Sentenza n. 105/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/05/1976 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 134 e 139
del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1974 dal pretore
di Bologna nella causa di lavoro vertente tra Brezzi Mauro e la ditta
confezioni Maxima, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4
dicembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 18 luglio 1974 nel corso del procedimento
civile di lavoro vertente tra Brezzi Mauro e la ditta confezioni
Maxima, il pretore di Bologna ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 134 e 139 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773
(testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che, rispettivamente,
subordinano l'attività degli istituti privati di investigazioni alla
licenza del prefetto, e impongono loro l'obbligo di collaborare con le
forze dell'ordine, per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 13, 14, 15,
24, 27, 41 e 98 della Costituzione.
L'attività investigatrice privata lederebbe diritti inviolabili
dell'uomo compromettendone un proficuo inserimento nella vita sociale
(art. 2), creerebbe condizioni di diseguaglianza tra cittadini (art.
3), contrasterebbe con i principi delle convenzioni internazionali che
garantiscono il rispetto della vita privata da parte dei pubblici
poteri, convenzioni cui l'ordinamento giuridico italiano deve
uniformarsi (art. 10), integrerebbe una aggressione alla sfera della
libertà personale, di domicilio ed epistolare dell'individuo (artt.13,
14 e 15), comprometterebbe il diritto alla difesa in giudizio (art.
24), violerebbe la presunzione di non colpevolezza (art. 27), si
concreterebbe nell'esercizio di una impresa contrario al rispetto della
dignità umana (art. 41, secondo comma), si risolverebbe nell'esercizio
di funzioni pubbliche da parte di privati cittadini che, non essendo al
servizio della nazione come i pubblici impiegati, non possono esserne
investiti (art. 98). Considerato in diritto :
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 134 e 139
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevata dal
pretore di Bologna per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 13, 14, 15,
24, 27, 41 e 98 Cost., è manifestamente irrilevante.
La prima delle due disposizioni testé menzionate prevede che senza
licenza del prefetto sia vietato ad enti o privati "di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di
privati" (oltre che svolgere attività di custodia o vigilanza di
proprietà mobiliari od immobiliari); la seconda prescrive agli uffici
di vigilanza e di investigazione privata ed ai loro agenti di prestare
la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. Ora, è
evidente che nessuna di tali disposizioni doveva trovare applicazione,
né diretta né indiretta, nella controversia pendente davanti al
pretore, avente ad oggetto il diritto o meno della ditta convenuta di
rifiutare la corresponsione delle provvigioni, pretese dall'attore e
relative a contratti cui la ditta medesima non aveva dato esecuzione
valendosi dell'art. 1461 del codice civile.
Giacché, ed a prescindere dalla considerazione che una eventuale
declaratoria di incostituzionalità non avrebbe altro effetto che di
rendere indiscriminatamente libera l'attività in questione, il fatto
che, nella specie, il mutamento delle condizioni patrimoniali
dell'altro contraente, divenute tali "da porre in pericolo il
conseguimento delle controprestazioni", risultasse dal rapporto di un
istituto privato di investigazioni, era del tutto indifferente nel
giudizio, ben potendo tali circostanze essere giunte a conoscenza della
controparte in altri e diversi modi. Né ai rapporti di istituti del
genere l'ordinamento attribuisce comunque un valore probatorio
qualificato.
Altrettanto palese è la irrilevanza delle censure all'art. 139 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, totalmente estraneo al
giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 134 e 139 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata in riferimento agli artt.
2, 3, 10, 13, 14, 15, 24, 27, 41 e 98 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte