Sentenza n. 112/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/04/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1997
dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, nel corso di
due procedimenti penali riuniti, iscritta al n. 483 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, procede
nei confronti di due imputati di omicidio colposo aggravato, ai quali
è ascritto di aver cagionato la morte della vittima con due condotte
colpose concorrenti, alla guida dei rispettivi autoveicoli, in
violazione delle norme sulla circolazione stradale. Avvenuta la
costituzione di parte civile dei familiari della vittima, il
difensore di uno degli imputati osservava con nota scritta che l'art.
83 del codice di procedura penale consente alla sola parte civile, e
non all'imputato, che pure vi avrebbe interesse, di citare il
responsabile civile (nella specie l'impresa assicuratrice), ciò che
comporta che a mente degli artt. 538 e 540 del codice di procedura
penale l'imputato stesso si vede esposto da solo alle conseguenze
economiche di una eventuale sentenza di condanna nonostante abbia
ottemperato alle previsioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990
sulla assicurazione della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. Il difensore annunciava di voler
pertanto sollevare questione di legittimità costituzionale del
suddetto art. 83 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione e tale questione formalmente sollevava all'udienza
dibattimentale, in sede di questioni preliminari, ai sensi dell'art.
491 del codice di procedura penale.
Tanto premesso, il pretore si pone anzitutto il problema della
rilevanza della questione in relazione all'avvenuto decorso del
termine per la citazione del responsabile civile, fissato nell'art.
555, terzo comma, del codice di procedura penale secondo quanto
stabilito con sentenza n. 453 del 17 novembre 1992 di questa Corte
costituzionale; ma subito rileva essere evidente che, non essendo
prevista dalla legge la citazione del responsabile civile da parte
dell'imputato, l'imputato stesso non avrebbe potuto in alcun modo
attivarsi in tal senso, mentre, in caso di accoglimento della
questione di costituzionalità, sarebbe sempre possibile chiedere la
restituzione nel termine.
2. - Ritenuta così la rilevanza della questione e passando alla
valutazione della sua non manifesta infondatezza, il pretore
sottopone ad analisi la sentenza n. 38 del 16 febbraio 1982 di questa
Corte (ribadita nell'ordinanza n. 120 del 18 giugno 1982), con la
quale la stessa questione, sollevata allora in relazione agli artt.
107 e 110 del codice di procedura penale del 1930, fu giudicata non
fondata. In proposito l'ordinanza del giudice a quo osserva che il
riferimento, in detta sentenza contenuto, alla non incidenza sul
diritto di difesa dell'imputato di un possibile contrasto di
giudicati non esaurisce il problema della disparità di trattamento
fatta dalla legge processuale (sotto il codice del 1930 come sotto il
codice vigente) all'imputato rispetto al responsabile civile.
L'imputato, quando nel processo penale vi sia costituzione di parte
civile, si trova ad essere convenuto in detto processo anche per gli
interessi civili, "che non di rado, anzi, assumono un rilievo pratico
pari se non superiore a quello di essere mandato assolto
dall'accusa". "Nel caso di condanna penale e conseguente condanna al
risarcimento dei danni ed eventuale provvisionale" - prosegue
l'ordinanza - "l'imputato sarà tenuto al pagamento anche di ingenti
somme, mentre il responsabile civile rimasto estraneo al processo non
sarà tenuto che in una fase successiva ed eventuale". Per converso,
il responsabile civile (in particolare l'impresa assicuratrice tenuta
ai sensi della legge n. 990 del 1969) "potrà decidere di intervenire
volontariamente nel processo penale secondo una sua libera scelta,
mentre l'imputato assicurato non ha un corrispondente potere di
chiamare l'impresa assicuratrice ai fini di essere manlevato nei
confronti della domanda di risarcimento dei danni avanzata nei suoi
(soli) confronti dalla parte civile. E ciò non può non configurare
un'indubbia disparità di trattamento processuale, assolutamente non
giustificata da alcuna diversità di posizioni".
Al di là di queste considerazioni, l'ordinanza del pretore
affronta un altro e diverso profilo della questione, più
specificamente inerente al sistema proprio della legge n. 990 del
1969, concernente l'assicurazione della responsabilità civile
derivante dalla circolazione di veicoli a motore. Secondo tale
sistema, colui che ha subi'to un danno in relazione alla circolazione
dell'autoveicolo può esercitare direttamente l'azione nei confronti
dell'assicuratore sulla base di quanto espressamente disposto
dall'art. 18 della legge, dandosi così vita, a' termini dell'art. 23
della legge stessa, ad un litisconsorzio necessario con l'assicurato.
Nel processo civile - osserva l'ordinanza - nulla vieta dunque al
danneggiante convenuto di chiamare in garanzia l'assicuratore, mentre
tale possibilità non è data allo stesso danneggiante quando si
trovi ad essere imputato nel processo penale, dove è tuttavia in
corso l'azione civile per il risarcimento del danno. In quest'ultimo
caso la statuizione giurisdizionale potrà essere fatta valere nei
soli confronti del danneggiante per il preciso disposto dell'art.
651 del codice di procedura penale, e non già nei confronti
dell'assicuratore che non sia stato citato nel processo né vi sia
volontariamente intervenuto. Vero è che il danneggiante assicurato
potrà rivalersi nei confronti dell'assicuratore agendo contro lo
stesso in via di regresso, ma solo in un separato ed autonomo
processo e sul presupposto che abbia effettuato il pagamento
dell'intero debito (art. 1299 codice civile).
Dopo avere svolto altre considerazioni relative al significato
dell'art. 651 del codice di procedura penale (dalle quali sembrerebbe
anche voler dedurre che la legge processuale penale esclude che una
citazione del responsabile civile da parte dell'imputato possa
avvenire sulla sola base di regole generali del sistema civile), il
giudice a quo conclude sollevando questione di legittimità
costituzionale del citato art. 83 del codice di procedura penale in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione: all'art. 3
sotto il duplice profilo della disparità di trattamento tra imputato
e responsabile civile, data l'equiparabilità perfetta dei loro ruoli
rispetto a quello dell'azione civile, e della disparità di
trattamento esistente tra l'imputato contro il quale vi è
costituzione di parte civile per il risarcimento del danno da
circolazione di autoveicoli nel processo penale e il convenuto per
analoga azione nel processo civile, dove vi è la possibilità della
chiamata in garanzia dell'assicuratore; all'art. 24 perché,
preclusagli nel processo penale in cui è convenuto dalla parte
civile la chiamata in garanzia del responsabile civile, l'imputato si
trova a dover sopportare da solo le conseguenze civili del reato non
solo in sede penale, ma anche nella successiva sede civile non
potendosi escludere che si trovi perdente nell'azione di regresso o
in altra autonoma azione da lui intentata al responsabile civile; ed
all'art. 97 perché il possibile contrasto di pronunce
giurisdizionali in sede penale e in sede civile, "derivante da norme
assolutamente incongrue e neppure necessarie o indefettibili alla
differenza tra i due processi confligge sicuramente con il principio
di buon andamento dell'amministrazione della giustizia". In
conclusione l'ordinanza "dichiara rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83
del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la
possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte
civile, di chiamare o chiedere l'autorizzazione a chiamare, nel
processo, il responsabile civile".
3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura ritiene anzitutto valide, anche con riferimento al
codice vigente che nulla ha innovato, sotto i profili denunziati,
rispetto al sistema del codice precedente, le considerazioni che
indussero la Corte costituzionale, nel 1982, a disattendere la
analoga questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
in ordine alla disciplina dettata dagli artt. 107 e 110 del codice di
procedura penale del 1930. Inconferente sarebbe poi, secondo
l'Avvocatura generale, il richiamo all'art. 97, che secondo la
costante giurisprudenza costituzionale attiene esclusivamente alle
leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro
funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è estraneo
all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso.
Infine, mentre il rischio di contrasto tra giudicati sarebbe
escluso dalla diversità soggettiva delle parti nel giudizio penale
rispetto a quello civile, i rilievi svolti dal rimettente in tema di
economia di giudizio, pure potendo formare oggetto di valutazione da
parte del legislatore nel proprio ambito discrezionale, non
sembrerebbero assumere risalto sul piano costituzionale. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di
procedura penale nella parte in cui esso non prevede, nel caso di
costituzione di parte civile, che anche l'imputato possa chiedere al
giudice che procede la citazione del responsabile civile. La
questione, sorta in un processo per omicidio colposo a seguito di
circolazione di autoveicoli, è sollevata con riferimento a più
parametri e sotto una pluralità di profili. Viene evocato l'art. 3
della Costituzione con la denuncia di due distinte lesioni del
principio di eguaglianza. La prima lesione si avrebbe per la
differente posizione fatta all'imputato e al responsabile civile (che
nella causa civile inserita nel processo penale si trovano rispetto
all'azione civile in una piena equiparabilità di ruoli), in quanto
il responsabile civile, che può essere chiamato in causa soltanto
dalla parte civile (o dal pubblico ministero nella speciale
situazione prevista dall'art. 77, n. 4), può intervenire
volontariamente a tutela dei propri interessi (art. 85 cod. proc.
pen.), mentre all'imputato non è data la possibilità di ottenerne
la presenza nel processo. La seconda lesione dell'art. 3 si avrebbe
invece per la disparità di posizione fatta al danneggiante nel
processo penale rispetto a quella che egli ha nel processo civile. In
quest'ultimo il convenuto può chiamare in garanzia il responsabile
civile (nella specie l'impresa assicuratrice), la cui posizione,
nell'ambito della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è disciplinata
dagli artt. 18 e 23 della legge stessa, mentre nel processo penale,
all'imputato che si trova ad essere parimenti convenuto dal
danneggiato costituitosi parte civile, tale potere di chiamata in
garanzia non è in alcun modo attribuito, con esclusione dunque
incongrua e non giustificata. La lesione dell'art. 24 della
Costituzione si avrebbe invece perché, una volta preclusagli la
chiamata in garanzia del responsabile civile nel processo civile per
risarcimento del danno innestato nel processo penale, l'imputato si
trova a dover sopportare da solo le conseguenze civili del reato
ascrittogli, non solo in sede penale (dove può essere condannato al
risarcimento del danno ed anche al pagamento di una provvisionale),
ma anche nella successiva sede civile "non potendosi, addirittura,
escludere che si trovi perdente nell'azione di regresso (o in altra
autonoma azione, se non si accede alla tesi della solidarietà) da
lui intentata al responsabile civile". Infine verrebbe in
considerazione anche l'art. 97 della Costituzione, "confliggendo
sicuramente con il principio del buon andamento dell'amministrazione
della giustizia il possibile contrasto di pronunce giurisdizionali,
contrasto che non può neppure ascriversi ad una fisiologica
tolleranza del sistema nel suo complesso, in quanto derivante da
norme assolutamente incongrue e neppure necessarie o indefettibili
alla differenza tra le funzioni del processo penale e quelle del
processo civile".
Il giudice a quo prende le mosse dalla sentenza n. 38 del 1982 di
questa Corte (ribadita nella ordinanza n. 120 dello stesso anno), con
la quale analoga questione di legittimità costituzionale degli artt.
107 e 110 dell'allora vigente codice di procedura penale del 1930,
relativi alla citazione del responsabile civile nel processo penale,
sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, fu
dichiarata non fondata; e implicitamente riconosce che il sistema in
materia non è cambiato da quello allora vigente né sotto il profilo
della posizione fatta alle singole parti (parte civile, imputato,
responsabile civile) e ai diritti da loro esercitabili in seno al
processo penale, né sotto il profilo dell'efficacia delle sentenze
penali (di condanna o di proscioglimento) sul processo civile di
danno, dato che con le dichiarazioni di parziale illegittimità
costituzionale degli artt. 27 e 28 del codice di procedura penale del
1930, intervenute ad opera delle sentenze n. 55 del 1971 e n. 99 del
1973 di questa Corte, il sistema relativo all'efficacia delle
sentenze penali nei giudizi civili o amministrativi di danno già
aveva assunto connotati analoghi a quelli sanciti negli artt. 651 e
652 del codice oggi vigente. Tuttavia il rimettente ripercorre il
ragionamento svolto nella sentenza suddetta per contestare come "non
appagante" l'aver circoscritto l'indagine circa il possibile
contrasto di giudicati sull'azione civile prendendo quale punto di
riferimento il solo ambito della difesa penale dell'imputato e
trascurando invece il peso gravante sull'imputato stesso per effetto
della condanna al risarcimento del danno. Ma oltre a ribadire così,
sotto questo profilo, l'argomento (già disatteso dalla sentenza n.
38 del 1982) di una ingiustificata disuguaglianza di posizioni tra
l'imputato e il responsabile civile, con connessa lesione anche del
diritto di difesa dell'imputato, l'ordinanza del giudice a quo si
sofferma ampiamente su altro aspetto della dedotta lesione dell'art.
3 Cost., che nel 1982 non era stato menomamente sollevato e non aveva
pertanto formato oggetto di esame da parte della Corte
costituzionale: e cioè la disparità di trattamento dell'imputato
assoggettato alla azione di risarcimento del danno nel processo
penale rispetto al convenuto per la stessa azione in sede civile, al
quale è riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il
responsabile civile.
2. - Conviene prendere le mosse da quest'ultima censura, che - come
si è detto - non fu oggetto di esame da parte della sentenza n. 38
del 1982. Sotto questo profilo la questione di illegittimità
costituzionale è fondata.
3. - Vengono in considerazione, ad un tempo, la legge 24 dicembre
1969, n. 990, da un lato, e gli artt. 1917, comma ultimo, del codice
civile e 106 del codice di procedura civile dall'altro.
Nella legge n. 990 del 1969, istitutiva dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, interessano, ai fini
del giudizio di comparazione devoluto alla Corte attraverso
l'ordinanza di rimessione, gli artt. 18 e 23. Il primo comma
dell'art. 18 stabilisce che "il danneggiato per sinistro causato
dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma
della presente legge vi è l'obbligo di assicurazione ha azione
diretta per il risarcimento del danno nei confronti
dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata
stipulata l'assicurazione". L'art. 23 statuisce che "nel giudizio
promosso contro l'assicuratore a norma dell'art. 18, comma primo,
della presente legge, deve essere chiamato nel processo anche il
responsabile del danno". Queste due disposizioni, ovviamente da
inquadrarsi nel complesso della legge a cui appartengono, bastano, ad
avviso di questa Corte, per collocare la particolare responsabilità
civile in questione tra i casi di responsabilità civile ex lege ai
quali si riferisce il comma secondo dell'art. 185 del codice penale
quando stabilisce il principio per cui "ogni reato, che abbia
cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al
risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi
civili, debbono rispondere per il fatto di lui": ovviamente nel
processo civile ove l'azione di responsabilità per danno sia
esercitata, per qualsiasi motivo, indipendentemente o separatamente
dall'azione penale e nel processo penale ove vi sia (e finché vi
sia) costituzione di parte civile del danneggiato. Un orientamento,
questo, implicitamente confermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, la quale, proprio con riferimento alla legge n. 990 del 1969,
ha avuto occasione di osservare che la citazione della società
assicuratrice si identifica nella creazione di una "nuova figura di
responsabile civile" (v. sentenza n. 24 del 1973, n. 7 del
Considerato in diritto). Tale è del resto anche il pensiero della
dottrina e della giurisprudenza; e l'esperienza giudiziaria insegna
che esistono casi nei quali la parte civile cita nel processo penale
per reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione di
autoveicoli l'impresa assicuratrice come responsabile civile. Né è
qui superfluo rimarcare che sotto questo aspetto il processo penale
si allinea pienamente sul modello del processo civile, nel quale
l'art. 18 della legge n. 990 del 1969 abilita il danneggiato
all'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti
dell'assicuratore.
Quando la Corte di cassazione esclude l'azione civile diretta del
danneggiato contro l'assicuratore in sede civile (e conseguentemente
esclude la citazione dell'assicuratore medesimo come responsabile
civile nel processo penale) ciò avviene solo con riferimento a
quelle assicurazioni che hanno la loro fonte esclusiva nel contratto,
osservandosi che in questi casi l'assicuratore è soltanto tenuto
verso l'assicurato, ovviamente nei limiti del capitale assicurato. Ma
la stessa Corte di cassazione riconosce invece esplicitamente che
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
da circolazione di autoveicoli a motore e di natanti configura una
responsabilità civile dell'assicuratore ex lege da inquadrarsi
nell'ambito di applicazione dell'art. 185 del codice penale (cfr. ex
plurimis Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 1977, n. 15974; sez. IV, 14
maggio 1987, n. 10910; sez. IV, 12 aprile 1988, n. 10354; sez. IV, 10
aprile 1997, n. 4940).
Ciò premesso, è evidente che nel giudizio civile di danno,
cagionato dalla circolazione di autoveicoli a motore, il danneggiante
convenuto ben può chiamare in garanzia l'impresa assicuratrice ai
sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile, al quale è
correlato, per quanto riguarda i rapporti di assicurazione della
responsabilità civile, l'art. 1917, comma ultimo, del codice civile.
Né giova ad escludere questa possibilità il carattere di "garanzia
impropria" generalmente (ma non senza contrasti) attribuito al tipo
di rapporto assicurativo in discorso, carattere che assume rilievo
per un ordine totalmente diverso di problemi, e precisamente ai fini
della competenza per connessione di cui all'art. 32 del codice di
procedura civile.
4. - Se, dunque, è fuori discussione la chiamata in garanzia
dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in un giudizio
civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di
autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile, diviene fondato domandarsi
perché analogo potere non sia attribuito all'imputato nel processo
penale. La posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio
fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per
il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata
costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale sono
assolutamente identiche: con la conseguenza che il principio
costituzionale di eguaglianza è violato da un sistema come quello
degli artt. 83 e seguenti del codice di procedura penale, per effetto
del quale l'assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di
legge può entrare nel processo solo in forza di citazione della
parte civile (o del pubblico ministero nel caso previsto dall'art.
77, n. 4) o in forza del proprio intervento volontario. Né si può
trascurare di considerare che un sistema nel quale il danneggiato,
costituendosi parte civile, diviene il dominus dell'estensione
soggettiva degli effetti civili della sentenza penale, oltre ad
apparire inadeguato rispetto ai ricordati strumenti di accesso del
responsabile civile nel processo penale, risulta ben poco coerente
rispetto al modello prefigurato dall'art. 651 del codice di procedura
penale in ordine agli effetti di natura extra penale del giudicato
penale, potendo tali effetti realizzarsi nei confronti del
responsabile civile solo nel caso in cui egli sia stato citato o sia
intervenuto volontariamente nel processo penale. Così da comprovare,
ancora una volta, l'irrazionalità di una disciplina legislativa che,
deviando - senza alcun plausibile motivo - dallo schema del rapporto
processuale civile, priva l'imputato di ogni possibilità di
coinvolgere nella pretesa di danno avanzata dalla parte civile il
civilmente responsabile.
Non sembra infine possibile arrivare alla medesima conclusione in
semplice via di interpretazione, sia perché il principio di cui
all'ultimo comma dell'art. 1917 del codice civile non può portare a
tanto sia perché la particolare disciplina dettata dal codice di
procedura civile per la chiamata in garanzia non si presta ad essere
utilizzata nello speciale contesto del giudizio civile di danno
innestato nel processo penale mediante la costituzione di parte
civile. Come si legge in una sentenza della Corte di cassazione, sia
pure con riferimento a rapporti assicurativi diversi da quelli qui in
esame, "gli istituti civilistici, quando vengono calati nel contesto
del giudizio penale subiscono delle "reazioni di adattamento" , ma
occorre che gli "adattamenti" siano previsti da norme specifiche o
che siano conseguenze necessitate da evidenti esigenze di equità e
di armonizzazione" (Cass. pen., sez. IV, 10 aprile 1997, n. 4940).
Deve dunque dichiararsi la illegittimità costituzionale della norma
denunciata per violazione del principio di eguaglianza sotto il
profilo sin qui esaminato, restando assorbiti gli altri profili di
illegittimità denunciati dal giudice a quo sia in relazione allo
stesso art. 3 sia in relazione agli artt. 24 e 97 della Costituzione.
La chiamata in causa del responsabile civile da parte dell'imputato
presuppone ovviamente la previa costituzione di parte civile e la
permanenza della presenza di quest'ultima nel processo penale (cfr.
in particolare l'art. 83, comma 6, cod. proc. pen.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di
responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria
prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa
essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte