Ordinanza n. 932/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80,
tredicesimo comma, e 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
(Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), introdotto
dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal
Pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Mulè Santino,
iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza del 21 maggio 1986,
ha sollevato, in riferimento agli artt.3, 4, 16,35, 36 e 42, terzo
comma, della Costituzione, "questione di legittimità" degli artt.80,
tredicesimo comma, e 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
introdotto dall'art.142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella
parte in cui, secondo la giurisprudenza costante della Corte di
cassazione, colui che guida durante il periodo di sospensione della
patente di guida disposta dal Prefetto per brevissima durata, è
soggetto alle stesse sanzioni penali ed alla stessa sanzione della
confisca rispetto a colui che guida senza mai aver ottenuto la
patente di guida e con patente di guida revocata e sospesa a tempo
indeterminato";
Considerato che il giudice a quo ha, in realtà, sollevato due
distinte questioni di legittimità costituzionale: l'una avente ad
oggetto l'art.80, tredicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, denunciato, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione,
nella parte in cui prevede, per chi guida durante il periodo di
sospensione della patente disposta "per brevissima durata", la stessa
misura della pena comminata a chi guida senza avere mai ottenuto la
patente di guida o con patente di guida revocata o sospesa a tempo
indeterminato; l'altra avente ad oggetto l'art.80- bis dello stesso
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 142 della legge
24 novembre 1981, n. 689, denunciato, in riferimento agli artt. 3, 4,
16, 35, 36 e 42, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui
prevede, per chi guida durante il periodo di sospensione della
patente disposta "per brevissima durata", la misura di sicurezza
della confisca obbligatoria del veicolo, senza differenziare la sua
posizione da quella di chi guida senza avere mai ottenuto la patente
di guida o con patente di guida revocata o sospesa a tempo
indeterminato;
e che entrambe le questioni risultano manifestamente
inammissibili, richiedendosi sostanzialmente dal giudice a quo
l'apprestamento, da parte di questa Corte, di un'apposita disciplina
volta a differenziare - sia sul piano della comminatoria della pena
sia sul piano della comminatoria della misura di sicurezza della
confisca - le fattispecie del tipo di quella sottoposta al suo esame
(e, cioè, la "guida durante il periodo di sospensione della patente
disposta dal Prefetto per brevissima durata", nozione per di più
vaga e generica) da altre fattispecie di asserita maggiore gravità
(e, cioè, la guida "senza mai aver ottenuto la patente di guida e
con patente di guida revocata e sospesa a tempo indeterminato"), il
che implica scelte discrezionali riservate al solo legislatore (v.
ordinanze n. 604 del 1987, n. 48 del 1987, n. 290 del 1986).
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla
circolazione stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 21 maggio 1986;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale),
introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 4, 16, 35, 36 e 42, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore
di Fermo con ordinanza del 21 maggio 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:932 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte