Ordinanza n. 869/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 38Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 1legge 324/1959
- art. 1legge 185/1960
- art. 3d.P.R. 1032/1971
- art. 38d.P.R. 1032/1971
- art. 7d.P.R. 1032/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili
e militari dello Stato") nonché dell'art. 1 della legge 27 maggio
1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale in
attività ed in quiescenza") come modificato dall'art. 1 della legge
3 marzo 1960, n. 185 ("Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324,
recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed
in quiescenza"), promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 marzo 1987 dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Giuliani Angelina
contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed E.N.P.A.S. iscritta
al n. 56 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno
1988;
2) ordinanza emessa l'8 aprile 1987 dal Tribunale amministrativo
regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto da Marcucci Giuseppe
contro l'E.N.P.A.S. iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa il 25 marzo 1987 dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto da
Finizii Remo ed altri contro l'E.N.P.A.S. iscritta al n. 72 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
con ordinanza 2 marzo 1987 (R.O. n. 56 del 1988) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 - nella parte in cui escludono
l'indennità integrativa speciale dalla base di computo
dell'indennità di buonuscita erogata ai dipendenti statali
dall'E.N.P.A.S. - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con
ordinanze 25 marzo 1987 (R.O. n. 72 del 1988) e 8 aprile 1987 (R.O.
n. 71 del 1988), ha sollevato, a sua volta, questione di legittimità
costituzionale dell' art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324, come
modificato dall' art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185, nonché
dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 - nella parte in
cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di computo
della su detta indennità di buonuscita - in riferimento agli artt. 3
e 36 Cost.;
Considerato che i giudizi così promossi vertono su questioni
analoghe, per cui vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha già
dichiarato inammissibile, censurandosi una scelta riservata alla
discrezionalità legislativa, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1971, n.
1032 (così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile
1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75) - nella parte in cui
escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo
dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento
che, con sentenza 7 aprile 1988, n. 408, questa Corte ha
dichiarato parimenti inammissibile la questione di legittimità
costituzioale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, come
sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 - nella parte in
cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo
dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento
agli artt, 3, 36, 38 e 97 Cost.;
che dette questioni, successivamente, sono state dichiarate
manifestamente inammissibili con ordinanza 10 giugno 1988, n. 639;
che, le questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe
sono identiche a quelle decise con le sentenze e l'ordinanza su
dette;
che non sono stati addotti argomenti nuovi;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili
e militari dello Stato") e dell'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n.
324 ("Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in
quiescenza"), come modificato dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n.
185 ("Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante
miglioramenti economici al personale statale in attività ed in
quiescenza"), sollevate con ordinanze 2 marzo 1987 (R.O. n. 56 del
1988) del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 25 marzo
1987 (R.O. n. 72 del 1988) e 8 aprile 1987 (R.O. n. 71 del 1988) del
Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, in riferimento agli
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:869 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte