Ordinanza n. 761/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 205Codice penale
- art. 387Codice di procedura penale
- art. 636Codice di procedura penale
- art. 21legge 663/1986
- art. 26legge 663/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, primo
comma, del codice di procedura penale e degli artt.115, secondo
comma, e 229, secondo comma, del codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 dal Giudice Istruttore del
Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Visciano
Carlo ed altri, iscritta al n.254 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Napoli, con
"sentenza di proscioglimento e ordinanza di invio degli atti alla
Corte costituzionale" del 21 gennaio 1986, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 13, secondo comma, 111, primo comma, 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità degli artt. 395, primo comma, del codice di procedura
penale, 115, secondo comma, e 229, n. 2, del codice penale, "nella
parte in cui consentono al G.I. di applicare discrezionalmente la
misura di sicurezza della libertà vigilata ad imputati contro i
quali si sia proceduto con istruzione sommaria - e peraltro senza
interrogatorio da parte del G.I. - e per i quali egli, in
accoglimento delle richieste del P.M., abbia disposto il
proscioglimento; e ciò senza che allo stesso G.I. sia consentito di
disporre la trasformazione del rito, da sommario in formale, al
precipuo ed unico scopo di valutare la eventuale sussistenza di
pericolosità sociale nei giudicabili";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che, risultando la questione di legittimità
costituzionale proposta congiuntamente alla declaratoria di non
doversi procedere contro gli imputati "perché il fatto non
sussiste", resta preclusa al giudice a quo l'applicabilità delle
norme denunciate, in quanto, ai sensi dell'art. 205, primo comma, del
codice penale, "le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice
nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento", con
l'ulteriore conseguenza che, nel caso di specie, provvedimenti in
materia potranno essere adottati soltanto dal giudice dell'eventuale
impugnazione oppure in sede di esecuzione dal magistrato di
sorveglianza, ai sensi rispettivamente degli artt. 205, secondo
comma, del codice penale e 387 del codice di procedura penale e degli
artt. 205 del codice penale, 636 del codice di procedura penale e 69,
quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato
dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 395, primo comma, del codice
di procedura penale, 115, secondo comma, e 229, n. 2, del codice
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 111,
primo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione,
dal Giudice istruttore del Tribunale di Napoli con ordinanza del 21
gennaio 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:761 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte