Sentenza n. 103/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/05/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 1Codice penale
- art. 9r.d. 1210/1872
- art. 50r.d. 1210/1872
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 186r.d.l. 122/1931
- art. 12r.d.l. 122/1931
- art. 78legge 919/1931
- art. 29r.d. 2903/1923
- art. 16r.d. 2903/1923
- art. 9r.d. 2316/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 186,
u.c., e 189, comma 1, del codice penale militare di pace
(insubordinazione); dell'art. 12 del r.d.l. 26 gennaio 1931, n. 122,
conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22
dicembre 1872, n. 1210 sexies; dell'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923,
n. 2903; dell'art. 16 del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 e degli artt.
9, comma 2, e 50, comma 2, del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022
(ordinamento giudiziario militare di pace - dipendenza del magistrato
relatore dagli organi requirenti); giudizi promossi con ordinanze
emesse dai Tribunali militari territoriali di Padova il 31 ottobre
1979, il 22 febbraio e il 5 marzo 1980, di Torino l'11 novembre 1980,
di Padova il 9 ottobre 1980, di Torino l'11 dicembre 1980, il 27 e il
28 gennaio, il 18, il 19 e il 24 febbraio 1981, di Verona il 19
dicembre 1980 e di Torino il 25 e il 26 febbraio, il 5, il 10, l'11 e
il 18 marzo, il 1 aprile e il 6 maggio 1981, rispettivamente iscritte ai
numeri 15, 338, 339 888 e 900 del registro ordinanze 1980 ed ai numeri
140, 196, 208, 209, 215,235, 247, 256, 257, 283, 284, 352, 353, 517 e
518 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 71, 180 e 194 del 1980 e nn. 63, 70, 151, 186,
193, 221, 248, 255 e 318 del 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore
Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 9 ottobre 1980 (in G.U. n. 70 dell'11 marzo
1981) emessa nel procedimento penale a carico di Bortolami Gian Carlo,
imputato di insubordinazione con ingiuria e minaccia verso superiore
non ufficiale, il Tribunale militare territoriale di Padova sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 dell'ordinamento
giudiziario militare di pace, approvato con r.d. 9 settembre 1941 n.
1022, che, stabilendo la dipendenza del magistrato relatore dagli
organi requirenti, sembrava contrastare con il principio di
indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 102 e 108 della
Costituzione.
La dipendenza del giudice relatore dal procuratore generale
militare trovava poi specificazione negli artt. 12 r.d.l. 26 gennaio
1931, n. 122, convertito in l. 18 giugno 1931 n. 919, 78 r.d. 22
dicembre 1872 n. 1210 sexies, 29 r.d. 30 dicembre 1923 n. 2903 e 16
r.d. 19 ottobre 1923 n. 2316, in materie di assegnazione alla funzione
ed alla sede, di promozione e disciplinare. Anche queste norme venivano
denunciate per prospettabile contrasto con gli artt. 102 e 108 Cost.
Il Tribunale sollevava ancora questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 r.d. n. 1022 del 1941 cit., in materia di
durata in carica dei giudici militari (del collegio faceva parte un
ufficiale riconfermato per un biennio), sempre per contrasto con l'art.
108 Cost., che comporta la rigida predeterminazione per legge della
durata dell'ufficio e la previsione delle cause di incompatibilità e
di decadenza.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Falcinelli
Stefano, imputato di insubordinazione con ingiuria e violenza verso
superiore ufficiale, il Tribunale militare territoriale di Torino, con
ordinanza del 19 febbraio 1981 (in G.U. n. 193 del 15 luglio 1981)
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 186,
ultimo comma, prima ipotesi, c.p.m.p., nella parte in cui esso prevede
la reclusione militare non inferiore a cinque anni per il reato di
insubordinazione con violenza, consistente in lesioni lievi o percosse,
verso il superiore ufficiale. La norma contrasterebbe con gli artt. 3 e
27 Cost., giacché, per effetto della sentenza della Corte
costituzionale 24 maggio 1979 n. 26, il reato, più grave, di
insubordinazione con lesione grave verso il superiore ufficiale viene
punito con la più lieve pena della reclusione da tre a sette anni.
La medesima questione viene sollevata dallo stesso Tribunale con
ordinanza 18 febbraio 1981 (in G.U. n. 248 del 9 settembre 1981),
Volpe, imputato di insubordinazione aggravata con percosse verso
superiore ufficiale.
3. - Con ordinanza 19 dicembre 1980 (in G.U. n. 255 del 16
settembre 1981), Francesconi, imputato di insubordinazione con
violenza commessa da militare in congedo, a causa del servizio
anteriormente prestato, il Tribunale militare territoriale di Verona
sollevava questione di legittimità costituzionale dello stesso art.
186, ultimo comma, prima ipotesi, c.p.m.p. (insubordinazione con
lesioni lievi contro superiore ufficiale); in essa si richiama la
sentenza di questa Corte n. 26 del 1979, denunciando così l'assoluta
arbitrarietà e irragionevolezza della comminatoria ivi contenuta
(contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.), anche in relazione ad analoghe
fattispecie di diritto penale comune, ed ipotizzando altresì un
contrasto della citata norma con l'art. 52 Cost., in quanto la gravità
della detta pena non troverebbe giustificazione nei principi della
disciplina militare risultanti dalla legge 11 luglio 1978 n. 382,
tenuto conto che la pena stessa si applica anche ai militari in
congedo, nei limiti di cui all'art. 238 c.p.m.p.
4. - Con ordinanza 31 ottobre 1979 (in G.U. n. 71 del 12 marzo
1980), Tricomi, imputato di insubordinazione con ingiuria, minaccia e
violenza verso un superiore non ufficiale, con la continuazione, il
Tribunale militare territoriale di Padova sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 186, ultimo comma, seconda
ipotesi, del codice penale militare di pace, nella parte in cui esso
prevede la reclusione militare da tre a dodici anni per il reato di
insubordinazione con violenza, consistente in lesioni personali lievi e
lievissime o in percosse o in maltrattamenti, verso il superiore non
ufficiale. La norma contrasterebbe con l'art. 3 Cost., giacché, per
effetto della sentenza della Corte costituzionale 24 maggio 1979 n. 26,
il reato, più grave, di insubordinazione con lesione grave nei
confronti di superiore ufficiale, viene punito con la più lieve pena
della reclusione militare da tre a sette anni.
La medesima questione viene sollevata dal Tribunale militare
territoriale di Torino: con ordinanze 24 febbraio 1981, Gianno'; 10
marzo 1981, Marchetti; 18 marzo 1981, Montalenti (tutte in G.U. n. 248
del 9 settembre 1981); 11 marzo 1981, Dell'Orco (in G.U. n. 255 del 16
settembre 1981); 1 aprile 1981, Cominetto; 6 maggio 1981, Cepale
(entrambe in G.U. n. 318 del 18 novembre 1981).
5. - Con ordinanza 22 febbraio 1980 (in G.U. n. 180 del 2 luglio
1980), Montefusco, imputato di insubordinazione aggravata con ingiuria
e minaccia verso superiore ufficiale, il Tribunale militare
territoriale di Padova sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 189, primo comma, prima ipotesi, c.p.m.p.,
nella parte in cui esso prevede la reclusione militare da tre a sette
anni per il reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un
superiore ufficiale. La norma contrasterebbe con l'art. 3 Cost.,
giacché, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 24
maggio 1979 n. 26, il reato, più grave, di insubordinazione con
lesione grave verso il superiore ufficiale viene punito con identica
pena.
La medesima questione viene sollevata dallo stesso Tribunale con
ordinanza 5 marzo 1980 (in G.U. 194 del 16 luglio 1980), Di Cintio,
nonché dal Tribunale militare territoriale di Torino con ordinanze 5
marzo 1981 (in G.U. n. 193 del 15 luglio 1981), Bianchetti, 11 novembre
1980 (in G.U. n. 63 del 4 marzo 1981), Novellini, imputati, come il Di
Cintio, di insubordinazione aggravata con minaccia verso superiore
ufficiale; 11 dicembre 1980 (in G.U. n. 151 del 3 giugno 1981),
Maiorano, imputato di insubordinazione con ingiuria verso superiore
ufficiale; - 27 gennaio 1981 (in G.U. n. 186 dell'8 luglio 1981),
Caruso, e 28 gennaio 1981 (in G.U. n. 193 del 15 luglio 1981), Pelle,
entrambi imputati di insubordinazione con ingiurie e minacce verso
superiore ufficiale; 19 febbraio 1981, Falcinelli, cit.; 18 febbraio
1981, Volpe cit.; 25 febbraio 1981 (in G.U. n. 221 del 2 agosto 1981),
Oregioni, e 26 febbraio 1981, Manigrasso (in G.U. n. 221 del 12 agosto
1981), entrambi imputati di insubordinazione con ingiuria verso
superiore ufficiale.
In queste ordinanze si prospetta anche, ma senza motivare
specificamente, un contrasto della detta norma con l'art. 27 Cost.
(finalizzazione della pena alla rieducazione del condannato).
6. - Con la già citata ordinanza 9 ottobre 1980, Bortolami, il
Tribunale militare territoriale di Padova sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 189, primo comma, seconda
ipotesi, c.p.m.p., nella parte in cui esso prevede la reclusione
militare da uno a cinque anni per il reato di insubordinazione con
ingiuria o minaccia verso superiore non ufficiale. La norma - che, con
la presenza delle aggravanti contestate nella specie, potrebbe
comportare la reclusione da un minimo di anni due, mesi quattro e
giorni quindici ad un massimo di anni otto, mesi dieci e giorni dieci -
contrasterebbe con l'art. 3 Cost., giacché, per effetto della sentenza
della Corte costituzionale 24 maggio 1979 n. 26, il reato, più grave,
di insubordinazione con lesione grave contro superiore ufficiale è
punito con la più lieve pena della reclusione da tre a sette anni.
La norma denunciata contrasterebbe anche con l'art. 27, terzo comma,
Cost., per essere la pena sproporzionata alla gravità del fatto e
perciò inidonea alla propria funzione rieducativa.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel suo atto
d'intervento, si richiama alla discrezionalità del legislatore nella
comminatoria delle pene e, quanto all'art. 27 Cost., alla sentenza 22
novembre 1974 n. 264, con cui la Corte costituzionale ritenne la
legittimità dell'ergastolo. Considerato in diritto :
1. - Tutte le ordinanze di rimessione sottopongono alla Corte
questioni identiche o connesse, relative al reato militare di
insubordinazione, e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti
per essere decisi con unica sentenza.
2. - Una delle predette ordinanze (n. 900/80 Bortolami) solleva,
oltre al suindicato problema di carattere sostanziale da quella più
grave, relativa alla insubordinazione con lesioni gravissime o gravi in
danno di superiore ufficiale.
5. - Come ricordano le ordinanze di rimessione, il testo originario
dell'art. 186 risulta ora modificato per effetto della cit. sentenza n.
26 del 1979, non soltanto nei casi in cui la violenza consiste
nell'omicidio tentato o preterintenzionale, ma, ed è ciò che qui
interessa, anche in quello, sopra ricordato, nel quale la violenza
consiste in una lesione grave o gravissima in danno del superiore che
sia ufficiale. Precisamente, in tale ultimo caso, per effetto della
suindicata sentenza sono divenute applicabili, in luogo dell'ergastolo,
le sanzioni stabilite dal codice penale comune per le lesioni gravi o
gravissime (art. 583 primo o secondo comma).
Conseguentemente, risulta alterata la coerenza logica del
trattamento sanzionatorio stabilito in relazione alle ulteriori
ipotesi, in misura decrescente, come si è detto, dalle disposizioni
suddette, le quali appunto per questa ragione sono state denunziate dai
giudici a quibus.
6. - Ciò detto, osserva la Corte che, in tema di sanzioni penali,
il principio di eguaglianza, quale specifica applicazione della regola
generale sancita nell'art. 3 della Costituzione, esige che la pena sia
proporzionata al fatto commesso, in modo che il sistema sanzionatorio
adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale e a quella di
tutela delle posizioni individuali. Le valutazioni all'uopo necessarie
rientrano senza dubbio nell'ambito del potere discrezionale del
legislatore, il cui esercizio può essere censurato sotto il profilo
della legittimità costituzionale soltanto nei casi in cui non sia
stato rispettato il limite della ragionevolezza, di talché la sanzione
comminata risulti irrazionale ed arbitraria (cfr., tra le numerose
decisioni, la sent. n. 72 del 1980).
7. - La Corte, con la richiamata sentenza n. 26/1979, avvertì
come, in dipendenza degli effetti che da essa scaturivano, il limite
della ragionevolezza era da ritenere superato, in particolare nella
ipotesi di insubordinazione con lesioni gravissime o gravi in danno di
superiore non ufficiale; e ciò in quanto tale (minore) fattispecie
criminosa restava sanzionata più severamente di quella (maggiore) di
insubordinazione con lesioni gravissime o gravi in danno di superiore
ufficiale. Nondimeno, l'ambito della pronuncia venne deliberatamente
limitato, ma si aggiunse l'auspicio di un tempestivo intervento del
legislatore, il quale, ovviamente, doveva essere diretto a realizzare,
sulla scorta della sentenza predetta, la necessaria revisione e la
organica regolamentazione del trattamento sanzionatorio di tutte le
diverse ipotesi del delitto di insubordinazione.
Ciò non si è verificato, e la disarmonia, a suo tempo indetti
sensi rilevata dalla Corte, viene ora denunziata con le ordinanze di
rimessione relativamente alle due ipotesi considerate nell'ultimo comma
dell'art. 186, nonché rispetto alle altre ipotesi di insubordinazione
previste dal primo comma dell'art. 189: ipotesi, tutte, nelle quali
risultano in definitiva comminate, per fatti meno gravi, sanzioni più
severe di quelle previste per violazioni considerate dalla stessa legge
di maggiore gravità.
Il che trasmoda di certo nell'irragionevolezza e impone pertanto
alla Corte di intervenire al fine di eliminare una situazione
normativa, il cui perdurare non è costituzionalmente consentito.
Invero - una volta sostituita relativamente ad una delle varie ipotesi
di insubordinazione (quella, cioè, con lesioni gravissime o gravi in
danno di superiore ufficiale, la quale costituisce il perno del
trattamento sanzionatorio in materia) la pena originariamente prevista
dal cod. pen. mil. di pace con quelle stabilite dal codice penale
comune, non sussiste altra alternativa, onde ripristinare la
ragionevolezza e la coerenza della disciplina, se non quella di
eliminare, mediante la pronuncia di incostituzionalità, le pene
estremamente più severe previste dal cod. pen. mil. di pace, siccome
divenute logicamente incompatibili con quelle applicabili, secondo il
codice penale comune, per effetto della più volte richiamata sentenza
di questa Corte. E ciò con la conseguenza armonica e unitaria che, per
tutte le fattispecie di insubordinazione, vanno applicate le sanzioni
previste dalla legge penale comune.
Va avvertito che, a tale fine, la dichiarazione di illegittimità
costituzionale non può essere circoscritta alle norme impugnate, ma
deve essere estesa, in base all'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87,
anche alla residuale ipotesi normativa, la quale concerne
l'insubordinazione con lesioni gravissime o gravi in danno di superiore
non ufficiale. E evidente, infatti, come, nel quadro normativo che ne
risulta, non possa trovare posto una disposizione che fissa la misura
della pena in base a un criterio attualmente privo di razionale
giustificazione.
Infine, considerato che il diverso assetto sanzionatorio relativo
alle varie ipotesi di insubordinazione, conseguente alla presente
pronuncia, è suscettibile di compromettere (in tutto o in parte) anche
la coerenza della disciplina delle pene comminate dal cod. pen. mil. di
pace per altri reati, ritiene questa Corte di rivolgere al legislatore
l'ulteriore esortazione ad intervenire appropriatamente e
tempestivamente così da assicurare all'intera materia del trattamento
punitivo previsto nello stesso codice un'armonica disciplina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 ultimo
comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare
non inferiore a cinque anni se il superiore è un ufficiale e con la
stessa pena da tre a dodici anni se il superiore non è un ufficiale".
b) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 189 primo
comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare da
tre a sette anni, se il superiore è un ufficiale, e da uno a cinque
anni, se il superiore non è un ufficiale".
c) Dichiara, in applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n.
87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 secondo comma
c.p.m.p. limitatamente alle parole "e la reclusione da sette a quindici
anni, se il superiore non è un ufficiale".
d) Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare
territoriale di Padova per il riesame, secondo
la sopravvenuta legge 7 maggio 1981 n. 180, delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 9 e 50, ord. giud. mil. pace,
78 r.d.22 dicembre 1872 n. 1210 sexies, 12 r.d.l. 26 gennaio 1931 n.
122, convertito nella l. 18 giugno 1931 n. 919, 16 r.d. 19 ottobre 1923
n. 2316 e 29 r.d. 30 dicembre 1923 n. 2903, sollevate con l'ordinanza
in epigrafe n. 90 del 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte