Sentenza n. 115/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 441Codice di procedura penale
- art. 438legge 479/1999
- art. 441legge 479/1999
- art. 442legge 479/1999
usata come parametro
citata
- art. 223d.lgs. 51/1998
- art. 56d.lgs. 51/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e
442, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale nel testo
modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle
disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità
spettanti ai giudici di pace e di esercizio della professione
forense), e dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
grado), come modificato dall'art. 56 della suddetta legge n. 479 del
1999, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dai
Giudici dell'udienza preliminare dei tribunali di Roma, di Bologna,
di Imperia e dal tribunale di Firenze con ordinanze emesse in data
4 aprile, 19 e 14 gennaio, 16, 10, 19 e 9 maggio 2000, iscritte
rispettivamente ai nn. 279, 305, 405, 464, 465, 474 e 607 del
registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 23, 24, 29, 37, 38 e 44, 1ª serie speciale, dell'anno
2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 14 gennaio 2000 (r.o. n. 405 del 2000) il
giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia ha
sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 438 del codice di procedura penale, come
novellato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle
disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità
spettanti ai giudici di pace e di esercizio della professione
forense), "nella parte in cui non prevede il contraddittorio delle
parti nella ammissione al rito abbreviato" e nella parte in cui non
attribuisce al giudice alcun potere di preliminare delibazione in
ordine alla ammissibilità del rito, in riferimento agli artt. 101 e
111 della Costituzione;
b) dell'art. 441 del codice di procedura penale, come
modificato dalla legge n. 479 del 1999, nella parte in cui consente
al giudice che, investito di una richiesta di giudizio abbreviato,
ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, di assumere
anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione, in
riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Il rimettente premette che nel corso dell'udienza preliminare
l'imputato aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato e il
pubblico ministero aveva eccepito l'illegittimità costituzionale
dell'art. 438 cod. proc. pen. sotto il duplice profilo della
violazione del principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) e della
violazione del principio della soggezione del giudice alla legge
(art. 101 Cost.), censurando rispettivamente la mancata previsione
del consenso della pubblica accusa e l'impossibilità per il giudice
di esprimersi in ordine alla ammissibilità del rito.
Il giudice a quo condivide le censure del pubblico ministero, ma
ritiene che il contrasto della nuova disciplina con il novellato
art. 111 della Costituzione emerga soprattutto dalla attribuzione al
giudice di particolari poteri istruttori che ne snaturerebbero la
configurazione originaria. Gli artt. 438 e 441 cod. proc. pen., come
modificati dalla legge n. 479 del 1999, delineano infatti, secondo il
rimettente, una "nuova figura di giudice che ineluttabilmente rimanda
a quella del giudice istruttore"; un giudice che non ha alcun potere
di delibazione preliminare sulla richiesta di giudizio abbreviato ma
che, qualora non ritenga di poter decidere allo stato degli atti,
assume, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc.
pen., gli elementi necessari ai fini della pronuncia, che pure è
chiamato a adottare, a differenza del "vecchio" giudice istruttore,
sulla responsabilità dell'imputato.
Evidente sarebbe quindi sotto questo particolare profilo il
contrasto della nuova disciplina con quanto disposto nell'art. 111
Cost., secondo cui il processo è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova.
L'attribuzione al giudice di così rilevanti poteri di
integrazione probatoria ex officio violerebbe inoltre, a giudizio del
rimettente, anche l'art. 24, secondo comma, Cost; quand'anche si
intendesse l'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. come disposizione
"parallela" all'art. 507 cod. proc. pen., l'imputato che ha chiesto
il rito abbreviato rimarrebbe infatti esposto ad un mutamento del
quadro probatorio e persino, essendo fatta salva l'applicabilità
dell'art. 423 cod. proc. pen., ad una modifica dell'imputazione,
senza alcuna possibilità di "ripensamento".
1.1. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Per quanto concerne la censura riferita alla violazione del
principio del contraddittorio, che deriverebbe dalla eliminazione
della necessità del consenso al rito del pubblico ministero, la
difesa erariale rileva che la nozione di contraddittorio individuata
dal costituente è da riferire al contraddittorio nella formazione
della prova, "indefettibile in tutti i casi diversi da quelli che lo
stesso articolo 111 della Costituzione individua, casi tra i quali,
appunto, si annovera il consenso dell'imputato e, a più forte
ragione, la richiesta dell'imputato".
Quanto alla presunta lesione dell'art. 101 della Costituzione per
l'impossibilità per il giudice di esprimersi in ordine alla
ammissibilità del rito, nell'atto di intervento si sottolinea che,
essendo la legge ordinaria a prevedere che il giudice debba procedere
con le forme del giudizio abbreviato a richiesta dell'imputato, il
giudice in realtà non soggiace alla mera volontà delle parti ma
alla legge che di quella volontà regola gli effetti.
Infine, in relazione alla censurata attribuzione al giudice di
poteri di integrazione probatoria ex officio l'Avvocatura sottolinea
che il principio della separazione fra funzioni accusatorie e
funzioni decisorie ovvero tra queste ultime e le funzioni
istruttorie, principio intorno al quale sostanzialmente si fondano le
argomentazioni del giudice a quo, non trova riconoscimento
costituzionale (v. sentenza n. 123 del 1970) e che comunque,
quand'anche si volesse ritenere che esso sia derivabile direttamente
da quello costituzionale del contraddittorio nella formazione della
prova, è lo stesso art. 111 della Costituzione a prevederne la
possibilità di deroga per effetto del consenso dell'imputato, in
questo caso implicito nella richiesta di giudizio abbreviato.
2. - Con ordinanza del 19 gennaio 2000 (r.o. n. 305 del 2000) il
giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bologna ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 101,
primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale: 1) dell'art. 438, commi 1 e 4, cod.
proc. pen., nella parte in cui prevede che l'imputato venga ammesso
al giudizio abbreviato a seguito di semplice richiesta, senza alcuna
preliminare delibazione da parte del giudice; 2) degli artt. 438,
commi 1 e 4, e 442, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui
prevedono che alla richiesta dell'imputato, non soggetta ad alcuna
verifica da parte del giudice, consegua la riduzione di un terzo
della pena; 3) dell'art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen., nella
parte in cui consente l'utilizzazione nel giudizio abbreviato di atti
non utilizzabili nel rito ordinario; 4) dell'art. 441, comma 3, cod.
proc. pen., nella parte in cui stabilisce che il giudizio abbreviato
si celebra in udienza camerale, salvo che tutti gli imputati
richiedano che si svolga in udienza pubblica.
Il giudice a quo premesso in fatto che l'imputato aveva chiesto
la definizione del procedimento con il rito abbreviato, in primo
luogo rileva che l'opzione legislativa di rimettere in via esclusiva
ad una sola delle parti la scelta del rito, senza alcun controllo di
"congruità" da parte del giudice, contrasta con l'art. 102, primo
comma, Cost., che "implicitamente postula l'illegittimità di
qualunque forma, anche mediata, di condizionamento [della funzione
giurisdizionale] da parte di soggetti diversi" e ciò tanto più
quando la scelta sulle modalità di definizione del procedimento è
destinata ad incidere anche sul trattamento sanzionatorio.
La mancata attribuzione al giudice di un potere di controllo
sulla richiesta formulata dall'imputato sarebbe inoltre lesiva
dell'art. 3 della Costituzione se confrontata con la diversa
disciplina prevista per l'ipotesi in cui l'imputato subordini la
richiesta di giudizio abbreviato a integrazione probatoria; in questo
caso infatti il giudice può, ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod.
proc. pen., rigettare la richiesta di giudizio abbreviato,
esercitando un potere che, secondo il rimettente, irragionevolmente
gli viene sottratto nell'altra situazione sostanzialmente identica.
In secondo luogo il rimettente denuncia l'illegittimità
costituzionale degli artt. 438, commi 1 e 4, e 442, comma 2, cod.
proc. pen., nella parte in cui prevedono che alla richiesta
dell'imputato, non soggetta ad alcun controllo del giudice, consegua
la riduzione di un terzo della pena o la sostituzione della pena
dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta.
La riduzione derivante dalla scelta del rito, per essere
conseguenza anch'essa di una manifestazione di volontà unilaterale,
violerebbe infatti non solo l'art. 102 Cost., posto che la
determinazione in concreto della pena è atto di giurisdizione che
spetta al giudice ed è affidato al suo potere discrezionale ai sensi
dell'art. 132 cod. pen., ma anche gli artt. 3 e 27, primo comma,
Cost., che impongono che la pena, determinata in base al principio di
proporzionalità, sia altresì ragguagliata alla gravità del fatto e
alla capacità a delinquere del colpevole.
La prevista diminuzione di un terzo della pena conseguente alla
scelta del rito semplificato contrasterebbe inoltre con l'art. 27,
terzo comma, della Costituzione secondo cui la pena deve tendere alla
rieducazione del condannato: "difatti, se in relazione ad un
determinato reato commesso da un determinato imputato si considera
rieducativa la pena fissata in una certa misura, tale non può essere
considerata anche una pena inferiore di un terzo".
Altro profilo di incostituzionalità viene individuato
nell'art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen., nella parte in cui
consente l'utilizzazione nel giudizio abbreviato di atti non
utilizzabili nel rito ordinario, per l'irragionevole disparità di
trattamento che conseguirebbe da una disciplina per la quale, a
fronte di identiche situazioni, i medesimi atti, a seconda del rito
prescelto, possono o meno concorrere a formare il convincimento del
giudice, con possibilità di esiti processuali contraddittori.
Il giudice a quo dubita infine, in riferimento agli artt. 3, 101,
primo comma, e 102, primo comma, Cost., della legittimità
costituzionale dell'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., nella parte
in cui stabilisce che il giudizio abbreviato si celebra in udienza
camerale, salvo che tutti gli imputati richiedano che si svolga in
udienza pubblica.
In base alla disposizione censurata la scelta fra udienza
pubblica e udienza camerale, verrebbe irragionevolmente sottratta al
giudice e rimessa in modo esclusivo e insindacabile a una delle
parti, così da consentire che anche fatti di estrema gravità, tali
da suscitare un enorme allarme sociale, vengano giudicati nel segreto
della camera di consiglio.
A giudizio del rimettente tale disciplina si rivela non solo
irragionevole (art. 3 Cost.) e lesiva dell'art. 102, primo comma,
della Costituzione (in quanto sottrarrebbe al giudice un potere
intimamente connesso alla funzione giurisdizionale), ma anche in
evidente contrasto con il principio secondo cui la giustizia è
amministrata in nome del popolo (art. 101, primo comma, Cost.) e con
quello della pubblicità del processo, principio ritenuto dalla
stessa Corte costituzionale "garanzia di giustizia e mezzo per
allontanare qualsiasi sospetto di parzialità" (si richiama in
proposito la sentenza n. 25 del 1965).
L'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., richiedendo per l'adozione
dell'udienza pubblica l'unanime volontà di tutte le parti,
violerebbe inoltre anche l'art. 6, primo comma, della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (e, quindi, l'art. 10 Cost.), in quanto il diritto alla
pubblica udienza di alcuni imputati viene ad essere vanificato dal
"diritto di veto" di coloro che invece vogliono che si proceda in
camera di consiglio.
2.1. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.
A parere dell'Avvocatura le modifiche apportate al giudizio
abbreviato dalla legge n. 479 del 1999 rispondono a un preciso invito
rivolto dalla Corte al legislatore che, nel por mano alla riforma, si
è mosso su tre fronti.
Da un lato ha allargato l'area di operatività dell'istituto,
ricomprendendovi ipotesi di delitti puniti con la pena dell'ergastolo
esclusi dalla Corte solo per eccesso di delega, dall'altro ha
valorizzato la riduzione di pena, che è stata così configurata come
una sorta di facoltà dell'imputato e, infine, ha previsto la
possibilità di integrazione probatoria anche d'ufficio.
Secondo l'Avvocatura però anche una complessa integrazione
probatoria non autorizza a sostenere che lo "sconto" di pena sia
concesso "senza contropartita".
In realtà, oggetto della integrazione probatoria non può che
essere, secondo l'Avvocatura, unicamente la prova "necessaria" ai
fini della decisione e ciò a prescindere dal tipo di richiesta
formulata dall'imputato. Indipendentemente dal tenore testuale
dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., infatti, la richiesta
condizionata a integrazione probatoria priverebbe l'organo giudicante
solo degli ordinari poteri di verifica della superfluità e
irrilevanza della prova (art. 192 cod. proc. pen.) "per
restituirglieli sul piano della accoglibilità della richiesta"
dovendosi intendere il riferimento, contenuto in tale norma, alla
compatibilità della richiesta con le finalità di economia
processuale proprie del rito, come finalizzato unicamente ad evitare
richieste pretestuose.
L'ordinamento inoltre riconosce una congrua attenuazione della
pena a coloro che, optando per una rinuncia al metodo dialogico della
formazione della prova, acconsentono all'utilizzazione degli atti
raccolti nel fascicolo del pubblico ministero e in prospettiva, in
relazione ad eventuali integrazioni probatorie, all'assunzione di
prove con modalità diverse (e meno dispendiose) rispetto a quelle
dibattimentali.
Secondo l'Avvocatura pertanto la nuova normativa, da un lato, non
lede in alcun modo l'esercizio della funzione giurisdizionale e,
dall'altro, lasciando all'imputato la scelta del metodo su cui
fondare la decisione in ordine alla responsabilità, non contrasta
Infine, per quanto concerne la censura relativa al previsto
svolgimento del giudizio in camera di consiglio, l'Avvocatura rileva
come non possa rinvenirsi alcun contrasto tra la disciplina censurata
e gli artt. 3, 101 e 102 della Costituzione in quanto i parametri
evocati "non implicano necessariamente che la pubblicità investa
udienze diverse da quelle dibattimentali, ovvero, in ipotesi, ed in
presenza di altre esigenze meritevoli di tutela, che siano sempre e
solo riferibili ad una udienza piuttosto che all'atto conclusivo di
questa".
3. - Con ordinanza in data 4 aprile 2000 (r.o. n. 279 del 2000),
il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc.
pen., nella parte in cui prevede l'obbligo del giudice di accogliere
la richiesta di giudizio abbreviato e di applicare la diminuzione di
un terzo della pena, in caso di condanna, anche quando lo stato degli
atti imponga di svolgere un'integrazione probatoria complessa, "non
dissimile da quella che sarebbe compiuta nel dibattimento".
Premette il rimettente che in sede di udienza preliminare
l'imputato ha chiesto la celebrazione del giudizio con il rito
abbreviato e che il procedimento, particolarmente complesso, non
appare decidibile allo stato degli atti, ma richiede una attività
istruttoria simile a quella che sarebbe compiuta nel dibattimento.
Il giudice a quo ricostruisce quindi l'istituto, come venutosi a
delineare a seguito della legge n. 479 del 1999, e rileva che il
giudizio abbreviato, "nella sua forma pura" è automaticamente
introdotto dalla richiesta dell'imputato, il cui accoglimento non è
più subordinato ad alcun requisito di ammissibilità; non è
previsto né il consenso del pubblico ministero né la verifica, da
parte del giudice, circa la decidibilità del processo "allo stato
degli atti".
Infatti, prosegue il rimettente, se il giudice ritiene di non
poter decidere allo stato degli atti, deve, anche d'ufficio, assumere
gli elementi necessari ai fini della decisione pure in ipotesi, come
quella in esame, in cui la carenza delle investigazioni del pubblico
ministero imponga di esperire una integrazione probatoria complessa.
Tale soluzione normativa, ad avviso del rimettente, non appare
ragionevole sia perché equipara situazioni processuali tra loro
diverse, sia perché non è in linea con la configurazione deflativa
del procedimento, fondato pur sempre su ragioni di economia
processuale e in relazione al quale è infatti prevista la riduzione
della pena nella misura di un terzo.
Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione sarebbe inoltre
ravvisabile anche raffrontando tale forma di rito abbreviato con
quella, prevista dall'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., che
consente all'imputato di subordinare la richiesta del rito a una
integrazione probatoria ritenuta necessaria ai fini della decisione.
In tale ipotesi, infatti, il giudice è chiamato a valutare se
l'integrazione probatoria richiesta sia compatibile con le finalità
di economia processuale proprie del procedimento e può respingere la
richiesta se l'integrazione, per la sua complessità, sia
incompatibile con la natura del rito abbreviato.
L'"incoerenza interna delle diverse articolazioni del giudizio
abbreviato" appare al rimettente priva di razionale giustificazione:
a fronte della "obiettiva esigenza di una istruttoria complessa il
rito sarà ammesso nell'abbreviato puro e respinto - invece - in
quello condizionato"; la situazione, ad avviso del giudice a quo,
sarebbe simile a quella che ha indotto questa Corte a dichiarare
l'incostituzionalità dell'art. 247 del d.lgs. n. 271 del 1989
(sentenza n. 66 del 1990) e dell'art. 452 cod. proc. pen. (sentenza
n. 183 del 1990).
L'art. 438 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede una
automatica diminuzione della pena nella misura di un terzo, anche in
presenza di una complessa attività istruttoria, si porrebbe inoltre
in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena,
enunciato dall'art. 27 Cost.
Vengono sul punto richiamate le sentenze nn. 313 e 284 del 1990.
3.1. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata,
formulando le medesime considerazioni svolte nell'atto di intervento
relativo all'ordinanza di rimessione iscritta al n. 305 del r.o. del
2000.
4. - Con ordinanze in data 9, 10, 16 e 19 maggio 2000 (r.o.
nn. 607, 465, 474 e 464 del 2000), il tribunale di Firenze ha
sollevato, su richiesta del pubblico ministero, in riferimento agli
artt. 3, 97 (parametro richiamato solo in r.o. n. 607 del 2000), 101
e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 438 del codice di procedura penale, da solo e in combinato
disposto con l'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51 recante "Norme in materia di istituzione del giudice unico di
primo grado" (r.o. nn. 465 e 474 del 2000), "nella parte in cui non
prevede il diritto del p.m. di intervenire sulla richiesta di rito
abbreviato formulata dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso
motivato, e nella parte in cui non prevede autonomo potere del
giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta".
Premettono in fatto i rimettenti che gli imputati hanno chiesto
il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo
n. 51 del 1998, ma che, nella specie, appare applicabile la nuova
formulazione dell'art. 438 cod. proc. pen., in quanto, "trattandosi
di norma a prevalente carattere processuale, essa è estensibile a
tutti i procedimenti pendenti, e quindi anche all'attuale processo".
L'art. 111 della Costituzione, rileva il giudice a quo, prevede
che ogni processo si svolga nel contraddittorio delle parti e in
condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale;
previsione che non può che riguardare qualsiasi fase processuale in
quanto le disposizioni contenute nei "commi 4 e 5 regolano, più
specificamente, l'applicazione del principio del contraddittorio alle
sole fasi in cui viene assunta la prova".
A tutte le parti deve quindi essere riconosciuto il "diritto ad
interloquire" inteso non "come mera facoltà formale ad esprimersi"
ma nel senso che ad esso possa conseguire efficacia giuridica; in
caso contrario il diritto a contraddire e il principio della parità
delle parti resterebbero privi di contenuti concreti, con conseguente
violazione dell'art. 111 Cost.
L'attuale impianto normativo priva invece "il pubblico ministero
del diritto a contraddire le richieste dell'imputato in tema di
giudizio abbreviato" e non attribuisce alcuna efficacia giuridica
alle sue eventuali deduzioni.
Secondo il giudice a quo al pubblico ministero dovrebbe essere
data la possibilità di pronunciarsi sulla richiesta dell'imputato:
in presenza di un dissenso motivato il processo dovrebbe proseguire
con il rito ordinario, salva la possibilità per il giudice, a
dibattimento concluso, di ritenere ingiustificato il dissenso e
applicare all'imputato la riduzione di pena.
In alternativa, secondo il rimettente, il giudice dovrebbe avere
la possibilità di ammettere o respingere la richiesta di rito
abbreviato.
I principi della parità delle parti e del contraddittorio
sarebbero altresì violati in quanto alla perdita da parte del
pubblico ministero della facoltà di interloquire sulla scelta del
rito non si accompagna né una disciplina del diritto alla prova, non
essendo riconosciuto al pubblico ministero di chiedere integrazioni
probatorie d'iniziativa, né "una modifica estensiva delle attuali
limitazioni alla facoltà di impugnare".
Inoltre, una normativa "che esclude il giudice dall'assolvimento
di indefettibili compiti istituzionali che gli sono propri,
violerebbe anche il principio della giurisdizione e quindi l'art. 101
della Costituzione".
L'eliminazione dei presupposti per accedere al giudizio
abbreviato avrebbe "trasformato" il diritto dell'imputato alla scelta
del rito in un "singolare diritto soggettivo assoluto" al
conseguimento automatico ed irragionevole del beneficio della
riduzione di pena.
La ratio del rito abbreviato, pur sempre rinvenibile nella
abbreviazione dei tempi processuali in conseguenza del mancato
svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, e a fronte della quale
il legislatore ha riconosciuto uno sconto di pena, non appare più
sussistente nell'attuale normativa in cui il giudice ha comunque
l'obbligo di applicare la diminuente, anche nell'ipotesi in cui, non
potendo decidere allo stato degli atti, deve procedere ad una
integrazione probatoria, venendo così "disattese le ragioni di
speditezza e economia alla base dell'istituto".
La situazione da ultimo delineata violerebbe, secondo il
rimettente, l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo
dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione a causa della attribuzione agli imputati di vantaggi
significativi e del tutto ingiustificati.
Tali vantaggi, peraltro, riguarderebbero indifferentemente tutti
gli imputati, senza alcuna distinzione tra coloro che hanno
effettivamente contribuito alla riduzione dei tempi processuali e
"coloro che invece hanno dato causa alla dilatazione degli stessi
attraverso attività di integrazione probatoria resasi necessaria in
base alle valutazioni del giudice" con conseguente violazione anche
dell'art. 3 Cost.
4.1. - Nei giudizi instaurati con r.o. nn. 464, 465 e 474 del
2000, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata e riportandosi
alle argomentazioni svolte con l'atto di intervento depositato in
relazione alla questione sollevata dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Roma (r.o. n. 279 del 2000). Considerato in diritto
1. - Vengono sottoposte al giudizio di questa Corte numerose
questioni di legittimità costituzionale relative a vari aspetti
della nuova disciplina del giudizio abbreviato, quale risulta a
seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999,
n. 479, sollevate dai Giudici dell'udienza preliminare dei Tribunali
di Imperia (r.o. n. 405 del 2000), Bologna (r.o. n. 305 del 2000) e
Roma (r.o. n. 279 del 2000), nonché dal Tribunale di Firenze (r.o.
nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000). I profili di illegittimità
costituzionale denunciati dai rimettenti possono essere raggruppati
nei termini di seguito sintetizzati.
1.1. - Tutti i rimettenti in sostanza lamentano che il giudice
sia stato privato del potere di respingere la richiesta di giudizio
abbreviato, previsto dall'abrogato art. 440 del codice di procedura
penale nei casi in cui il giudice stesso ritenesse che il processo
non poteva essere deciso allo stato degli atti.
Sotto diverse angolazioni viene pertanto sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., da solo e
in combinato disposto con l'art. 223 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51 (r.o. nn. 465 e 474 del 2000), nella parte in
cui non prevede "un autonomo potere del giudice di decidere sulla
ammissibilità della richiesta" (r.o. nn. 464, 465, 474 e 607 del
2000, nonché r.o. n. 405 del 2000), "nella parte in cui consente che
l'imputato, con richiesta non soggetta ad alcuna verifica, venga
ammesso al giudizio abbreviato" (r.o. n. 305 del 2000), "nella parte
in cui non prevede che il giudice possa rigettare la richiesta di
giudizio abbreviato" (r.o. n. 279 del 2000).
Ancorché sia formalmente impugnato dal tribunale di Firenze
anche l'art. 223 del d.lgs. n. 51 del 1998, tutte le censure sono
rivolte in realtà all'art. 438 cod. proc. pen., come sostituito
dall'art. 27 della legge n. 479 del 1999: l'art. 223 è invero
richiamato, nella prospettiva dei rimettenti, solo come la
disposizione che consente in via transitoria l'instaurazione del rito
abbreviato nella fase dibattimentale.
Ad avviso dei giudici rimettenti, la norma censurata
contrasterebbe:
con l'art. 3 Cost.: a causa dell'irragionevole diversità di
trattamento riservato a situazioni processuali sostanzialmente
identiche, potendo il giudice rigettare la richiesta di rito
abbreviato solo se effettuata nella forma "subordinata" di cui al
comma 5 dell'art. 438 cod. proc. pen. (r.o. n. 305 del 2000); perché
la riduzione di un terzo della pena a semplice richiesta trasforma,
in caso di condanna, "il diritto processuale dell'imputato alla
scelta del rito in un sostanziale diritto del medesimo al
conseguimento automatico e irragionevole del beneficio della
riduzione di pena" (r.o. nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000); perché
la norma censurata tratta in modo uguale situazioni diverse,
consentendo di procedere con il giudizio abbreviato, a semplice
richiesta dell'imputato, qualunque sia lo stato delle acquisizioni
probatorie e, quindi, anche in situazioni in cui si imponga una
consistente acquisizione probatoria, e perché, a fronte della
"obiettiva esigenza di un'istruttoria complessa, il rito sarà
ammesso nell'abbreviato puro e respinto - invece - in quello
condizionato" così determinando una diversità di trattamento di
situazioni identiche (r.o. n. 279 del 2000); infine, perché non pone
alcuna distinzione tra coloro che hanno "effettivamente contribuito
alla riduzione dei tempi processuali e coloro che invece hanno dato
causa alla dilatazione degli stessi attraverso attività di
integrazione probatoria resasi necessaria in base alle valutazioni
del giudice" (r.o. nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000);
con gli artt. 3 e 27, primo comma, Cost., che esigono che "la
pena, in concreto, sia ragguagliata alla gravità del fatto e alla
capacità a delinquere del colpevole" (r.o. n. 305 del 2000);
con l'art. 27, terzo comma, Cost., per "l'interferenza
incontrollata di una diminuente processuale nel delicato esercizio
del potere di determinazione in concreto della pena" con conseguente
violazione del principio di proporzione e della funzione rieducativa
della pena (r.o. nn. 279 e 305 del 2000), con l'art. 97 Cost., in
quanto l'attribuzione agli imputati di vantaggi significativi ma
ingiustificati violerebbe i principi di imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione;
con l'art. 101 Cost., perché l'impossibilità per il giudice
di esprimersi in ordine alla stessa ammissibilità del giudizio
abbreviato violerebbe il principio della soggezione del giudice solo
alla legge (r.o. n. 405 del 2000), traducendosi in soggezione del
giudice "alla mera volontà di una delle parti del processo" (r.o.
nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000);
con l'art. 102 Cost., perché l'imputato, con la semplice
richiesta, può conseguire la diminuzione di un terzo della pena,
ovvero la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione in anni
trenta, così incidendo sulla determinazione della pena, la cui
"definizione in concreto [...] è atto di giurisdizione di spettanza
del giudice, rientrante nel suo potere discrezionale ex art. 132
c.p." con la conseguenza che l'esercizio della giurisdizione viene ad
essere sottoposto a impropri condizionamenti (r.o. n. 305 del 2000).
1.2. - Un secondo gruppo di censure, relative al medesimo
art. 438 cod. proc. pen., si riferisce alla posizione del pubblico
ministero, al quale, a differenza di quanto previsto dalla precedente
disciplina, non è riconosciuto alcun potere di interloquire sulla
richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato. In
particolare, l'articolo in esame viene censurato nella parte in cui
non prevede né "il contraddittorio delle parti nell'ammissione al
rito abbreviato" (r.o. n. 405 del 2000), né "il diritto del p.m. di
intervenire nella richiesta di rito abbreviato, formulata
dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato" né la
facoltà, da parte del pubblico ministero, di chiedere una
integrazione probatoria (r.o. nn. 464, 465, 474 e 607 del 2000).
La nuova disciplina sarebbe in contrasto con l'art. 111, secondo
comma, Cost., perché la omessa previsione dell'intervento del
pubblico ministero e della specifica facoltà di chiedere una
integrazione probatoria violerebbe il principio che ogni processo si
deve svolgere nel rispetto del contraddittorio, in condizioni di
parità tra le parti e davanti ad un giudice terzo ed imparziale.
1.3. - La legittimità costituzionale del nuovo giudizio
abbreviato viene contestata anche sotto il profilo che l'art. 441
cod. proc. pen. "consente al giudice di assumere, anche d'ufficio,
gli elementi necessari ai fini della decisione" (r.o. n. 405 del
2000). La norma sarebbe in contrasto con gli artt. 111 e 24 della
Costituzione perché la previsione, in capo allo stesso organo, di
poteri istruttori e decisori violerebbe il principio del
contraddittorio nella formazione della prova ed esporrebbe l'imputato
che ha chiesto il giudizio abbreviato ad un possibile mutamento del
quadro probatorio ed alla conseguente, eventuale modifica
dell'imputazione, senza che gli venga riconosciuta la facoltà di
rinunciare al rito abbreviato.
1.4. - In parte complementare alla precedente è la censura
rivolta all'art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen., "nella parte in
cui consente l'utilizzazione, nel giudizio abbreviato, di atti non
utilizzabili nel giudizio ordinario" (r.o. n. 305 del 2000). La norma
contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per la diversità
della disciplina concernente l'utilizzabilità degli atti del
fascicolo del pubblico ministero, consentita in toto solo nel
giudizio abbreviato, nonché per la irragionevolezza complessiva
della stessa disciplina.
1.5. - Infine, vengono avanzati dubbi sulla legittimità
costituzionale dell'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., "nella parte
in cui stabilisce che il giudizio abbreviato si celebra in udienza
camerale salvo che tutti gli imputati richiedano l'udienza pubblica"
(r.o. n. 305 del 2000). La norma si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3, 10, 101 e 102 della Costituzione per la irragionevolezza di
una disciplina che, prevedendo anche per i reati punibili con
l'ergastolo la celebrazione del processo in camera di consiglio,
salvo che tutti gli imputati ne chiedano la trattazione in pubblica
udienza, da un lato sottrae al giudice la scelta tra l'udienza
pubblica e quella camerale, "fondamentale per il corretto e
trasparente esercizio della giurisdizione" dall'altro crea una sorta
di "diritto di veto" da parte dei coimputati, così vanificando il
diritto di coloro che richiedono l'udienza pubblica, riconosciuto
dall'art. 6, comma 1, della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. - Poiché alcune delle questioni relative all'art. 438 cod.
proc. pen. sono sostanzialmente identiche, e comunque tutte
riguardano la nuova disciplina del giudizio abbreviato, deve essere
disposta la riunione dei relativi giudizi.
3. - Prima di esaminare i due gruppi di censure concernenti,
rispettivamente, i poteri del giudice e del pubblico ministero nella
fase introduttiva del giudizio abbreviato, è opportuno premettere
che le modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999 hanno inciso
profondamente sulla disciplina di tale rito. In particolare, la
richiesta dell'imputato non è più subordinata al consenso del
pubblico ministero, previsto dal testo originario dell'art. 438,
comma 1, cod. proc. pen., e non è più sottoposta, salvo che
nell'ipotesi di cui all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., al vaglio
di ammissibilità da parte del giudice, contemplato dall'art. 440,
comma 1, cod. proc. pen., ora abrogato. Ne deriva che l'imputato, ove
presenti la relativa richiesta, ha diritto di essere giudicato
mediante il rito abbreviato, così da usufruire, in caso di condanna,
della riduzione della pena prevista dalla legge.
I nuovi meccanismi introduttivi incidono su un altro carattere
fondamentale dell'originaria disciplina del giudizio abbreviato, che
non è più basato esclusivamente sugli atti raccolti durante le
indagini preliminari, ma prevede varie forme di integrazione
probatoria, demandate all'iniziativa dell'imputato (art. 438, comma
5, cod. proc. pen.), del pubblico ministero, ammesso alla prova
contraria ove l'imputato abbia esercitato la facoltà di chiedere
l'integrazione probatoria (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), dello
stesso giudice, qualora ritenga di non poter decidere allo stato
degli atti (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.).
4. - Le questioni di legittimità costituzionale esposte sub 1.1.
e sub 1.2. sono infondate.
4.1. - La scelta del legislatore di eliminare la valutazione del
giudice sull'ammissibilità del giudizio abbreviato - salvo che
nell'ipotesi, sopra menzionata, di cui all'art. 438, comma 5, cod.
proc. pen. - si innesta nel solco della giurisprudenza costituzionale
in materia.
Dapprima la Corte - sul presupposto che, in presenza delle
condizioni per addivenire al giudizio abbreviato, all'imputato che ne
abbia fatto richiesta deve essere riconosciuto il diritto di ottenere
la riduzione di un terzo della pena - ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della disciplina che non prevedeva la motivazione del
dissenso del pubblico ministero (sentenze nn. 66 e 183 del 1990,
n. 81 del 1991) e il controllo giurisdizionale sull'ordinanza di
rigetto della richiesta di giudizio abbreviato (sentenza n. 23 del
1992); con la conseguenza che in entrambe le ipotesi il giudice del
dibattimento, ove ritenesse ingiustificato il dissenso del pubblico
ministero, ovvero non fondato il provvedimento con cui il giudice per
le indagini preliminari aveva dichiarato il procedimento non
definibile allo stato degli atti, applicava egli stesso la riduzione
di un terzo della pena.
Strettamente collegato a questi profili di illegittimità
costituzionale era il problema dei parametri ai quali avrebbe dovuto
attenersi il pubblico ministero nel motivare il proprio dissenso
sulla richiesta di giudizio abbreviato. In assenza di una esplicita
indicazione legislativa, la Corte ha individuato il parametro della
definibilità del procedimento allo stato degli atti, cioè il
criterio dettato per la valutazione di ammissibilità del rito
operata dal giudice per le indagini preliminari ex art. 440, comma 1,
cod. proc. pen. (sentenza n. 81 del 1991). E poiché, come ha
rilevato la successiva sentenza n. 92 del 1992, era lo stesso
pubblico ministero a decidere quali e quante indagini esperire in
vista della richiesta di rinvio a giudizio, ne derivava
"l'inaccettabile paradosso" per cui il pubblico ministero poteva
legittimamente precludere l'instaurazione del giudizio abbreviato
allegando lacune probatorie da lui stesso determinate; di qui
l'indicazione, "al fine di ricondurre l'istituto a piena sintonia con
i principi costituzionali" di introdurre "un meccanismo di
integrazione probatoria" rimesso alle scelte discrezionali del
legislatore.
La Corte ha avuto ancora occasione di ritornare sulla disciplina
che precludeva la possibilità di integrazione probatoria,
ravvisandovi non solo la violazione del diritto di difesa, ma anche
una alterazione dei caratteri propri dell'esercizio della funzione
giurisdizionale (v., in particolare, sentenza n. 318 del 1992,
nonché sentenze n. 56 del 1993 e n. 442 del 1994).
4.2. - Raccogliendo i reiterati inviti "ad evitare che permanga
la più volte constatata distonia dell'istituto con i principi
costituzionali" (sentenza n. 442 del 1994), tra il ventaglio delle
soluzioni possibili la legge n. 479 del 1999 ha operato scelte che si
propongono di porre rimedio agli aspetti contraddittori della
precedente disciplina, in particolare eliminando sia la valutazione
di ammissibilità da parte del giudice (salvo che nell'ipotesi di cui
all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), sia la necessità del
consenso del pubblico ministero. Con riferimento ad entrambe le
soluzioni, il legislatore ha evidentemente tenuto presenti le
considerazioni svolte da questa Corte circa i profili di
incostituzionalità derivanti dall'essere la definibilità allo stato
degli atti subordinata alla scelta discrezionale del pubblico
ministero di svolgere indagini più o meno approfondite.
L'eliminazione del potere di valutazione del giudice
sull'ammissibilità del rito - ora previsto, a norma dell'art. 438,
comma 5, cod. proc. pen., solo se l'integrazione probatoria richiesta
dall'imputato risulta necessaria ai fini della decisione e
compatibile con le finalità di economia processuale proprie del
procedimento - non determina l'irragionevole diversità di
trattamento di situazioni processuali sostanzialmente identiche
denunciata dai rimettenti, né, tantomeno, anche ove il giudice
disponga d'ufficio ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. una
integrazione probatoria lunga e complessa, l'irragionevolezza
complessiva del giudizio abbreviato.
Al riguardo, e contrariamente a quanto ritengono i rimettenti,
ove si debbano compiere valutazioni in termini di economia
processuale, il nuovo giudizio abbreviato va posto a raffronto con
l'ordinario giudizio dibattimentale, e non con il rito esclusivamente
e rigorosamente limitato allo stato degli atti previsto dalla
precedente disciplina. Movendosi in quest'ottica, non è neppure
producente il confronto - anch'esso prospettato dai rimettenti - tra
giudizio abbreviato "puro", accompagnato dalla mera eventualità di
integrazione probatoria disposta ex officio, e giudizio condizionato
dalla richiesta dell'imputato di integrazione probatoria.
Si deve infatti tener presente, da un lato, che sarebbe
incostituzionale, come in precedenza già ricordato, fare discendere
l'impossibilità di accedere al giudizio abbreviato da lacune
probatorie non addebitabili all'imputato; dall'altro che nelle
situazioni in cui è oggettivamente necessario procedere ad una anche
consistente integrazione probatoria, non importa se chiesta
dall'imputato o disposta d'ufficio dal giudice, il giudizio
abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia
processuale rispetto all'assunzione della prova in dibattimento:
chiedendo il giudizio abbreviato e rinunciando, conseguentemente,
all'istruzione dibattimentale, l'imputato accetta che gli atti
assunti nel corso delle indagini preliminari vengano utilizzati come
prova e che gli atti oggetto dell'eventuale integrazione probatoria
siano acquisiti mediante le forme previste dall'art. 422, commi 2, 3
e 4, cod. proc. pen., espressamente richiamate dall'art. 441, comma
6, cod. proc. pen., così da evitare la più onerosa formazione della
prova in dibattimento; infine, presta il consenso ad essere giudicato
dal giudice monocratico dell'udienza preliminare.
Anche se viene richiesta o disposta una integrazione probatoria,
il minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al
procedimento ordinario continua dunque ad essere un carattere
essenziale del giudizio abbreviato.
4.3. - Prive di fondamento sono anche le ulteriori censure,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, 101, secondo comma, e 102,
primo comma, Cost., che contestano l'eliminazione della valutazione
sull'ammissibilità del rito sotto i diversi profili della violazione
dei principi della individualizzazione e della funzione rieducativa
della pena, nonché di esclusività dell'esercizio della
giurisdizione, con particolare riferimento al potere di autonoma
determinazione in concreto della pena, che verrebbe sottoposto ad
impropri condizionamenti dalla mera volontà dell'imputato.
Fermo restando l'automatismo della diminuzione di un terzo della
pena, rimane comunque intatto il potere del giudice di determinare la
pena base tra il minimo e il massimo edittale e di stabilire la
misura della diminuzione o dell'aumento della pena ove siano presenti
circostanze attenuanti o aggravanti. Più in generale, la
compatibilità tra le facoltà esercitate dalle parti -
unilateralmente o previo accordo - in ordine alla scelta del rito ed
alla determinazione della pena, e i principi, rispettivamente
enunciati dagli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, Cost.,
della soggezione del giudice soltanto alla legge e dell'esclusività
dell'esercizio della funzione giurisdizionale, risulta costantemente
ammessa nelle decisioni con cui questa Corte ha affrontato analoghe
questioni di costituzionalità relative ai poteri dispositivi delle
parti e alla logica premiale che caratterizzano i procedimenti
speciali (v. ad esempio, sentenze nn. 313 e 284 del 1990); né, al
riguardo, i rimettenti prospettano argomentazioni che inducano a
riprendere in esame queste problematiche alla luce dell'attuale
disciplina.
4.4. - Sul terreno dei meccanismi introduttivi del giudizio
abbreviato si collocano anche le questioni relative all'eliminazione
del consenso del pubblico ministero e, più in generale, di qualsiasi
forma di intervento della pubblica accusa ai fini dell'ammissione al
rito. Il dedotto contrasto con l'art. 111, secondo comma, della
Costituzione sarebbe ravvisabile anche nella mancata previsione del
potere del pubblico ministero di chiedere una integrazione probatoria
a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, diversamente da
quanto stabilito in favore dell'imputato.
La scelta legislativa di non prevedere interventi del pubblico
ministero ostativi alla introduzione del giudizio abbreviato va
ricollegata alla dichiarazione di incostituzionalità della
disciplina relativa al dissenso immotivato del pubblico ministero e
alle rilevate distonie dell'istituto con i principi costituzionali,
per essere lo stesso pubblico ministero arbitro della "definibilità"
del procedimento allo stato degli atti. Da un lato il potere di veto
del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato
riprodurrebbe i profili di illegittimità costituzionale derivanti
dal sacrificio del diritto dell'imputato alla riduzione di pena;
dall'altro il principio del contraddittorio tra le parti, enunciato
dal secondo comma dell'art. 111 Cost., non è evocabile in relazione
a una disciplina che attiene alle forme introduttive del giudizio
abbreviato, quale si è venuta delineando, a seguito degli interventi
della giurisprudenza costituzionale e delle successive scelte
legislative, dall'originario accordo tra le parti alla richiesta
dell'imputato, e che si pone come diretta conseguenza della
specificità di tale rito.
Infine, l'omessa previsione di un potere di iniziativa probatoria
del pubblico ministero, analogo a quello attribuito all'imputato che
abbia presentato richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 5,
cod. proc. pen.), non viola l'art. 111, secondo comma, Cost., sotto
il profilo del contrasto con il principio della parità tra le parti.
L'attribuzione all'imputato della facoltà di subordinare la
richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria è
coerente con la posizione di tale soggetto processuale, che si trova
ad affrontare il rischio di un giudizio (e di una possibile
conseguente condanna) basato sugli atti raccolti dal pubblico
ministero nel corso delle indagini preliminari ed a cui va pertanto
riconosciuta la facoltà di chiedere l'acquisizione di nuovi e
ulteriori elementi di prova. Diversa è, invece, la posizione del
pubblico ministero: tenuto conto del ruolo svolto nelle indagini
preliminari, e fermo restando il suo diritto all'ammissione di prova
contraria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., non è
irragionevole la scelta legislativa di non riconoscergli il diritto
di chiedere l'ammissione di prove a carico dell'imputato solo perché
questi ha presentato richiesta di giudizio abbreviato.
Da un lato, il pubblico ministero ha già esercitato il potere e
assolto al dovere di svolgere tutte le attività necessarie in vista
delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale;
dall'altro, l'esigenza di completezza delle indagini preliminari (su
cui v. sentenza n. 88 del 1991) risulta rafforzata dal riconoscimento
del diritto dell'imputato ad essere giudicato, ove ne faccia
richiesta, con il rito abbreviato. Il pubblico ministero dovrà
infatti tenere conto, nello svolgere le indagini preliminari, che
sulla base degli elementi raccolti l'imputato potrà chiedere ed
ottenere di essere giudicato con tale rito, e non potrà quindi
esimersi dal predisporre un esaustivo quadro probatorio in vista
dell'esercizio dell'azione penale. Ne deriva che non costituisce
irragionevole discriminazione tra le parti la mancata attribuzione
all'organo dell'accusa di uno specifico potere di iniziativa
probatoria per "controbilanciare" il diritto dell'imputato al
giudizio abbreviato.
4.5. - Infondate sono, infine, le censure sollevate in
riferimento all'art. 97 Cost.: il principio di buon andamento dei
pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in
senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento
dell'amministrazione della giustizia (cfr., ex plurimis sentenze
n. 381 del 1999 e n. 53 del 1998, nonché ordinanza n. 412 del 1999).
5. - Manifestamente infondata è la questione relativa
all'art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen., nella parte in cui
consente l'utilizzazione nel giudizio abbreviato di atti non
utilizzabili nel giudizio ordinario, sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale
di Bologna (r.o. n. 305 del 2000). Il fondamento del giudizio
abbreviato sta, appunto, nella utilizzazione probatoria - previo
consenso dell'imputato, implicito nella richiesta del rito speciale -
degli atti legittimamente assunti nel corso delle indagini
preliminari: al riguardo, è sufficiente ricordare che l'art. 111,
quarto comma, della Costituzione ha enunciato il principio del
contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale, ma
ha poi espressamente previsto il consenso dell'imputato tra i casi di
deroga al principio stesso (quinto comma).
6. - Manifestamente inammissibile è la questione avente ad
oggetto l'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui
stabilisce che il giudizio abbreviato si celebra in camera di
consiglio, salvo che tutti gli imputati richiedano la pubblica
udienza, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 101 e 102 Cost.,
dal medesimo rimettente.
Dall'ordinanza di rimessione emerge che solo uno degli imputati
ha chiesto il giudizio abbreviato, con l'ovvia conseguenza che la
censura concernente il "diritto di veto" dei coimputati alla
celebrazione del processo in udienza pubblica è priva di rilevanza
nel caso di specie.
Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore censura sollevata, in
riferimento ai medesimi parametri, nei confronti della disciplina che
affida esclusivamente all'imputato la scelta tra udienza pubblica e
udienza camerale, va riaffermato che nel "giudizio abbreviato entrano
in gioco interessi diversi che solo il legislatore può valutare
comparativamente e bilanciare nell'ambito della sua discrezionalità"
(ordinanza n. 160 del 1994, nonché sentenza n. 373 del 1992): né il
rimettente prospetta argomenti che inducano questa Corte, alla luce
di una disciplina che oggi offre - sia pure a determinate condizioni
- maggiori spazi alla pubblicità del giudizio, a riesaminare tali
conclusioni.
7. - Infine, è manifestamente inammissibile per difetto di
motivazione sulla rilevanza la questione avente ad oggetto l'art. 441
cod. proc. pen., nella parte in cui prevede in capo allo stesso
giudice poteri istruttori e decisori, sollevata, in riferimento agli
artt. 24 e 111 Cost., dal giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Imperia (r.o. n. 405 del 2000): l'ordinanza di
rimessione è infatti priva di qualsiasi motivazione in ordine
all'esigenza del giudice a quo di assumere elementi necessari ai fini
della decisione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 438 e 442, comma 2, del codice di procedura penale
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma,
97, 101, 102 e 111 della Costituzione, dai Giudici dell'udienza
preliminare dei tribunali di Imperia, Bologna e Roma, e dal tribunale
di Firenze, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di
Bologna, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 3, del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 101 e
102 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del
tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 441 del codice di procedura
penale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della
Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Imperia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte