Sentenza n. 103/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/04/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 22,
primo comma, 23, primo, secondo e terzo comma, 68, primo comma, 69,
primo, secondo, quarto e quinto comma, 70, primo e secondo comma, 74,
primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 agosto 1977 dal Magistrato di
sorveglianza del Tribunale di Padova sul ricorso di Caselli Gianfranco,
iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 1 febbraio 1978 dal Magistrato di
sorveglianza del Tribunale di Verona sul ricorso di Rotta Angelo,
iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 dell'anno 1978;
3) ordinanza emessa il 2 agosto 1976 dal Magistrato di sorveglianza
del Tribunale di Bologna sul ricorso di Coconica Sergio ed altri,
iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 dell'anno 1978;
4) sei ordinanze emesse il 15 settembre e 28 novembre 1978 dal
Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Pescara sui ricorsi di
Schisano Giovanni, Micheli Giancarlo, D'Amario Antonio, Coletti Ercole,
Di Giacomo Filippo e Baroni Benito, iscritte ai nn. 573, 574 del
registro ordinanze 1978 e ai nn. 4, 5, 6 e 7 del registro ordinanze
1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 73
dell'anno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
udito l'Avvocato generale dello Stato Oscar Fiumara per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna,
chiamato a decidere sui reclami proposti dai detenuti Coronica Sergio
ed altri, con ordinanza del 2 agosto 1976 ha denunciato, in riferimento
agli artt. 36 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 23, primo, secondo e terzo comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dell'art. 22, primo comma, della
stessa legge, là dove è prescritto che le mercedi per i detenuti sono
equitativamente stabilite in misura non inferiore ad un terzo delle
tariffe sindacali.
Secondo il giudice a quo, un lavoro così retribuito non è
socializzante, finendo col divenire per il detenuto o un mezzo di
sfruttamento o un semplice rimedio per passare il tempo vuoto che il
carcere offre: in entrambi i casi non educa certamente il detenuto al
lavoro.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 20 settembre 1978.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ha
chiesto preliminarmente che la questione venga dichiarata
inammissibile.
Rileva l'Avvocatura che la giurisprudenza di questa Corte (si cita
la sentenza n. 72 del 1968), definendo "giudizio" ogni procedimento
davanti al giudice, riconosce al magistrato di sorveglianza il potere
di sollevare incidente di legittimità costituzionale. Non tutto ciò
che fa capo al magistrato di sorveglianza è però un giudizio e non
tutte le norme dell'ordinamento penitenziario sono necessariamente
influenti e rilevanti sui poteri attribuiti a tale magistrato.
Il procedimento a quo - poiché il reclamo riguarda l'osservanza
delle norme sull'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni
concernenti la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle
attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali - si
svolge senza forme particolari e senza contraddittorio ed è deciso con
ordine di servizio non soggetto ad impugnazione. La procedura concerne,
dunque, una mera vigilanza sull'osservanza delle norme e non è affatto
un giudizio sui diritti patrimoniali; l'ordine di servizio non ha né
contenuto né forma di pronuncia giurisdizionale, capace della forza
del giudicato, che risolva un conflitto di interessi sui diritti del
lavoratore. Diverso inquadramento trovano, invece, i provvedimenti del
magistrato di sorveglianza relativi alla esecuzione della pena e, in
generale, al trattamento penale, che sono dati con ordinanza e
comportano una valutazione discrezionale produttiva di effetti.
Quando il procedimento viene deciso con l'ordine di servizio, si
accertano mere violazioni di norme sul trattamento, dando disposizione
all'autorità preposta per l'eliminazione di comportamenti non conformi
alla legge, ma non si decidono controversie di lavoro o di previdenza
sociale.
Conseguentemente, secondo l'Avvocatura, la questione di
illegittimità costituzionale appare, da un canto, "inammissibile"
perché pronunciata in un procedimento amministrativo non attinente al
trattamento penale e, dall'altro, "manifestamente irrilevante" perché
non spetterebbe mai al magistrato di sorveglianza decidere con ordine
di servizio sui diritti patrimoniali dei lavoratori.
Nel merito l'atto d'intervento ha chiesto che la questione sia
dichiarata non fondata.
2. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova,
chiamato a decidere sul reclamo proposto dal detenuto Caselli
Gianfranco, con ordinanza emessa il 19 agosto 1977 ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 27, 36, 37 e 38 della Costituzione, questione
di legittimità dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella
parte in cui consente che le mercedi per i detenuti lavoratori siano
equitativamente stabilite in misura inferiore fino a un terzo da una
speciale commissione.
Rileva l'ordinanza di rimessione che la disciplina denunciata,
oltre ad apparire irragionevole (non esistendo differenze in relazione
all'opera prestata tra lavoratori detenuti e lavoratori liberi) e
contraddittoria (perché analogo trattamento non è riservato in tema
di "lavoro all'esterno" e di lavoro prestato dal detenuto in stato di
semilibertà), viene ad incidere sul principale (e spesso unico) mezzo
di elevazione del "carcerato", e determina una retribuzione
insufficiente e sproporzionata alla qualità e quantità del lavoro
prestato.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 21 dicembre 1977.
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio, ha contestato,
riportandosi alle deduzioni sub 1, l'ammissibilità e, comunque, la
fondatezza della dedotta questione.
3. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Verona,
chiamato a pronunciarsi su una richiesta di corresponsione di arretrati
proposta da un detenuto per l'attività lavorativa da lui svolta presso
la locale casa circondariale; con ordinanza del 1 febbraio 1978 ha
denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma,
25, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost.,
l'illegittimità dell'art. 69, quarto comma, della legge n. 354 del
1975, nella parte in cui attribuisce al magistrato di sorveglianza la
competenza a decidere con ordine di servizio sui reclami dei detenuti e
degli internati in materia riguardante l'attribuzione della qualifica
lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione,
nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le
assicurazioni sociali.
Secondo il giudice a quo il detenuto, che, per quanto attiene alla
valutazione dell'attività lavorativa prestata, non può essere
distinto da alcun altro lavoratore, viene menomato nel suo diritto alla
tutela giurisdizionale, data la esclusiva competenza nella materia del
magistrato di sorveglianza (secondo il binomio, del tutto
insufficiente, reclamo - ordine di servizio), viene sottratto al
giudice ed alla procedura dei diritti (il giudice ed il procedimento
del lavoro) e privato, proprio per l'assenza di un'adeguata protezione
processuale, del diritto alla tutela del lavoro e del diritto ad una
retribuzione proporzionata.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 giugno 1978.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ha
chiesto, riproducendo, sostanzialmente, le precedenti deduzioni (con il
richiamo anche alla sentenza n. 132 del 1973), che la questione venga
dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata.
4. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara,
con due ordinanze, emesse il 15 settembre 1978 su reclami di detenuti
lavoratori, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
dell'art. 68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, in
relazione alla tabella A allegata alla legge stessa, comprendendo una
pluralità di tribunali nella giurisdizione di quasi tutti gli unici
sorveglianza, ed in particolare di quello istituito presso il Tribunale
di Pescara, di fatto non mette in grado il magistrato ad esso addetto
di assicurare la sua presenza con eguale continuità nei diversi
istituti penitenziari, con conseguente disparità di trattamento tra i
ristretti nei vari istituti, in violazione dell'art. 3 Cost.; dell'art.
68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla
legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, per i motivi sopra
indicati, non mettendo il magistrato di sorveglianza, in particolare
quello di Pescara, nelle condizioni di assicurare affatto, e comunque
con la continuità necessaria, la sua presenza negli istituti
penitenziari distanti dalla sede dell'ufficio e quindi di raccogliere
le istanze e i reclami in forma orale dei detenuti ivi ristretti, rende
possibile la limitazione del diritto alla difesa di costoro, in
violazione all'art. 24, secondo comma, Cost.; dell'art. 68, primo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12
gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, non ponendo, per gli stessi
motivi, il magistrato di sorveglianza, in particolare quello di
Pescara, nelle condizioni di assicurare in ogni caso, e comunque con la
necessaria continuità, la sua presenza negli istituti più distanti
dalla sede del suo ufficio e di garantire anche ai soggetti ivi
ristretti l'esercizio dei diritti riconosciuti ai detenuti, lo
configura come un magistrato precostituito dalla legge in maniera del
tutto innaturale ed illogica, in violazione dell'art. 25, primo comma,
Cost.; degli artt. 68, primo comma, 70, primo e secondo comma, 74,
primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge
12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui tali norme, considerate
singolarmente e nel loro combinato disposto, imponendo al magistrato di
sorveglianza, in particolare a quello addetto all'ufficio di
sorveglianza di Pescara, un'attività itinerante esasperata di là da
ogni limite di accettabilità e ragionevolezza, precludono e comunque
menomano fortemente l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionale e
giudiziaria di tale magistrato, in violazione dell'art. 102, primo
comma, Cost., ed al contempo confermano e aggravano le condizioni da
cui derivano le situazioni di illegittimità costituzionale prima
indicate; dell'art. 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977,
n. 1, nella parte in cui, assegnando al magistrato di sorveglianza
funzioni meramente ispettive e amministrative con potestà decisionale
(ordine di servizio) limitata e affidata nell'esito alla disponibilità
dell'amministrazione penitenziaria ad ottemperare, riduce il magistrato
di sorveglianza ad organo extra ordinem spoglio di giurisdizione, non
(più) soggetto soltanto alla legge, non (più) autonomo e indipendente
da ogni altro potere, in violazione degli artt. 101, secondo comma, e
104, primo comma, della Costituzione; dell'art. 69, quinto comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977,
n. 1, nella parte in cui, prevedendo la procedura de plano attraverso
ordini di servizio, senza possibilità di difesa tecnica e di gravame
per il reclamante e i controinteressati, anche in materia di lavoro e,
quindi, di diritti soggettivi, pone in tale materia una disparità di
trattamento fra cittadini detenuti e non detenuti e lede il diritto
alla difesa del reclamante e dei controinteressati, in violazione,
rispettivamente, degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost..
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 7 febbraio 1979
Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale
ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili perché
proposte in sede di decisione su reclami in materia di lavoro dei
detenuti, materia nella quale il magistrato di sorveglianza esercita
funzioni amministrative e non giurisdizionali.
5. - Analoghe questioni il Magistrato di sorveglianza presso il
Tribunale di Pescara ha sollevato, adottando motivazioni quasi
identiche, con quattro ordinanze, emesse il 28 novembre 1978, sulle
istanze di remissione del debito proposte da D'Amano Antonio, Coletti
Ercole, Di Giacomo Filippo e Baroni Benito.
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 14 marzo 1979.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che le questioni, se ritenute rilevanti (del che vi sarebbe da dubitare
giacché il giudice a quo avrebbe posto in essere l'accorgimento di
avvalersi del giudizio in corso per sollevare "direttamente" un
giudizio di legittimità costituzionale), vengano dichiarate non
fondate. Considerato in diritto :
1. - Le nove ordinanze in epigrafe sottopongono all'esame della
Corte questioni di legittimità costituzionale più o meno strettamente
connesse, così da giustificare la riunione de; relativi giudizi, al
fine di deciderli con un'unica sentenza.
2. - Le questioni dedotte coinvolgono, tutte, norme della legge 26
luglio 1975, n. 354, aventi attinenza, diretta o indiretta, con le
funzioni del magistrato di sorveglianza, quali risultano articolate dal
nuovo ordinamento penitenziario. Più esattamente, i dubbi di
costituzionalità hanno per oggetto sia norme dalla portata generale,
riflettentisi come tali sul complesso di dette funzioni, sia norme
dalla portata particolare, concernenti cioè una singola, determinata
funzione. Le esigenze sottostanti al requisito della rilevanza
impongono di prendere le mosse da quest'ultimo, più specifico,
aspetto.
3. - Dall'esame delle situazioni concrete, quali emergono dal tipo
di domanda inizialmente rivolta a ciascuno dei giudici a quibus, si
ricava con chiarezza che, fra i tanti settori di intervento previsti
dall'ordinamento penitenziario per il nuovo magistrato di sorveglianza,
sono essenzialmente due a venire in evidenza: da un lato (ordinanze n.
485/77, nn. 154, 318, 573, 574/78), quello cui fanno capo i reclami dei
detenuti in materia di lavoro; dall'altro (ordinanze nn. 4, 5, 6,
7/79), quello cui fanno capo le richieste di remissione del debito. Le
differenze che, quanto a natura e forme dell'intervento, caratterizzano
l'un settore rispetto all'altro importano, come immediata conseguenza,
la necessità di affrontare distintamente le tematiche poste dai due
gruppi di ordinanze.
4. - Con le cinque ordinanze del primo gruppo i Magistrati di
sorveglianza presso i Tribunali di Padova, Verona, Bologna e Pescara
chiamano complessivamente in causa gli artt. 22, primo comma, 23, primo
e secondo comma, 68, primo comma, 69, primo, secondo, quarto e quinto
comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26
luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo
comma, 25, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 35, primo comma, 36,
primo comma, 37, primo comma, 38, secondo comma, 101, secondo comma,
102, primo e secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.
Rispetto a tali questioni l'Avvocatura dello Stato ha sistematicamente
premesso ad ogni altro rilievo un'eccezione di inammissibilità del
tutto preliminare.
Infatti, nelle relative difese in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, risulta sempre contestata la legittimazione del
magistrato di sorveglianza a sollevare questione di legittimità
costituzionale nel corso di procedimenti originati da reclami di
detenuti in materia di lavoro: e ciò in quanto si sarebbe in presenza
di un "procedimento amministrativo non attinente al trattamento
penale", ovvero "di una materia nella quale il magistrato di
sorveglianza esercita funzioni amministrative e non giurisdizionali",
limitandosi all'emanazione di un ordine di servizio (art. 69, quinto
comma, lett. a, della legge n. 354 del 1975).
L'eccezione va accolta, ma non tanto in base ai due precedenti
richiamati dall'Avvocatura dello Stato (sentenza n. 72 del 1968,
peraltro invocata in direzione opposta dai Magistrati di sorveglianza
di Padova e di Bologna, e sentenza n. 132 del 1973), entrambi aderenti
a situazioni normative troppo diverse dall'attuale, quanto in base ad
un precedente di epoca successiva all'instaurazione dei presenti
giudizi, costituito com'esso è dall'ordinanza n. 87 del 1978. Con tale
ordinanza, questa Corte - chiamata a pronunciarsi su un conflitto di
attribuzione tra un magistrato di sorveglianza e il Ministero di grazia
e giustizia a proposito dell'esecuzione di un ordine di servizio
emanato ai sensi dell'art. 69, quinto comma, lett. a, della legge 26
luglio 1975, n. 354 - ha preso recisa posizione sul problema della
natura dell'intervento del magistrato di sorveglianza in materia di
lavoro, sia pure sotto il particolare profilo del riconoscimento della
"legittimazione ad essere parte in conflitto di attribuzioni"
limitatamente all'esercizio della funzione giurisdizionale", affermando
senza riserve che "nell'attività giurisdizionale" non può essere
ricompresa la potestà del magistrato di sorveglianza di decidere con
ordine di servizio sui reclami dei detenuti concernenti la qualifica
lavorativa e la mercede".
L'affermazione non può che essere ribadita anche sotto il profilo
dell'iniziativa per il controllo incidentale di legittimità (v. pure,
con riguardo ad un'altra competenza non giurisdizionale del magistrato
di sorveglianza, la sentenza n. 74 del 1979): la ragione fondamentale
del diniego di giurisdizionalità nei confronti dell'intervento di cui
all'art. 69, quinto comma, lett. a, della legge n. 354 del 1975 resta
quella, già allora evidenziata, che il procedimento instaurato dal
reclamo del detenuto in materia di lavoro "non sostituisce" la tutela
giurisdizionale, che è riservata al giudice dei diritti ", secondo le
regole della competenza ordinaria, non essendovi motivo di distinzione,
a tale proposito, tra il normale lavoro subordinato ed il lavoro dei
detenuti o internati.
5. - Con le quattro ordinanze del secondo gruppo il Magistrato di
sorveglianza presso il Tribunale di Pescara chiama complessivamente in
causa gli artt. 68, primo comma, 69, primo, secondo, quarto e quinto
comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26
luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,
25, primo comma, 102, primo e secondo comma, e 104, primo comma, della
Costituzione. Per quanto riguarda tali ordinanze, emanate nel corso di
altrettanti procedimenti instaurati per ottenere il beneficio della
remissione del debito (art. 56 della legge n. 354 del 1975), la
legittimazione del magistrato di sorveglianza a proporre questioni
incidentali di legittimità costituzionale non si presta a discussioni
(v., per un implicito precedente, la sentenza n. 51 del 1984). A
dimostrazione che l'intervento del magistrato di sorveglianza in
materia di remissione del debito si traduce in un'attività sicuramente
giurisdizionale concorrono i mezzi di difesa assicurati alle parti
(artt. 71 e 71 bis della legge n. 354 del 1975), la ricorribilità del
provvedimento per cassazione (art. 71 ter della stessa legge) e
l'impossibilità di adire altri giudici di merito, trattandosi di
tutela riservata al magistrato di sorveglianza.
Lungi dal contestare tutto ciò, l'Avvocatura dello Stato prospetta
il problema dell'ammissibilità delle questioni in esame sotto un altro
profilo, mettendone in dubbio la rilevanza "ai fini del decidere il
giudizio nel corso del quale tali questioni sono state sollevate". Alla
rilevanza, si precisa, sarebbe dedicata "qualche considerazione che
appare meramente di stile e, quindi, ben poco convincente", tanto da
suscitare l'impressione che il giudice a quo "abbia posto in essere
l'accorgimento di avvalersi di un giudizio in corso, alla definizione
del quale non soccorre, perché non occorre, la soluzione delle
proposte questioni di legittimità costituzionale", al reale scopo di "
sollevare direttamente un giudizio di tal natura".
Pur dovendosi riconoscere che nelle quattro ordinanze del
Magistrato di sorveglianza di Pescara la motivazione presenta
innegabili connotati di genericità, non solo e non tanto perché di
contenuto perfettamente identico, ma anche e soprattutto perché quasi
del tutto coincidente con quella delle due ordinanze di rimessione (nn.
573, 574/78: v. retro, n. 4) pronunciate dallo stesso magistrato di
sorveglianza in altrettanti procedimenti su reclami in materia di
lavoro, non si può, d'altra parte, trascurare il fatto che le quattro
ordinanze si diversificano dalle due precedenti per la più ampia,
specifica, attenzione dichiaratamente prestata al requisito della
rilevanza e per il concreto richiamo all'oggetto dell'istanza
(remissione del debito) ogni volta contenuto nelle rispettive
intestazioni.
Ciò non comporta, ovviamente, che le relative questioni siano per
ciò solo da ritenere ammissibili, ma impone una più attenta analisi
dei loro eventuali riverberi sulla decisione dei giudizi a quibus,
tanto più che la pluralità delle questioni sollevate da ciascuna
ordinanza non consente un discorso unitario, occorrendo distinguere a
seconda che tali questioni abbiano per oggetto norme attinenti alla
competenza del magistrato di sorveglianza (art. 69, primo, secondo,
quarto e quinto comma, della legge n. 354 del 1975) oppure norme
attinenti all'organizzazione giudiziaria (artt. 68, primo comma, 70,
primo e secondo comma, e 74, primo comma, della stessa legge, nelle
parti indicate dalle ordinanze).
6. - Le prime questioni, nonostante l'impegno dedicato dal giudice
a quo alla motivazione sulla rilevanza, appaiono così palesemente
prive di incidenza ai fini del decidere da far risultare la motivazione
stessa del tutto inconferente nei loro confronti. Si tratta, infatti,
di questioni di legittimità costituzionale che nulla hanno in comune
con la remissione del debito. Ne sono oggetto norme che - concernendo,
rispettivamente, la vigilanza sull'organizzazione degli istituti di
prevenzione e di pena (art. 69, primo comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354), la vigilanza sull'esecuzione della custodia degli
imputati (art. 69, secondo comma), l'approvazione con ordine di
servizio del programma di trattamento (art. 69, quarto comma) e la
decisione con ordine di servizio dei reclami in materia di lavoro o di
procedimenti disciplinari (art. 69, quinto comma) - rimangono del tutto
estranee alla remissione del debito e sono, quindi, assolutamente
inapplicabili a questa. Lo conferma il fatto che le questioni così
dedotte addebitano al legislatore di avere con tali norme assegnato al
magistrato di sorveglianza "funzioni meramente ispettive e
amministrative" con " potestà decisionale limitata", previa semplice "
procedura de plano": in materia di remissione del debito, invece, come
già si è sottolineato ad altri fini (v. retro, n. 5), la funzione
esplicata dal magistrato di sorveglianza, attraverso una procedura
tutt'altro che de plano, è di tipo prettamente giurisdizionale.
Rispetto alle questioni in parola, il difetto di rilevanza
prospettato in termini generali dall'Avvocatura dello Stato viene,
perciò, ad evidenziarsi, sia pure per altra via, in maniera talmente
netta da rendere ineluttabile la relativa declaratoria di
inammissibilità
7. - Restano le questioni di legittimità costituzionale che hanno
per oggetto norme attinenti all'organizzazione giudiziaria. Nei loro
confronti non si può certo parlare di assoluta estraneità alla
materia della remissione del debito. Il fatto che ne siano coinvolte la
collocazione territoriale degli uffici di sorveglianza, cui
sovraintende il magistrato di sorveglianza come organo monocratico
(art. 68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nelle tre
parti specificatamente indicate dalle ordinanze), e la composizione
degli organi collegiali (sezione di sorveglianza, consiglio di aiuto
sociale) di cui sono chiamati a far parte uno o più magistrati di
sorveglianza (artt. 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della
stessa legge, nelle parti rispettivamente indicate dalle ordinanze),
consente al giudice a quo di dolersi che la strutturazione complessiva
della figura del magistrato di sorveglianza, anche in considerazione
dell'ambito territoriale affidatogli, non lo mette nelle condizioni di
assicurare con la continuità necessaria la propria presenza nei
diversi istituti penitenziari: imponendo a detto magistrato
un'attività itinerante esasperata, gli si precluderebbe e comunque gli
si menomerebbe l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionali,
compresa, dunque, quella che lo legittima a provvedere sulla remissione
del debito. Ciò è tanto vero che, nel motivare circa la rilevanza, le
ordinanze di rimessione fanno leva sulla " circostanza che l'organo
decidente, per colpa dell'innaturale precostituzione dell'ufficio di
sorveglianza, non abbia potuto attingere personalmente, attraverso i
pur previsti contatti diretti con l'interessato, solo perché questi
era ristretto in un istituto penitenziario posto lontano dalla sede
dell'ufficio, elementi utili alla migliore valutazione della condotta
tenuta durante la detenzione".
A prescindere dal rilievo, comunque marginale, che, per una delle
quattro ordinanze (la n. 4/1979), la circostanza non trova
corrispondenza negli atti di causa, provenendo la richiesta di
remissione del debito da persona già dimessa dal carcere, si può
senz'altro convenire sull'esistenza degli inconvenienti lamentati,
primo fra tutti quello derivante dalle dimensioni delle circoscrizioni
territoriali di gran parte degli uffici di sorveglianza, nel quadro di
un sistema di competenze che - creato quasi dal nulla nel 1975 e poi
via via ampliatosi (legge 12 gennaio 1977, n. 1; legge 20 luglio 1977,
n. 450; legge 24 novembre 1981, n. 689) - meriterebbe sicuramente,
dopo circa un decennio di intensa sperimentazione, di essere riveduto.
Ma un simile intervento, implicando una pluralità di scelte
discrezionali, non rientra nei poteri di questa Corte ed esula dai
mezzi a sua disposizione. In particolare, la Corte non può operare
scelte nell'ambito di complessi normativi, la cui estesa articolazione
è di per sé dimostrativa della necessità di una serie di previsioni,
anche di natura organizzativa (si pensi, in primis, alla tabella A, ove
sono elencate "sedi e giurisdizioni degli uffici di sorveglianza per
adulti", allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, nella versione
sostituita dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1977, n. 1), che
soltanto il legislatore, nella discrezionalità che gli è propria,
può effettuare (cfr. le sentenze n. 137 del 1981, nn. 205, 214 e 274
del 1983, nn. 25 e 70 del 1984). Per questa ragione, anche le questioni
aventi per oggetto parti degli artt. 68, primo comma, 70, primo e
secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
vanno dichiarate inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 22, primo comma, 23, primo, secondo e terzo
comma, 68, primo comma, 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, 70,
primo e secondo comma, 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n.
354, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma,
25, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 35, primo comma, 36, primo
comma, 37, primo comma, 38, secondo comma, 101, secondo comma, 102,
primo e secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dal
Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna con
l'ordinanza emessa il 2 agosto 1976 (reg. ord. n. 318 del 1978), dal
Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova con
l'ordinanza emessa il 19 agosto 1977 (reg. ord. n. 485 del 1977), dal
Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Verona con
l'ordinanza emessa il 1 febbraio 1978 (reg. ord. n. 154 del 1978) e
dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara con le
due ordinanze emesse il 15 settembre 1978 (reg. ord. nn. 573 e 574 del
1978);
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 69, primo, secondo, quarto e quinto comma,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento agli
artt. 3,24, secondo comma, 102, primo e secondo comma, e 104, primo
comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il
Tribunale di Pescara con le quattro ordinanze emesse il 28 novembre
1978 (reg. ord. nn. 4, 5, 6 e 7 del 1979);
e) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 68, primo comma, 70, primo e secondo comma,
e 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 102,
primo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso
il Tribunale di Pescara con le quattro ordinanze emesse il 28 novembre
1978 (reg. ord. nn. 4, 5, 6 e 7 del 1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte