Sentenza n. 123/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1972 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, ultimo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio
1970 dal pretore di Castelnuovo di Garfagnana nel procedimento penale a
carico di Casilli Edoardo e Cioni Marcello, iscritta al n. 225 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1972 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Castelnuovo di Garfagnana, nel dicembre 1969,
iniziava procedimento penale a carico del brigadiere dei carabinieri
Cioni Marcello, comandante la stazione di Barga, imputato del reato di
cui all'art. 615 cpv. del codice penale (violazione di domicilio) per
essersi introdotto e trattenuto nell'abitazione di Sereni Umberto ed
altri, la sera del 12 dicembre 1969, al fine di ricercare l'eventuale
presenza di armi o munizioni, senza essere provvisto del decreto di
perquisizione domiciliare emesso dall'autorità giudiziaria. Il pretore
procedeva anche a carico del tenente dei carabinieri Casilli Edoardo,
comandante la tenenza di Castelnuovo di Garfagnana, per concorso nello
stesso reato, ai sensi degli artt. 110 e 112, n. 3, del codice penale,
per avere ordinato al Cioni, sottoposto al suo comando, di eseguire la
perquisizione, senza essere in possesso del cennato decreto.
Nel corso del procedimento istruttorio, il pretore accertava che il
tenente Casilli aveva ordinato la perquisizione al Cioni a seguito di
ordine telefonico a sua volta impartitogli dal colonnello comandante
del gruppo carabinieri di Lucca, ed erroneamente interpretato, per la
concitazione del momento immediatamente successivo all'attentato alla
Banca nazionale dell'agricoltura di Milano, nel senso di dover
procedere ad immediata perquisizione senza attendere di essere in
possesso del documento comprovante l'ordine e l'autorizzazione, che
effettivamente erano stati emessi dal Procuratore della Repubblica di
Lucca.
Con ordinanza 21 maggio 1970, detto pretore, premesso che si
rendeva applicabile nei confronti degli imputati l'art. 51, ultimo
comma, del codice penale, secondo cui non è punibile chi commette un
fatto costituente reato in esecuzione di un ordine, quando la legge non
gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine stesso,
assumeva tuttavia di non potere emettere la sentenza istruttoria di
proscioglimento degli imputati perché il detto art. 51 c.p. appariva
sospetto di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3
e 28 della Costituzione, nonché con "le norme della Costituzione sui
diritti di libertà" specificamente indicate negli artt. 13, 14, 15,
16, 17, e con lo stesso "sistema" della Costituzione della Repubblica.
Ha osservato in proposito il pretore che l'art. 28 della
Costituzione, stabilendo la responsabilità diretta dei funzionari e
dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti
in violazione di diritti, ha posto una garanzia delle posizioni
individuali contro gli abusi dell'autorità, attraverso la
personalizzazione della responsabilità per i torti arrecati. Nel campo
penale, nel quale la responsabilità non può non essere personale, il
detto principio si risolverebbe, secondo il pretore, nel divieto di
escludere la responsabilità del pubblico dipendente in relazione alla
particolare posizione in cui egli si trovi nell'organizzazione statale.
L'art. 51, ultimo comma, del codice penale rappresenterebbe
l'attuazione concreta di una scelta di politica legislativa tendente a
dare, invece, la preminenza al momento dell'autorità sul momento della
legalità e si porrebbe quindi in contrasto col divieto costituzionale
ora enunciato. Né varrebbe obiettare che l'art. 28 sancisce la
responsabilità diretta "secondo quanto dispongono le leggi ordinarie",
e che quindi dovrebbe ammettersi una diversità di disciplina della
responsabilità dei pubblici dipendenti per categorie o situazioni,
giacché mai potrebbe giungersi ad una pura e semplice esclusione di
responsabilità, come invece risulterebbe nella specie.
Ma, prosegue l'ordinanza, se anche le esigenze organizzative dello
Stato potessero ritenersi prevalenti sul dovere di obbedienza alle
norme penali, mai potrebbe sacrificarsi l'osservanza di quelle norme
penali che sono poste a tutela di diritti costituzionali, come la
libertà personale, domiciliare, o di corrispondenza (artt. 606-609,
615, 616 ecc. c.p.), onde, secondo il giudice a quo, sarebbe non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
della norma impugnata anche sotto il profilo del possibile contrasto
con gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 della Costituzione, che appunto
garantiscono i diritti di libertà.
Il dubbio di legittimità non sarebbe eliminato dalla prevista
punibilità di chi ha emanato l'ordine illegittimo, perché
l'irresponsabilità dell'esecutore costituirebbe, di per sé, una
"esposizione a pericolo dell'interesse costituzionale protetto". Ed
anzi, considerato che, a norma dell'art. 221 c.p.p., svolgono funzioni
di polizia giudiziaria esecutori militari, come tali particolarmente
vincolati dagli ordini superiori (carabinieri, agenti di p.s. ecc.), la
insindacabilità da parte loro degli ordini, sia pure ad esclusione di
quelli manifestamente criminosi, profilerebbe, per la delicatezza delle
funzioni, destinate istituzionalmente ad incidere sui diritti di
libertà, un contrasto con il "sistema costituzionale" aprendo la via
alla possibile emanazione di ordini tendenti "alla realizzazione di una
trama eversiva mediante la soppressione delle libertà individuali", ed
escludendo persino l'applicabilità della scriminante della
arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale di cui all'art. 4 del
d.l. 14 settembre 1944, n. 298, e quindi l'autotutela del soggetto
privato.
D'altra parte, l'organizzazione militare e la concessione
insindacabile degli ordini, non sarebbero affatto indispensabili allo
svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, poiché le stesse
funzioni sarebbero svolte dagli ufficiali civili di p.s., che hanno
doveri di obbedienza più limitati di quelli militari (articolo 17,
comma terzo, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) e più ampia sfera di
responsabilità penale in relazione ai reati commessi in esecuzione di
un ordine dei quali rispondono sempre (art. 51, terzo comma, c.p.),
salvo che, per errore di fatto, abbiano ritenuto di obbedire ad un
ordine legittimo. Ed appunto in vista di tale situazione, secondo il
pretore, dovrebbe riscontrarsi un ulteriore profilo di illegittimità
della norma impugnata, per contrasto con il principio di eguaglianza di
cui all'art. 3 Cost., in quanto nell'ambito di un gruppo di pubblici
dipendenti chiamati a svolgere le stesse funzioni, si consentirebbe che
alcuni di essi (i militari) non rispondano dei reati commessi in
esecuzione di ordini, e gli altri ne siano tenuti invece responsabili.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso come per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha tempestivamente depositato
le proprie deduzioni.
L'Avvocatura afferma che l'art. 28 della Costituzione porrebbe in
essere un rinvio alle leggi ordinarie in materia di responsabilità
diretta dei pubblici funzionari, onde ben potrebbe la responsabilità
medesima essere disciplinata per categorie o per situazioni, come del
resto già avrebbe ritenuto la Corte costituzionale con la sentenza n.
2 del 1968.
D'altra parte, la norma impugnata risponderebbe ad evidenti motivi
di necessità, collegati con la stessa esistenza dello Stato, e non
avrebbe un campo di applicazione illimitato, poiché l'ordine
dell'autorità, per costante giurisprudenza, non andrebbe eseguito se
manifestamente criminoso. Di conseguenza l'impugnata disciplina
concreta della responsabilità diretta, sancita in via di principio
dall'art. 28 della Costituzione, non renderebbe inoperante il precetto
costituzionale, poiché, attraverso la conservazione della
sindacabilità dell'ordine, verrebbe altresì conservata la
responsabilità diretta di chi lo esegue, conciliandosi così
l'imperatività del precetto costituzionale con l'esigenza di tutela
dell'esistenza dello Stato.
Neppure fondata sarebbe la questione sollevata in relazione agli
artt. 13, 14, 15, 16 e 17 della Costituzione, poiché, secondo
l'Avvocatura, alla luce delle precedenti considerazioni, la lesione dei
diritti di libertà ivi protetti potrebbe, se mai, derivare dalla
violazione delle norme ordinarie, e non già dall'osservanza del
disposto dell'art. 51, ultimo comma, del codice penale.
Infine, la censura mossa in relazione all'art. 3 della Costituzione
sarebbe infondata, perché, nel caso in esame, non sussisterebbe la
lamentata diversità di trattamento fra funzionari civili e militari,
dovendosi il limite della insindacabilità dell'ordine ritenere valido
per ambedue le categorie.
Comunque, nei limiti in cui si potesse riscontrare una differenza
di trattamento, varrebbe a giustificarla la diversità dei compiti e
doveri rispettivamente attribuiti agli ufficiali civili e militari di
polizia giudiziaria. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rinvio sottopone alla Corte, come rilevante nel
giudizio a quo, la questione di costituzionalità dell'art. 51, ultimo
comma, del codice penale, riguardante la non punibilità degli
esecutori di ordini illegittimi dell'Autorità, da osservare in
adempimento di doveri gerarchici, senza che ne sia consentito il
sindacato.
Secondo l'ordinanza, la norma violerebbe: a) l'art. 28 della
Costituzione, che stabilisce la responsabilità diretta dei funzionari
e dei dipendenti dello Stato per la commissione di atti, in violazione
di diritti; b) l'art. 3 della Costituzione che stabilisce l'uguaglianza
di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di
condizioni personali; c) in generale, tutti i diritti di libertà,
garantiti dalla Costituzione con gli artt. 13, 14, 15, 16, 17
(libertà personale, inviolabilità di domicilio, di comunicazione, di
circolazione, di riunione).
2. - La questione non è fondata.
Il richiamo all'art. 28 della Costituzione, per desumerne, premessa
l'equivalenza tra responsabilità "diretta" e responsabilità
"personale", l'assoluta inderogabilità di quest'ultima, dovendo
prevalere in ogni caso il principio di legalità sul principio di
autorità, non è richiamo idoneo a sostenere l'assunto di
incostituzionalità.
Infatti, l'art. 28 non generalizza ma espressamente riconduce il
concetto di responsabilità a quanto dispongono le leggi penali, civili
e amministrative: cioè, come questa Corte ha ritenuto con la sentenza
n. 2 del 1968, la norma "rinvia alle leggi ordinarie, che codesta
responsabilità disciplinano variamente per categorie o per
situazioni". Ciò, analogamente a quanto dispone l'art. 97, comma
secondo, della Costituzione nel comprendere le "responsabilità proprie
dei funzionari" come elementi essenziali ai singoli ordinamenti dei
pubblici uffici.
Il rinvio alle leggi ordinarie significa, pertanto, rinvio alla
disciplina positiva cui è assoggettata, nelle leggi stesse, la
responsabilità soggettiva dei funzionari e dei dipendenti, anche in
considerazione di regole particolari, che, in deroga alle regole
comuni, determinino il contenuto ed i limiti di detta responsabilità.
Come precisato nella suindicata sentenza di questa Corte, la
disciplina dei limiti può essere variamente individuata anche per
categorie di soggetti o per speciali situazioni.
Tale, appunto, come esempio caratterizzante, che inerisce, nel
caso, all'oggetto del procedimento a quo, la categoria e la situazione
di quegli organi, che, come l'Arma dei Carabinieri, fanno parte,
direttamente o per equiparazione, dell'Amministrazione militare dello
Stato.
Per questi organi vigono norme particolari che pongono come
primario il dovere di obbedienza dell'inferiore in grado al superiore,
restringono il potere di sindacato degli ordini attinenti al servizio,
puniscono il rifiuto, l'omissione e il ritardo nella loro esecuzione.
Ciò risulta testualmente dagli artt. 40 e 173 del codice penale
militare di pace, che costituiscono, rispettivamente, adattamenti
specifici della situazione normativa generale di cui agli artt. 51,
ultimo comma, e 329 del codice penale.
Ne consegue che l'art. 51, ultimo comma, c.p., in luogo d'essere in
contraddizione con l'art. 28 della Costituzione, viceversa fa parte di
un sistema che vi si adegua, in quanto entrambi gli articoli contengono
un richiamo alla "legge" come regolatrice di determinati rapporti e non
come espressione di un principio uniforme e livellatore.
Il dubbio, prospettato nell'ordinanza, secondo cui il
riconoscimento della legittimità dell'art. 51, ultimo comma, c.p.
condurrebbe all'inammissibile conseguenza di ritenere legittima la
compressione di fondamentali diritti di libertà individuale, non è
fondato.
Va considerato che l'esenzione da pena accordata dall'articolo 51
agli esecutori di ordini illegittimi (sempre subordinatamente al
verificarsi di determinate condizioni, il cui accertamento spetta al
giudice di merito) non discrimina il fatto in sé. Invero, mentre, da
un lato, il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine, risponde "sempre"
del reato, dall'altro lato la responsabilità dell'esecutore è
affermata in via di principio (terzo comma) salvo esclusione per errore
di fatto dell'agente (stesso comma) o per situazione speciale prevista
da legge (ultimo comma).
3. - Quanto si è osservato al punto precedente, vale ad escludere
la fondatezza della questione, anche sotto il profilo di cui all'art. 3
della Costituzione. La denunciata disparità di trattamento non esiste,
sia se considerata in rapporto a categorie affini, ma non uguali nel
loro ordinamento (agenti di p.s.) sia, tanto più, se considerata in
rapporto a categorie diverse (dipendenti civili, funzionari di p.s.):
il tutto in difetto di quei criteri di omogeneità di situazione, che
caratterizzano l'ambito di applicazione dell'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 51, ultimo comma, del codice penale, sollevata, con
l'ordinanza di cui in epigrafe, dal pretore di Castelnuovo di
Garfagnana, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte