Sentenza n. 123/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1970 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d. 12/1941
- art. 2r.d. 12/1941
- art. 33r.d. 12/1941
- art. 72r.d. 12/1941
- art. 31r.d. 12/1941
- art. 74r.d. 12/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2, secondo comma, 33 e 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario) e degli artt. 31, 74, prima parte ed ultimo comma, 231,
389, ultimo comma, 398 e 403, ultimo comma, del codice di procedura
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 gennaio 1969 dal pretore di Porretta
Terme nel procedimento penale a carico di Bartolomei Ginetta, iscritta
al n. 42 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;
2) ordinanza emessa il 24 marzo 1969 dal pretore di Prato nel
procedimento penale a carico di Marinelli Domenico, iscritta al n. 165
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969;
3) ordinanza emessa il 12 luglio 1969 dal pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Fiscante Luigi, iscritta al n. 427 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969;
4) ordinanza emessa il 3 giugno 1969 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Bucchi Ferruccio, iscritta al n. 439
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 25 gennaio 1969 nel corso di un
procedimento penale a carico di Bartolomei Ginetta il pretore di
Porretta Terme ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2, comma secondo, 33 e 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n.
12 (ordinamento giudiziario) e dell'art. 31 del codice di procedura
penale in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 107, comma terzo
della Costituzione.
Chiarite le ragioni che rendono rilevante la questione, il pretore
osserva che le predette norme attribuendo cumulativamente ad uno
stesso organo funzioni di pubblico ministero nella fase istruttoria e
funzioni giudicanti in quella dibattimentale sarebbero in contrasto
sostanziale con il diritto di difesa che la Costituzione dichiara
inviolabile in ogni stato del procedimento e con il principio
costituzionale che a funzioni giudiziarie diverse debbono
corrispondere magistrati diversi. Sotto il primo profilo, infatti, si
rileva nell'ordinanza di rinvio che riproporre il vaglio della causa a
chi fu già in essa contestatore d'accusa e giudice dell'istruttoria e
fece già uso contro l'imputato, traendolo in giudizio, dei propri
poteri decisorii vulnera il contenuto del diritto di difesa nella sua
essenziale proiezione finalistica. Sotto il secondo aspetto si
prospetta che l'art. 107, comma terzo, della Costituzione, benché
formulato in maniera da dimostrare, quale prima intenzione del
costituente, quella di eliminare ogni diversificazione di indole non
strettamente funzionale tra magistrati, implica tuttavia letteralmente
il concetto che essi, distinguendosi per le funzioni esercitate, non
possano assommare nella propria persona una pluralità di funzioni
processuali: di qui l'incostituzionalità di ibridi giudiziari quali
quello di un inquisitore-giudice.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con deduzioni depositate il 18 marzo 1969, nelle quali sostiene che
nella specie non risulta denunciata alcuna norma positiva che,
direttamente o indirettamente, possa prestarsi ad interpretazioni
restrittive o limitative del diritto di difesa, ma unicamente una
asserita situazione psicologica di disagio, e forse di prevenzione,
nella quale il magistrato investito di funzioni pretorili verrebbe a
trovarsi nei confronti dell'imputato citato a giudizio per il fatto di
aver espletato, nelle precedenti fasi del processo, attività
istruttorie ed accusatorie riguardanti il medesimo soggetto.
L'accennata cumulabilità di funzioni costituirebbe, del resto, la
conseguenza necessaria del particolare procedimento pretorile,
ispirato ad esigenze di rapidità e semplicità per materie che si
riferiscono, di regola, a reati di non grave entità, ma in numero
peraltro imponente. L'art. 107, terzo comma, della Costituzione
esprimerebbe, d'altra parte, secondo l'Avvocatura di Stato, non già
un divieto di cumulabilità nello stesso organo di più funzioni, ma
soltanto l'inammissibilità di un sistema organizzativo di tipo
gerarchico - piramidale per l'amministrazione della giustizia.
Le conclusioni della parte interveniente sono pertanto per la
infondatezza delle questioni proposte.
3. - Anche il pretore di Prato con ordinanza emessa il 24 marzo
1969 nel corso di un procedimento penale a carico di Marinelli
Domenico ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale
relativamente agli artt. 74, prima parte ed ultimo capoverso, 231,
389, ultimo capoverso, 398 e 403 ultimo capoverso del codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3,
comma primo, della Costituzione, nonché - dubitativamente - all'art.
6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo, resa esecutiva dallo Stato italiano con la legge 4 agosto
1955, n. 848.
Rispetto al principio costituzionale sul diritto di difesa si
deducono dubbi di legittimità costituzionale sostanzialmente analoghi
nella motivazione a quelli già esposti nell'ordinanza che precede e
si trae, inoltre, argomento da alcune norme processuali penali che
considerano incompatibile con l'ufficio di giudice la situazione di chi
nello stesso procedimento abbia pronunciato o concorso a pronunciare
la sentenza di rinvio a giudizio o di chi abbia esercitato la funzione
di pubblico ministero e prevedono in tali casi la facoltà di
ricusazione (rispettivamente art. 61 prima parte e ultimo capoverso in
relazione all'art. 64 n. 6 cod. proc. pen.).
Quanto al principio di eguaglianza si ravvisa una disparità di
trattamento: a) fra gli imputati per reati di competenza pretorile che
siano giudicati dal magistrato che li ha rinviati a giudizio e coloro
che per gli stessi reati siano casualmente giudicati da un pretore
diverso; b) fra gli imputati per reati di competenza pretorile e
quelli per reati di competenza superiore.
4. - Una terza ordinanza, emessa il 12 luglio 1969 dal pretore di
Torino nel corso di un procedimento penale a carico di Fiscante Luigi,
ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2,
comma secondo, e 72, comma terzo, del R.D. n. 12 del 1941, già
ricordato, in riferimento agli artt. 104, comma primo, 105, 106, commi
primo e secondo, 107, comma quarto, 108, comma secondo, della
Costituzione. La normativa predetta, infatti, secondo il giudice a
quo, consente l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nella
udienza pretorile anche ad avvocati, senza che questi godano delle
garanzie spettanti ai magistrati quali appartenenti ad un ordine
autonomo ed indipendente da ogni altro potere o di quelle previste per
assicurare l'indipendenza degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia. Il conferimento di tali funzioni,
inoltre, prescinde da qualsiasi iniziativa o controllo del Consiglio
superiore della magstratura e non consegue ad una nomina per concorso,
per elezione od in altra forma, bensì ad una informale designazione da
parte del pretore.
5. - Altra ordinanza, emessa il 3 giugno 1969 dal pretore di Roma
nel corso di un procedimento penale a carico di Bucchi Ferruccio,
propone questione di legittimità costituzionale degli artt. 74 del
codice di procedura penale relativamente all'inciso "o il pretore per
i reati di sua competenza" e 72 del R.D. n. 12 del 1941, in
riferimento agli artt. 107, 108 e 112 della Costituzione, ritenendo
cioè che il cumulo delle attività inquirenti e giudicanti assegnate
all'organo pretorile sia incompatibile con i principi desumibili
dalle invocate norme costituzionali, le quali enunciano una netta
distinzione tra i due tipi di funzioni e tra gli organi ad esse
proposti, fissano i limiti ed i poteri del magistrato ed indicano
compiti precisi e ben definiti per il pubblico accusatore.
6. - All'udienza del 20 maggio 1970 l'Avvocatura dello Stato ha
confermato le proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata dalle ordinanze del pretore di
Porretta Terme, del pretore di Prato e del pretore di Roma, investendo
le costituzionalità delle norme disciplinanti i giudizi pretorili in
materia penale per la commistione nel medesimo organo delle funzioni
di giudice e di pubblico ministero nonché di attribuzioni
accusatorie, istruttorie e decisorie, è sostanzialmente la stessa che
questa Corte ebbe già a ritenere non fondata con la sentenza n. 61
del 1967. La questione viene ora prospettata dalle anzidette ordinanze
in relazione a disposizioni di legge non tutte coincidenti con quelle
che formarono oggetto specifico del precedente giudizio di
costituzionalità e con riferimento a norme costituzionali anch'esse
in parte diverse, senza tuttavia che questa nuova articolazione formale
introduca elementi che possano condurre a conclusioni difformi.
Giova ribadire anzitutto che il procedimento penale pretorile
risponde a esigenze, generalmente riconosciute, di speditezza e di
economia, le quali comportano ovviamente che in esso non tutti i
principi informatori della disciplina del processo penale per i reati
più gravi, di competenza del tribunale e della Corte d'assise, possano
trovare puntuale o integrale applicazione. Ciò vale, in primo luogo,
per quanto riguarda l'instaurazione del processo, che, dinanzi al
pretore, avviene ex officio, e più in generale per quanto riguarda la
separazione tra l'organo della pubblica accusa e l'organo giudicante,
che, mentre caratterizza il processo penale comune, non sussiste
invece, nelle fasi anteriori al dibattimento, e sussiste in forme
particolari, come si dirà, all'udienza, nei processi di competenza
del pretore.
2. - Deve però osservarsi che in tanto siffatte peculiarità o
anomalie, e le altre che vi si riconnettono, potrebbero ritenersi in
contrasto con le norme costituzionali invocate nelle ordinanze, in
quanto fosse dimostrato che le regole generali del nostro diritto
processuale in materia penale siano da quelle necessariamente
implicate, di guisa che ogni disciplina differenziata e derogatoria
abbia per ciò solo a tradursi in una loro indiretta violazione.
Ma non è così, come del resto altre volte e con riferimento a
questioni analoghe questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di
affermare (v., oltre alla già rammentata sentenza n. 61 del 1967, le
sentenze n. 17 del 1965; n. 170 del 1963 e n. 27 del 1966; n. 46 del
1967; n. 16 e n. 73 del 1970). Per quanto poi specialmente riguarda
il presente giudizio, deve dirsi che né il principio esprimentesi nel
brocardo ne procedat judex ex officio, cui tendenzialmente e non senza
eccezioni si ispira l'ordinamento processuale vigente, né l'esigenza
di una costante ed assoluta separazione tra funzioni accusatorie e
funzioni decisorie o tra queste ultime e attribuzioni istruttorie,
risultano assunti, sia pure implicitamente, nel sistema
costituzionale.
A nulla vale richiamarsi in proposito agli artt. 112 e 107, terzo
comma, della Costituzione. Il primo, infatti, afferma bensì l
'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale; ma non anche
l'esclusiva spettanza della stessa al pubblico ministero (né tanto
meno offre indicazione alcuna nel senso che non siano ammissibili casi
di giurisdizione senza azione). A sua volta, il terzo comma dell'art.
107 non ha altro significato se non quello, chiaramente risultante
dalla dizione letterale della disposizione ("i magistrati si
distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni") e
sistematicamente argomentabile altresì dalla collocazione di essa nel
contesto di un articolo rivolto in tutte le sue parti a disciplinare lo
status dei magistrati dell'ordine giudiziario, che consiste
nell'escludere - con particolare riguardo ai magistrati giudicanti -
rapporti di subordinazione gerarchica nell'esercizio della funzione
giurisdizionale.
3. - D'altro canto, la disciplina delle attribuzioni pretorili
denunciata nelle ordinanze non contrasta con il principio della
indipendenza del giudice, comprensiva anche della terzietà o
imparzialità, intesa come assoluta estraneità rispetto alla res
judicanda. Il pretore è un giudice, che gode come tale delle
guarentigie spettanti a tutti i magistrati giudicanti dell'ordine
giudiziario, e la circostanza che ad esso sia conferito il
potere-dovere di mettere in moto il processo e che gli siano anche
affidati taluni compiti ulteriori, che sarebbero altrimenti di
competenza degli uffici del pubblico ministero, non incide sulla sua
piena libertà di giudizio né lo rende in qualche modo "interessato"
all'esito di esso. Anche quando procede a sommarie indagini o
eventualmente ad una vera istruttoria, il pretore non persegue
istituzionalmente altro interesse fuori di quello, oggettivo,
dell'accertamento della verità e delle responsabilità: del quale
l'interesse alla tutela dell'innocente è parte integrante allo stesso
titolo dell'interesse alla punizione del reo. Ed è significativo al
riguardo che l'art. 409, terzo comma, del codice di procedura penale
prescriva che il pretore debba indicare nel decreto di citazione a
giudizio " i testimoni tanto a carico quanto a discarico dell'imputato,
che reputa utili per l'accertamento della verità", senza
pregiudizio, naturalmente, delle ulteriori disposizioni in materia
probatoria applicabili alla fase del dibattimento.
4. - Neppure sussiste la lamentata violazione del diritto di
difesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione,
poiché questo - sotto il profilo che qui viene in considerazione -
comporta bensì, essenzialmente, che l'accusa sia portata a conoscenza
dell'imputato, in modo da metterlo in grado di opporvi le proprie
ragioni e addurre prove in sua difesa; ma non comporta anche che ci
sia un apposito organo cui esclusivamente spettino le funzioni di
accusatore. E quella fondamentale esigenza è rispettata, specie dopo
la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art.
398 del codice di procedura penale (sent. n. 33 del 1966), con la sola
differenza che, nel processo pretorile, ad essa provvede lo stesso
pretore.
5. - Le considerazioni che precedono conducono altresì ad
escludere che la particolare disciplina del procedimento pretorile
concreti violazione dell'art. 3 della Costituzione: le situazioni di
chi sia imputato di reati spettanti alla cognizione del tribunale o
della Corte d'assise od invece di reati di competenza del pretore
sono, infatti, oggettivamente diverse e suscettibili pertanto di
diversa regolamentazione, mentre poi è sostanzialmente, oltre che
giuridicamente, irrilevante per le ragioni già dette, la asserita
differente posizione di chi sia giudicato in pretura dal medesimo
magistrato che ebbe a procedere alle indagini preliminari o agli atti
istruttori e di chi sia giudicato invece da un magistrato diverso.
Diventa perciò superfluo prendere in esame il problema, cui
accenna l'ordinanza del pretore di Prato, del rango che assume, nel
sistema delle fonti, la legge 4 agosto 1955, n. 848, che ha dato
esecuzione in Italia alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo, al fine eventuale di valutare le norme denunciate
anche alla stregua dell'art. 6, n. 1, di detta Convenzione: giacché
questo nulla dice di più e di diverso rispetto ai principi
costituzionali ai quali si è fatto fin qui riferimento. Non può non
rilevarsi, del resto, che siffatta questione sembra prospettata in
linea meramente ipotetica, per non dire accademica, "anche al fine di
conoscere l'opinione della Corte costituzionale sull'argomento",
mentre alla Corte spetta decidere concrete questioni di legittimità
costituzionale, e non esprimere in astratto opinioni o pareri.
6. - La questione sollevata dal pretore di Torino ha invece per
oggetto le norme dell'ordinamento giudiziario R.D. 30 gennaio 1941, n.
12, concernenti la rappresentanza del pubblico ministero nel processo
penale in pretura, limitatamente alla ipotesi in cui questa sia
affidata ad avvocati, a norma dell'ultimo comma dell'art. 72 del detto
decreto.
È da premettere che questa Corte non è chiamata a pronunciarsi
sul buono o cattivo funzionamento pratico del sistema, non senza
soggiungere che molti degli inconvenienti che ad esso si fanno
risalire - e che non vanno oltre, comunque, la scarsa utilità pratica
dell'istituto - potrebbero essere eliminati od attenuati da una più
vigile applicazione delle norme vigenti (ad esempio, provvedendo alla
nomina del rappresentante del pubblico ministero prima dell'udienza,
per modo che egli possa prendere visione degli atti e prepararsi con
la doverosa diligenza). In questa sede, la questione non può porsi se
non in termini di legittimità costituzionale, con riferimento agli
artt. 104, primo comma, 105, 106, primo e secondo comma, 107, quarto
comma, 108, secondo comma, della Costituzione, cui l'ordinanza si
richiama.
Anche questa seconda questione è infondata. Il principio
dell'art. 104, primo comma, per cui "la magistratura costituisce un
ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere", non vale ad
escludere l'ammissibilità del conferimento a persone estranee
all'ordine giudiziario di compiti attinenti alla Amministrazione della
giustizia (art. 108, secondo comma, in relazione all'art. 102,
secondo comma).
Non essendo, perciò, le persone di volta in volta chiamate a
rappresentare il pubblico ministero inquadrate nell'organizzazione
giurisdizionale né inserite nell'ordine giudiziario, è ovvio che non
possano trovare applicazione nella specie le disposizioni che
attribuiscono al Consiglio superiore della magistratura le assunzioni,
le assegnazioni e i trasferimenti dei magistrati, né quelle
concernenti la nomina per concorso e la possibilità di nomina anche
elettiva di magistrati onorari, né la norma dell'art. 107, ultimo
comma, sulle garanzie dei magistrati del pubblico ministero.
D'altro canto, la nomina fatta dal pretore non rende la persona
prescelta comunque dipendente dallo stesso giudicante, né si vede -
per restare entro i limiti della questione così come prospettata - da
parte di quali altri soggetti o poteri ne potrebbe essere menomata o
minacciata l'indipendenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe e relative agli artt. 1,
2, comma secondo, 33 e 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, recante
norme sull'ordinamento giudiziario, nonché agli artt. 31, 74, 231,
389, ultimo comma, 398 e 403, ultimo comma, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo,
104, comma primo, 105, 106, commi primo e secondo, 107, 108 e 112
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte