Sentenza n. 124/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1975 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26r.d. 148/1931
usata come parametro
citata
- art. 1r.d. 148/1931
- art. 27r.d. 148/1931
- art. 15r.d. 1538/1920
- art. 16r.d. 1538/1920
- art. 26r.d. 1538/1920
- art. 27r.d. 1538/1920
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. l,
ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle
norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con
quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare
-, filovie ed autolinee in regime di concessione); degli artt. 26 e 27
dell'annesso regolamento all. A; e degli artt. 15 e 16 del r.d. 30
settembre 1920, n. 1538 (Regolamento speciale riguardante la
previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
concesso all'industria privata, province e comuni), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 ottobre 1972 dal tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra Stecca Lino e l'Azienda tranvie
municipali di Torino, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28
febbraio 1973;
2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1973 dalla Corte suprema di
cassazione - sezione lavoro - nel procedimento civile vertente tra
l'Azienda trasporti municipali di Milano e Brega Mario ed altri,
iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;
3) ordinanza emessa il 12 gennaio 1974 dal pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Monteverde Anna e la società SALTA
Fiumana Bella, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8
maggio 1974;
4) ordinanza emessa il 22 novembre 1973 dalla Corte d'appello di
Torino nel procedimento civile vertente tra la Azienda tranvie
municipali di Torino e Friziero Luciano, iscritta al n. 108 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974;
5) ordinanza emessa il 31 gennaio 1974 dalla Corte di appello di
Torino nel procedimento civile vertente tra l'Azienda tranvie
municipali di Torino e Labbate Salvatore, iscritta al n. 113 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974;
6) ordinanza emessa il 19 dicembre 1973 dal tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra La Manna Elena e la società SATTI,
iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del 12 giugno 1974;
7) ordinanza emessa il 30 gennaio 1974 dalla Corte suprema di
cassazione - sezione lavoro - nel procedimento civile vertente tra
Delucchi Sebastiano ed altri e l'Azienda municipalizzata trasporti di
Genova, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;
8) ordinanza emessa il 13 dicembre 1973 dal pretore di Bari nel
procedimento civile vertente tra Schinco Michele ed altro e la Gestione
commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane, iscritta al n.
220 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;
9) ordinanza emessa il 1. aprile 1974 dalla Corte d'appello di
Catania nel procedimento civile vertente tra Vaccaro Giuseppe ed altri
e l'Azienda municipale trasporti di Catania, iscritta al n. 233 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;
10) ordinanza emessa il 17 aprile 1974 dal pretore di Cagliari nel
procedimento civile vertente tra Atzeni Maria e la società SATAS,
iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;
11) ordinanza emessa il 22 aprile 1974 dal pretore di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Isoldo Salvatore ed altri e l'Azienda
tranvie autofilovie di Napoli, iscritta al n. 330 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 277 del 23 ottobre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Brega Mario ed altri, di Friziero
Luciano, di Labbate Salvatore, di Delucchi Sebastiano ed altri, di
Atzeni Maria, della Gestione commissariale governativa delle ferrovie
calabro-lucane, di Correale Luigi ed altri, e delle aziende tranviarie
di Torino, di Milano, di Genova, di Catania, di Cagliari e di Napoli;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
uditi gli avvocati Luciano Ventura, Gustavo Romanelli e Luigi
Esposito, per gli autoferrotranvieri, il sostituto avvocato generale
dello Stato Renato Carafa, per la Gestione commissariale governativa
delle ferrovie calabro-lucane, e gli avvocati Achille De Geronimo,
Ennio Trani, Ubaldo Prosperetti, Francesco Santoro Passarelli, Ugo
Biondolillo, Massimo Medina, Paolo Lombardo Indelicato, per le aziende.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento civile promosso da Lino Stecca contro
l'Azienda tranvie municipali di Torino (ATM), per ottenere che
l'indennità spettantegli a seguito della cessazione del suo rapporto
di lavoro fosse liquidata calcolando anche le competenze accessorie ed
i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilità, il
tribunale di Torino, con ordinanza 25 ottobre 1972, ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità
costituzionale dell'art. 26, quinto comma, del regolamento, allegato A
al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che pone a base del computo
dell'indennità di buonuscita soltanto l'ultimo "stipendio o paga", a
differenza di quanto statuito dal codice civile per l'indennità di
anzianità degli altri lavoratori.
Il criterio adottato dalla norma denunziata, oltre a non adeguarsi
alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, darebbe luogo ad
una ingiustificata disparità di trattamento, "purché - reca
l'ordinanza - la disciplina del citato art. 26 si riferisca al
personale che non abbia maturato il diritto a pensione e che, quindi,
indipendentemente dalla specialità del rapporto di lavoro, si trova
precisamente nella identica posizione dei lavoratori subordinati cui si
applicano gli artt. 2120 e 2121 cod. civ."; tutto ciò anche per la
comune natura retributiva delle due indennità, riconosciuta da questa
Corte con sentenza n. 140 del 1971.
Altra questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 26
è stata sollevata, nei medesimi termini, dalla Corte d'appello di
Torino in due distinti procedimenti civili iniziati nei confronti della
stessa Azienda da Luciano Friziero e da Salvatore Labbate, con
ordinanze 22 novembre 1973 e 31 gennaio 1974.
Dinanzi a questa Corte si sono costituiti, per i tre giudizi, l
'ATM e, per il giudizio che lo riguarda, il Labbate. La difesa del
quale, richiamando la sentenza n. 140 del 1971, chiede che siano
dichiarati illegittimi i commi quinto e sesto dell'art. 26, nella parte
in cui limitano il computo dell'indennità di buonuscita al solo
stipendio.
La difesa dell'ATM, per cui la questione è infondata, richiama, a
sua volta, le sentenze n. 39 del 1969 e n. 140 e n. 146 del 1971 sulla
disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, assumendo
che il trattamento, sia globale sia di fine lavoro, tenuto conto dei
criteri adottati e non solo degli elementi retributivi, sarebbe
superiore a quello degli altri lavoratori.
2. - La Corte di cassazione, con ordinanza 19 dicembre 1973, emessa
nel ricorso di Mario Brega ed altri contro l'Azienda trasporti
municipali di Milano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e
36 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 26,
quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, dello stesso regolamento, che
escludono dall'indennità di buonuscita coloro che hanno maturato
diritto a pensione e, per coloro che non l'hanno maturato, ragguagliano
tale indennità allo "stipendio o paga ultimi raggiunti", anziché
all'intiera retribuzione.
Sulla rilevanza della questione, la Cassazione premette che
l'indennità di buonuscita per i dipendenti con diritto a pensione è
ora prevista, sempre con l'esclusione del computo delle quote di
indennità annuali, dall'art. 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio
1948, stipulato alla stregua dell'art. 1 cpv. del citato r.d. n. 148
del 1931; ed afferma che la dichiarazione di illegittimità delle norme
denunziate consentirebbe di superare i criteri restrittivi cui si
informa il suindicato accordo nazionale.
Nel merito, sottolinea la funzione retributiva dell'indennità di
buonuscita e ricorda le sentenze n. 140 del 1971 e n. 72 del 1973.
Dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti del giudizio a
quo.
La difesa dei lavoratori fa, tra l'altro, presente che, a
differenza della pensione, l'indennità di buonuscita dovrebbe gravare
sul datore di lavoro ed il suo mancato pagamento si risolverebbe in
un'ingiusta locupletazione.
Il patrocinio dell'Azienda obietta che nessun precetto
costituzionale impone il computo di una indennità con rigorosi criteri
di riferimento alla retribuzione. Al riguardo, anche per quanto
concerne la funzione dell'autonomia collettiva in materia, cita la
sentenza n. 18 del 1974 di questa Corte, nonché gli artt. 2120, ultimo
comma, e 2123 cod. civ. sulle forme equivalenti e convenzionali di
previdenza.
3. - Questioni di legittimità analoghe a quelle promosse con
l'ordinanza della cassazione, per contrasto con i medesimi precetti
costituzionali, e relative alle stesse disposizioni, ma riguardanti
anche la misura dell'indennità di buonuscita non proporzionata alla
durata del servizio (sempre per il personale con diritto a pensione),
sono state sollevate:
- dalla Corte d'appello di Catania, con ordinanza 1. aprile 1974,
nei procedimenti riuniti, vertenti tra Giuseppe Vaccaro ed altri e
quell'Azienda municipale trasporti;
- dal pretore di Napoli, con ordinanza 22 aprile 1974, nel
procedimento iniziato da Salvatore Isoldo ed altri contro la locale
Azienda tranvie autofilovie (ATAN);
- dal pretore di Cagliari, con ordinanza 17 aprile 1974, nel
procedimento vertente tra Maria Atzeni e la società SATAS.
Dinanzi a questa Corte si sono costituiti le Aziende di Catania, di
Napoli e quella regionale sarda trasporti (ARST), succeduta alla
società SATAS, nonché l'Atzeni ed alcuni degli attori nel
procedimento promosso davanti al pretore di Napoli.
Le Aziende concludono per l'infondatezza delle questioni, ponendo
in rilievo la funzione sostitutiva, rispetto al trattamento
pensionistico, dell'indennità di buonuscita ed il suo carattere di
corrispettivo "forfettario". Le aziende di Catania e di Napoli
prospettano altresì l'inammissibiltà delle stesse questioni, sul
riflesso che l'oggetto dei giudizi a quibus verterebbe
sull'applicazione delle norme contrattuali, di cui all'accordo
nazionale del 1948, e non sulle disposizioni legislative censurate.
Le difese dei lavoratori costituiti insistono invece sulla natura
retributiva dell'indennità di buonuscita.
4. - Nel procedimento iniziato da Michele Schinco ed altro contro
la Gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane e
diretto ad ottenere il pagamento dell'indennità di buonuscita
comprensiva delle quote delle indennità annuali, il pretore di Bari,
con ordinanza 13 dicembre 1973, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., degli artt. 26,
quinto comma, e 27, quarto comma, del citato regolamento all. A e
dell'art. 1, cpv., del r.d. n. 148 del 1931.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito, per la
Gestione commissariale, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione
civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata.
L'Avvocatura deduce che, a seguito del riscatto da parte dello
Stato, delle ferrovie calabro-lucane, i relativi rapporti di lavoro
divenuti di pubblico impiego, sono sottratti al giudice ordinario e
devoluti a quello amministrativo; fa, inoltre, presente che,
trattandosi nella specie di agenti con diritto a pensione, la loro
indennità di buonuscita sarebbe prevista dall'accordo nazionale del
1948, su cui non spetterebbe alla Corte il controllo di legittimità
costituzionale.
Nel merito prospetta la specialità del trattamento previdenziale,
che assume più favorevole, per il personale addetto ai trasporti in
concessione.
5. - Nel corso di un procedimento civile iniziato nei confronti
della società SALTA Fiumana Bella da Anna Monteverde, vedova di un
dipendente della società, il pretore di Genova, con ordinanza 12
gennaio 1974, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 36 Cost., dell'inciso "qualora non abbia diritto a
pensione", contenuto nell'art. 27, ultimo comma, dell'allegato A del
più volte citato r.d. del 1931.
Dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito.
6. - Nel procedimento vertente tra l'Azienda municipalizzata
trasporti di Genova e i coniugi Sebastiano e Bice Rosa Delucchi e
Francesco Delucchi, rispettivamente genitori e fratello di un agente
deceduto, al fine di ottenere, quali eredi, il pagamento in loro favore
dell'indennità di buonuscita spettante a quest'ultimo, la Corte di
cassazione, con ordinanza 30 gennaio 1974, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.,
degli artt. 27, ultimo comma, del regolamento, allegato A, del r.d. n.
148 del 1931, e 15 e 16 del regolamento approvato con r.d. 30 settembre
1920, n. 1538, in quanto escludono, in mancanza o decadenza della
vedova ed in mancanza di figli minorenni dell'agente deceduto,
l'attribuzione dell'indennità di buonuscita agli eredi legittimi o
testamentari.
Il patrocinio dell'Azienda chiede che la questione sia dichiarata
non fondata. Al riguardo sostiene che retributiva sarebbe soltanto
l'indennità di buonuscita contrattualmente stabilita dall'accordo
nazionale del 1948, e non quella prevista dall'allegato A del regio-decreto del 1931, che avrebbe carattere alternativo della pensione, sia
diretta sia di riversibilità, analogamente all'indennità una tantum
nel pubblico impiego. Fa, infine, presente la specialità del rapporto
di lavoro degli autoferrotranvieri ed assume che la proporzionalità
della retribuzione al lavoro prestato sarebbe costituzionalmente
garantita solo al lavoratore, e non anche ai suoi eredi.
7. - Analoga questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 Cost., delle stesse disposizioni, limitatamente
alla parte in cui escludono che l'agente possa disporre per testamento
dell'indennità di buonuscita, è stata promossa, con ordinanza 19
dicembre 1973, dal tribunale di Torino nel procedimento iniziato, nei
confronti della società SATTI, da un erede testamentario di un agente
deceduto.
Nessuno si è costituito in questa sede.
8. - L'Azienda trasporti municipali di Milano e l'Azienda regionale
sarda trasporti hanno depositato memorie illustrative fuori termine.
L'Avvocatura generale non le ha presentate. Le parti costituite,
all'infuori dei Delucchi, le hanno ritualmente depositate, insistendo
nelle rispettive conclusioni, con vari ulteriori argomenti. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate dinanzi alla Corte attengono alla
legittimità costituzionale di alcune norme sull'indennità di
buonuscita degli autoferrotranvieri. Trattandosi della stessa materia
(sia pure in vari suoi aspetti), i giudizi possono essere riuniti e
definiti con unica sentenza.
2. - Tali questioni riguardano:
a) l'art. 26 del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.
148, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della
Costituzione (ord. 25 ottobre 1972 del tribunale di Torino, 22 novembre
1973 e 31 gennaio 1974 della Corte d'appello di Torino): indennità di
buonuscita agli autoferrotranvieri non aventi diritto a pensione;
esclusione, dal computo, di competenze accessorie e quota di indennità
aggiuntiva annuale dell'importo dall'ultimo "stipendio o paga";
b) l'art. 26, quinto, sesto e settimo comma, e l'art. 27 dello
stesso regolamento allegato A, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost. (ord. 12 gennaio 1974
del pretore di Genova): esclusione dall'indennità di buonuscita agli
autoferrotranvieri (e superstiti di essi) con diritto a pensione;
omissione dalla buonuscita sia del computo delle competenze accessorie
e delle quote di indennità aggiuntiva annuale (ord. 19 dicembre 1973
della Corte di cassazione), sia della durata del servizio (ord. 1
aprile 1974 della Corte d'appello di Catania, 17 aprile 1974 del
pretore di Cagliari e 22 aprile 1974 del pretore di Napoli);
c) l'art. 1 cpv. del citato r.d. n. 148 del 1931, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, Cost. (ord. 13 dicembre
1972 del pretore di Bari): omissione, dal computo, della buonuscita
delle quote di indennità ed emolumenti annuali;
d) gli artt. 27, ultimo comma, del regolamento allegato A al r.d.
del 1931 e 15 e 16 del regolamento approvato con r.d. 30 settembre
1920, n. 1538, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo
comma, Cost. (ord. 19 dicembre 1973 del tribunale di Torino e 30
gennaio 1974 della Corte di cassazione): esclusione degli eredi del
dipendente deceduto senza aver maturato la pensione dal diritto a
conseguire jure successionis l'indennità di buonuscita.
3. - Sono state sollevate le seguenti eccezioni di
inammissibilità:
a) dalle Aziende di Catania e di Napoli, oltre che dall'Avvocatura
generale dello Stato, perché all'esame della Corte sarebbe
sostanzialmente sottoposta una norma della contrattazione collettiva,
cioè l'accordo nazionale del 19 febbraio 1948 (ord. 13 novembre 1973
del pretore di Bari, 1. aprile 1974 della Corte d'appello di Catania e
22 aprile 1974 del pretore di Napoli);
b) dall'Avvocatura generale dello Stato, perché la giurisdizione a
conoscere di un rapporto di lavoro con le Ferrovie Calabro-Lucane, che
sono a gestione commissariale governativa, spetterebbe al giudice
amministrativo e non al giudice ordinario (ord. 13 dicembre 1973 del
pretore di Bari).
4. - Non è accoglibile la prima eccezione di inammissibilità,
perché oggetto dei giudizi sono norme di legge ordinaria, mentre la
contrattazione collettiva è stata richiamata solo ai fini della
rilevanza delle questioni, cioè per le conseguenze che potrebbero
derivarne qualora fosse rimossa la normativa di cui si assume
l'illegittimità.
5. - Quanto alla seconda eccezione, è da precisare che il giudice
a quo, essendosi posto espressamente il problema della giurisdizione,
l'ha risolto in senso affermativo, sicché tale eccezione è da
disattendere, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte
(sentenze n. 65 del 1962, n. 111 del 1963 e n. 1 del 1969).
6. - Nell'esaminare il contenuto delle norme denunziate, si deve
tenere presente che l'art. 1 cpv. del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148,
rimette alla contrattazione collettiva la determinazione e la misura de
"gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra
indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettanti al
personale": e la sentenza n. 18 del 1974 di questa Corte ha
riconosciuto immune da censure di costituzionalità (artt. 3 e 36) il
rinvio che sia fatto a tale contrattazione.
È pur vero che il diritto alle indennità di fine lavoro ed alla
pensione non può venir meno a causa dei motivi che hanno portato alla
risoluzione del rapporto (vedasi la sentenza n. 72 del 1973). Ciò,
tuttavia, non impedisce al legislatore di considerare globalmente il
trattamento di quiescenza, cioè di comprendervi le indennità di fine
lavoro e la pensione, e di privilegiare l'uno o l'altro dei due
elementi in base a scelte discrezionali.
Alla stregua di tali scelte ben può, dunque, il legislatore
prevedere che una determinata categoria goda di un trattamento
pensionistico particolare e che, per i lavoratori che questo
trattamento abbiano conseguito, ogni statuizione inerente alle
indennità di fine lavoro sia rimessa alla contrattazione collettiva.
In una previsione siffatta non si possono ravvisare motivi di
contrasto né con l'art. 3 né con l'art. 36 della Costituzione.
Va conseguentemente dichiarata non fondata la questione dell'art. 1
cpv. sopra citato, che fa rinvio alla fonte negoziale.
Mette conto ricordare che, con sentenza n. 67 del 1965 di questa
Corte, si è statuito che un contratto collettivo non acquista forza di
legge neppure se esplicitamente richiamato da una legge: a fortiori
tale principio vale nel caso in esame, ove si ha un generico rinvio
alla contrattazione collettiva, senza menzione di uno specifico
contratto.
Analoga soluzione si impone per tutte le censure mosse al
regolamento allegato A al r.d. n. 148 del 1931 e prospettate
limitatamente agli autoferrotranvieri con diritto a pensione, il cui
trattamento è appunto devoluto alla contrattazione collettiva. Cadono,
quindi, in questa sede, i dubbi di costituzionalità mossi agli artt.
26, quinto, sesto e settimo comma, e 27 dell'anzidetto regolamento
allegato A, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., con riguardo ai
dipendenti (e loro superstiti) con diritto a pensione.
7. - Per quanto concerne lo stesso art. 26, quinto comma,
sull'indennità di buonuscita ai dipendenti che cessano dal servizio
senza diritto a pensione, le ordinanze del tribunale e della Corte
d'appello di Torino (25 ottobre 1972, 22 novembre 1973 e 31 gennaio
1974) ne denunziano l'illegittimità costituzionale nella parte in cui,
disponendo che sia corrisposta "una indennità di buonuscita nella
misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti", escluderebbe
il computo della tredicesima e quattordicesima mensilità e degli altri
emolumenti accessori.
Assumono le ordinanze che il contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.
consisterebbe nel fatto che, adottando un criterio difforme da quello
previsto dall'art. 2121 del codice civile, la norma impugnata
computerebbe l'indennità di buonuscita sull'importo di una parte,
anziché dell'intera retribuzione.
Gli è, invece, che la dizione "stipendio o paga ultimi raggiunti"
ivi adottata giusta la terminologia dell'epoca, deve essere intesa
nell'attuale senso di "retribuzione ultima raggiunta".
Insomma, la dizione normativa va interpretata secondo gli stessi
criteri che in tema di indennità di anzianità sono fissati nel
combinato disposto dell'art. 2120, terzo comma, e dell'art. 2121, primo
comma, cod. civ.: il primo fa richiamo all'"ultima retribuzione" e il
secondo comprende nella retribuzione "ogni altro compenso di carattere
continuativo" (vedasi la sentenza n. 140 del 1971 di questa Corte, che
ha puntualizzato l'analogia tra gli elementi essenziali dell'indennità
di anzianità e quelli dell'indennità di buonuscita).
Da un lato, le aggiunte alla retribuzione fanno parte integrante di
essa e maturano gradualmente, per cui, in caso di cessazione del
rapporto nel corso dell'anno, i dipendenti hanno diritto ad un'aliquota
proporzionale alla durata effettiva, nell'anno, delle loro prestazioni;
dall'altro, non poteva, nel 1931, esplicitamente prevedersi e statuirsi
che la tredicesima e la quattordicesima mensilità e gli altri compensi
accessori facessero parte dello stipendio o paga, perché introdotti -
con regolamentazione legislativa o negoziale - solo in epoca successiva
(vedasi, per esempio, il contratto collettivo 5 agosto 1937 per gli
impiegati dell'industria) .
Del resto, a prescindere dalla incerta (e ambivalente) natura del
rapporto di lavoro de quo, è da ricordare che già l'art. 10, ultimo
comma, del r.d. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18
marzo 1926, n. 562, nel determinare le componenti dell'indennità di
licenziamento dell'impiegato privato, precisava che sono equiparate a
stipendio e vanno computate tutte "le indennità continuative e di
ammontare determinato", tra le quali non possono non essere ricompresi,
per il loro carattere di continuità e di determinatezza, quando tali
caratteri sussistono, gli attuali emolumenti accessori.
Pertanto, a condizione che si interpreti la norma denunziata nel
senso ora indicato - nel rispetto degli artt. 3, primo comma, e 36,
primo comma, della Costituzione - , la relativa questione è da
ritenere non fondata.
Nella specialità e nella complessità del rapporto di prestazione
d'opera degli autoferrotranvieri, l'indennità di buonuscita dei non
aventi diritto a pensione è, nella ratio legis delle norme denunziate
(artt. 27, ultimo comma, del regolamento allegato A e 15 e 16 del r.d.
30 settembre 1920, n. 1538), sostitutiva della pensione e compensativa
del mancato pensionamento, sicché ha la stessa natura di
intrasmissibilità ereditaria propria della pensione.
Ne consegue l'infondatezza della relativa questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione,
relativamente agli autoferrotranvieri non aventi diritto a pensione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto comma,
del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna -
lacuale e lagunare - , filovie ed autolinee in regime di concessione),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma,
della Costituzione, con le ordinanze 25 ottobre 1972 del tribunale di
Torino e 22 novembre 1973 e 31 gennaio 1974 della Corte d'appello di
Torino;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale, relativamente agli autoferrotranvieri con diritto a
pensione, dell'art. 1, capoverso, del regio decreto 8 gennaio 1931, n.
148, degli artt. 26, quinto, sesto e settimo comma, e 27 del
regolamento allegato A allo stesso regio decreto e degli artt. 15 e 16
del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 (Regolamento speciale
riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto concessi all'industria privata, provincie e comuni),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e
36, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze 13 dicembre 1973
del pretore di Bari, 19 dicembre 1973 e 30 gennaio 1974 della Corte di
cassazione, 19 dicembre 1973 del tribunale di Torino, 12 gennaio 1974
del pretore di Genova, 1 aprile 1974 della Corte d'appello di Catania,
17 aprile 1974 del pretore di Cagliari e 22 aprile 1974 del pretore di
Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte