Ordinanza n. 86/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 152/1968
usata come parametro
citata
- art. 3legge 152/1968
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo,
della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dal Pretore di
Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Tasca Giuseppe ed
altri e l'INADEL, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dal Pretore di
Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Pepe Giovanni ed
altri e l'INADEL, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di costituzione di Tasca Giuseppe ed altri e Pepe
Giovanni ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di due giudizi civili promossi contro
l'INADEL da numerosi iscritti, aventi per oggetto la determinazione
della base di calcolo dell'indennità premio di servizio, il Pretore
di Caltagirone, con ordinanze del 25 settembre 1991, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3, nonché agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, "nella
parte in cui prevede che l'indennità premio di servizio è pari a un
quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi
per ogni anno di iscrizione all'INADEL, e non a un dodicesimo come
previsto per gli omologhi dipendenti statali";
che, secondo il giudice remittente, la rilevata disparità di
trattamento degli iscritti all'INADEL rispetto ai dipendenti statali
"non trova ragionevole giustificazione";
che nei giudizi davanti alla Corte si sono costituiti i
ricorrenti aderendo all'ordinanza di rimessione senza ulteriori
argomentazioni;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata manifestamente inammissibile o comunque infondata,
atteso che la diversità dei sistemi retributivo e previdenziale
delle due categorie di dipendenti pubblici esclude ogni possibilità
di comparazione ai fini dell'art. 3 Cost.;
Considerato che, vertendo i due giudizi sopra la medesima
questione, si deve disporne la riunione ai fini della decisione con
unico provvedimento;
che la questione è già stata sottoposta all'esame di questa
Corte che con sentenza n. 430 del 1991 l'ha dichiarata non fondata in
riferimento all'art. 3 Cost., e manifestamente inammissibile, per
difetto di motivazione, in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38,
97 e 98 Cost;
che nessun nuovo argomento è addotto dal Pretore remittente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8
marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della medesima questione
in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della
Costituzione, pure richiamati nelle stesse ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte