorire l'acquisto della
proprietà dell'abitazione e non a tutelare il conduttore;
che le osservazioni della citata sentenza relativa all'art. 31
Cost. valgono evidentemente anche con riguardo agli artt. 30 e 32, i
quali, tutelando rispettivamente lo status dei genitori e dei figli e
il diritto alla salute, attengono solo indirettamente alle norme
impugnate;
che le dette questioni sono state dichiarate manifestamente
infondate con ordinanze n. 352 e n. 364 del 1983;
che l'art. 14 Cost., stabilendo l'inviolabilità del domicilio,
nessuna attinenza ha col regime delle locazioni.
Visti gli artt. 26 l.11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 3, 58, 65 l.27 luglio 1978, n. 392,
sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 14, 30, 31, 32, 41, 42, 47
Cost. dai Pretori di Milano, Recco, Carrara, Casamassima, Cirié e Ruvo
di Puglia con le ordinanze indicate in epigrafe e già decise con
sentenza 28 luglio 1983 n. 252.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte